Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29917 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29917 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BRESCIA
nei confronti di:
BENSADIK SAID N. IL 03/12/1976
avverso l’ordinanza n. 91/2014 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
11/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
4~/sentite le conclusioni del PG Dott. Fi 0-kce,SCO
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Data Udienza: 10/06/2014

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Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 11.03.2014, ha annullato il
provvedimento cautelare reso dal G.i.p. del Tribunale di Mantova il 18.02.2014, con
il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti
di Bensadik Said, in riferimento alla contestazione provvisoria relativa alla
violazione della disciplina di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, in concorso con
Belcaid Mohammed, rispetto alla codetenzione di una partita di gr. 200 di cocaina.
Il Collegio riferisce che nel corso del controllo che i Carabinieri stavano
effettuando nei confronti degli occupanti l’autovettura tg. BZ143XH, il passeggero,

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di poi identificato in Belcaid Mohammed, si era dato a precipitosa fuga a piedi,
gettando a terra due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina,
per complessivi grammi 200. Ciò posto, i giudici del riesame hanno sottolineato che
il conducente, odierno ricorrente, al momento del controllo, non aveva opposto
alcuna resistenza, diversamente dal passeggero che si era dato alla fuga, cercando
di disfarsi della droga che deteneva sulla propria persona.
Sulla scorta dei richiamati elementi, che esauriscono il compendio indiziario,
il Tribunale ha rilevato che a carico del Bensadik non si registra la convergenza di
gravi indizi di colpevolezza, giacché la condotta del prevenuto, che non aveva
reagito in alcun modo rispetto all’attività di controllo dei militari, appare anzi
indicativa del difetto di consapevolezza, circa il fatto che l’amico, che si trovava a
bordo dell’auto, avesse con sé i due panetti di droga. Il Tribunale, inoltre, ha
osservato che la disponibilità di una somma di denaro, da parte del Bensadik, non
appare indiziante, rispetto ai termini dell’imputazione provvisoria, atteso che in
assunto i due indagati avevano appena acquistato la droga che Belcaid Mohammed
teneva occultata sulla propria persona.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
pubblico ministero procedente, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale.
L’esponente si sofferma sulla diversa valutazione del compendio indiziario
operata dal G.i.p presso il Tribunale di Mantova, sottolineando la precisione e la
logicità del percorso motivazionale posto a fondamento dell’ordinanza applicativa
della misura cautelare. La parte pubblica rileva che il Tribunale, di converso, ha
sottovalutato l’elemento obiettivo dato dalla presenza, a bordo dell’auto, di un
soggetto possessore di 200 grammi di cocaina.
2.1 Bensadik Said , a mezzo del difensore, ha depositato memoria chiedendo
che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è destituito di fondamento, per le ragioni di seguito esposte.
Giova in primo luogo rilevare che il controllo di legittimità relativo ai
provvedimenti “de libertate”, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto
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all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni
giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti,
ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (cfr. Cass. Sez. IV sentenza n. 2146 del 25/5/95, dep. 16.06.1995,
Rv. 201840; e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011,
dep. 04/01/2012, Rv. 251760). Il controllo di legittimità, in particolare, non
riguarda ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa
la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non

sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si
risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, sentenza n. 1769 del
23.3.95, dep. 28.04.1995, Rv. 201177).
3.1 Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la valutazione
relativa alla conducenza degli elementi indiziari operata dal G.i.p. di Mantova, con
riguardo alla posizione dell’odierno esponente, discende dalla valorizzazione di
massime di esperienza; il giudicante ha infatti considerato che, per esperienza
comune, nel trasferimento di partite di droga vengono coinvolte persone che
godono della fiducia dei trafficanti; ed ha considerato, pertanto, che anche il
conducente dell’auto a bordo della quale si trovava il soggetto detentore della
droga, fosse raggiunto da gravi indizi di reità, rispetto alla codetenzione della
sostanza stupefacente.
Il Tribunale di Brescia, di converso, nel procedere all’annullamento
dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, ha evidenziato, con riguardo alla
posizione del Bensadik, che il predetto non aveva avuto alcuna reazione all’atto del
controllo dei militari; ed ha sottolineato che le modalità di occultamento della
aliquota di droga di cui si tratta, sulla sola persona del passeggero, erano tali da
indurre a dubitare che il Bensadik fosse a conoscenza di ciò che l’amico stava in
realtà trasportando.
3.2 Orbene, l’apprezzamento effettuato dal Tribunale di Brescia, in ordine
alla gravità degli indizi emergenti a carico del Bensadik, risulta non solo immune
dalle denunciate aporie di ordine logico ma anche del tutto conferente, giacché
discende dall’analisi critica del complessivo compendio indiziario, come acquisito in
atti.
Ed invero, il Collegio ha considerato che a carico del Bensadik, in realtà, si
registra soltanto l’elemento relativo al fatto di avere effettuato, unitamente
all’amico, il viaggio in auto a Castiglione; ed ha ritenuto detta evenienza inidonea a
comporre un quadro indiziario utile a fini cautelari, rispetto al tenore
dell’imputazione provvisoria.

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Segnatamente, il Tribunale ha osservato che le inferenze di natura
accusatoria a carico del conducente del veicolo erano prive di valenza
individualizzante; ciò in quanto, il fatto di avere dato un passaggio all’amico, nel
delineato contesto indiziario ad oggi disponibile, può trovare plurime alternative
giustificazioni. Sul punto, il Collegio ha quindi considerato che la condotta posta in
essere dal Bensadik, il quale, alla vista dei militari, non aveva posto in essere
alcuna reazione, mentre Belcaid si era dato immediatamente alla fuga, cercando di

sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., in riferimento alla fattispecie di concorso nel
reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309/1990, oggetto dell’imputazione
provvisoria, l’unico elemento che si rinviene a carico del Bensadik, dato dal fatto di
avere trasportato a bordo dell’auto un soggetto che aveva con sé della droga.
3.2.1 Tanto ritenuto, è poi appena il caso di considerare – a margine
dell’esame del percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale in ordine alla
insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dil Bensadik rispetto all’ipotesi
di concorso nel reato ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990 – che risulta pacifico il
principio, ripetutamente espresso da questa Suprema Corte, secondo il quale la
distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile ed il concorso nel delitto, con
specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che
mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente
passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è richiesto un contributo che
può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento ed il
controllo della droga, assicurando all’altro concorrente una certa sicurezza o
comunque garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale
questi può contare (Cass. Sez. IV, Sentenza n. 21441 del
10/04/2006, dep. 21/06/2006, Rv. 234569; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 14606 del
18/02/2010, dep. 15/04/2010, Rv. 247127).
4.

Sulla scorta dei rilievi che precedono deve allora conclusivamente

osservarsi che la valutazione espressa dal Tribunale del riesame, in riferimento alla
posizione del Bensadik, non risulta censurabile in questa sede di legittimità. Il
Collegio ha infatti ritenuto – sviluppando un percorso argomentativo privo di aporie
di ordine logico e coerente rispetto all’orientamento espresso dalla giurisprudenza
di legittimità, circa gli elementi costitutivi dell’ipotesi concorsuale – che a carico di
Bensadik non si registrava la convergenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al
reato oggetto dell’imputazione provvisoria, cioè a dire, di un compendio indicativo,
con alta probabilità logica, del ruolo di concorrente svolto dal prevenuto, rispetto al
reato ex art. 73, d.P.R.n. 309/1990, realizzato in fattispecie plurisoggettiva.
5. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.

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disfarsi della droga che teneva addosso, non consente di qualificare utilmente, ai

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma in data 10 giugno 2014.

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