Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29917 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29917 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SENTENZA A 5,/«.0 ‘;ftliONE
SEMPUF1C’ TA

• MAGGIPINTO Bartolomeo nato a Bari il 27/02/1974
avverso il decreto del 20/01/2016 della Corte di Appello di Bari
visti gli atti, il decreto e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio
letta le requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso

FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 20/01/2016 il Presidente della sezione misure di prevenzione
della Corte di Appello di Bari dichiarava l’incompetenza funzionale di quella Corte
a provvedere sull’istanza presentata nell’interesse di Bartolomeo Maggipinto
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza, avente ad oggetto una richiesta di
autorizzazione ex art. 12 d. Igs. n. 159/2011; individuava la competenza del
Tribunale – sezione Misure di Prevenzione al quale disponeva la trasmissione
degli atti.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il Maggipinto di persona
eccependo la violazione di legge, l’inosservanza o l’erronea applicazione della
legge, la mancanza di motivazione e la mancata partecipazione all’atto.

Data Udienza: 08/06/2016

Il ricorso è manifestamente infondato.
Correttamente nel decreto impugnato si stabilisce che la competenza a
provvedere sulle autorizzazioni ex art. 12 d. Igs. n. 159/2011 è del tribunale che
ha applicato la misura di prevenzione (nel caso di specie il Tribunale di Bari) e
che, trattandosi di competenza funzionale, non rileva la pendenza del
procedimento d’impugnazione ovvero l’applicazione della misura da parte della
corte di appello, in conformità peraltro con l’orientamento già espresso a

28/05/1996 – Rv. 204812).
Il principio di diritto in diritto in questione – contrariamente a quanto sostenuto
nel ricorso – non è conseguente all’applicazione di una norma entrata in vigore
nel 2011, in quanto il testo legislativo citato nel provvedimento impugnato (cd.
codice antimafia) ha coordinato e unificato la normativa di settore; la
disposizione sulla competenza a riguardo era già prevista infatti dall’art. 7 bis I.
27/12/1956 n. 1423, aggiunto dall’art. 11 I. 13/09/1982 n. 646.
Nessun rilievo assume la generica deduzione secondo cui per il passato la stessa
corte di appello avrebbe disapplicato il principio di diritto in argomento,
trattandosi di circostanza che non incide sulla corretta interpretazione della
norma.
Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Pk1ente

riguardo della Cassazione (sez. 1 sent. n. 1961 del 26/03/1996 – dep.

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