Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29916 del 11/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29916 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VULPIANI DOMENICO N. IL 10/10/1946
avverso la sentenza n. 68/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
06/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /ì u-‘
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 11/04/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cessazione Vulpiani Domenico avverso la sentenza della corte d’appello di L’Aquila
del 6 aprile 2011 che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Teramo che il 28
marzo 2006 aveva condannato l’imputato per i reati di truffa e ricettazione, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di truffa perché estinto per
intervenuta prescrizione e accogliendo l’appello del procuratore generale ha eliminato
residua imputazione di ricettazione.
Lamenta il ricorrente:
1. la tardività dell’appello del procuratore generale con la conseguenza che l’impugnazione
doveva essere dichiarata inammissibile e la pena non poteva essere riformata in peius
2. La mancata declaratoria di prescrizione anche con riguardo al reato di ricettazione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza di primo grado pronunciata il 28.3.2006 è stata depositata nella stessa data e
quindi nei termini di cui all’art. 544 co 1 c.p.p. e quindi il termine per proporre impugnazione
ex art. 585 lett. a) era di giorni 15..
Ai sensi della lett. d) di detto articolo per il procuratore generale presso la Corte d’Appello il
termine decorreva dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito
con l’estratto del provvedimento . Nel caso in esame l’avviso è stata fatto 1’1.4.2006. L’appello
è stato depositato il 26.4.2006 al Tribunale di Teramo Sezione Distaccata di Atri e comunque
porta in calce la data 21.4.2006. L’appello era pertanto tardivo perché depositato oltre il
termine di gg. 15 .
Dall’accoglimento del motivo discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per essere il reato di ricettazione alla data odierna estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di ricettazione estinto per
prescrizione.
Così deliberato in Roma 1’11.4.2013
Il Consigliere estensore
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Presidente
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l’attenuante di cui all’articolo 648 comma due codice penale e rideterminato la pena per la