Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29916 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29916 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA, A .tV,37FtfA
SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
• PIEMONTESE Federico Antonio
04/04/1978

nato a San Giovanni Rotondo il

avverso l’ordinanza emessa in data 29/10/2015 della Corte di Appello di Venezia
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta le requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 29/10/2015 la Corte di Appello di Venezia dichiarava
inammissibile la richiesta di restituzione in termini per proporre l’impugnazione
avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Padova emessa il 07/05/2013,
irrevocabile il 20/07/2013 pronunciata nei confronti di Federico Piemontese.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Piemontese, tramite il
difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e)
cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 comma 3 e 175 cod. proc. pen. e
connesso vizio di motivazione per non aver considerato la corte di appello che la
sola conoscenza del procedimento non era causa ostativa alla rimessione in
termine, in mancanza di prova – da parte dell’autorità giudiziaria – della rinuncia
volontaria dell’imputato a comparire e ad impugnare.

N

Data Udienza: 08/06/2016

Il ricorso è manifestamente infondato.
Risulta che il Piemontese nel processo dinanzi al Gup presso il Tribunale di
Padova non era rimasto contumace avendo partecipato al processo (dopo aver
richiesto personalmente il rito abbreviato ed essersi sottoposto a ricognizione
personale, non aveva inteso presenziare al prosieguo del giudizio, rimanendo
assente alla lettura del dispositivo) sì che egli aveva avuto conoscenza del
procedimento, in considerazione altresì della costante assistenza del difensore di

impugnata.
La giurisprudenza citata dal ricorrente si riferisce al diverso caso del giudizio
contumaciale, caratterizzato dalla mancata partecipazione dell’imputato e,
quindi, dall’esigenza di accertare l’effettiva conoscenza da parte di costui della
pendenza del processo a suo carico.
La condizione dell’imputato che abbia rinunciato a comparire non è infatti
assimilabile a quella dell’imputato contumace e, pertanto, allo stesso non è
dovuta – in base alla normativa precedente alla modifica ex lege 67/2014 – la
notifica dell’estratto contumaciale di sentenza, con la conseguenza che il termine
per impugnare decorreva dalla data di deposito della motivazione della sentenza
(in termini Cass. sez. 7 ordinanza n. 9461 del 25/11/2014 – dep. 04/03/2015 Rv. 262853).
La mancata impugnazione non può quindi essere riconducibile a caso fortuito o
forza maggiore.
Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il PrGle te

fiducia durante l’intero iter processuale definito con la sentenza poi non

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