Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29915 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29915 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IULIO Luigi, nato a Montefalcone nel Sannio il 12.04.1949 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto in data 09/11/2015 del GIP Tribunale di Siena;
visti gli atti, il decreto e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Sante
Spinaci

FATTO E DIRITTO
Con decreto del 10/11/2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Siena dichiarava inammissibile con il rito de plano l’opposizione proposta da Luigi
Di Iulio avverso la richiesta di archiviazione formulata dal PM rispetto al reato di
cui all’art. 640 cod. pen. a carico del legale rappresentante del Monte dei Paschi
di Siena, rilevando la superfluità dell’ulteriore indagine richiesta; conclusione
ritenuta condivisibile dal gip che disponeva l’archiviazione del procedimento,
ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Data Udienza: 07/06/2016

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Di Tulio
di persona, deducendo la violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 409, 410 e 127 comma 5 cod. proc. pen., in ordine alla
valutazione prognostica circa la fondatezza delle indagini suppletive.
Il Procuratore Generale ha presentato richiesta scritta motivata di dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.

di definire l’opposizione all’archiviazione con il cd. rito de plano, così come
elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ha stabilito infatti la Suprema Corte che nell’archiviare “de plano” gli atti
nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma
dell’art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare
specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause
della inammissibilità (omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni
suppletive e/o dei relativi elementi di prova), producendosi, in difetto, una
violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto
all’ascolto. (Cass. Sez. 5 sent. n. 16505 del 21.4.2006 dep. 15.5.2006 rv
234453).
La Corte ha altresì precisato che il giudice, nel disporre l’archiviazione “de
plano”, deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di
specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria,
non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito
delle indagini suppletive indicate. (Cass. Sez. 6 ord. n.
40593 del 29.5.2008 dep. 30.10.2008 rv 241360).
Ritiene il ricorrente che il provvedimento impugnato non avrebbe correttamente
applicato tali principi, in quanto l’inammissibilità de plano dell’opposizione
sarebbe stata dichiarata sulla base di una valutazione prognostica di merito ed in
presenza di chiara indicazione di indagine suppletive (in particolare, acquisizione
di documentazione contabile).
Orbene, l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può
essere ritenuta inammissibile, ai sensi dell’art. 410 comma 2 cod. proc. pen. non
soltanto quando non contenga le indicazioni prescritte dal comma 1 del citato
articolo, ma, in applicazione di un principio generale ricavabile dalla logica del
sistema, anche quando dette indicazioni si risolvano, prima facie, nella

2

Non contesta infatti il ricorrente i principi di diritto che disciplinano la possibilità

proposizione di temi e mezzi di prova manifestamente superflui, non pertinenti o
irrilevanti ( vedasi tra le altre, Cass. sez. 4^ sentenza 12.07.2006 n. 32788).
Nel decreto impugnato il giudice per le indagini preliminari ha correttamente
rilevato che nell’atto di opposizione ex art. 410 c.p.p. la investigazione
suppletiva non era pertinente alle ragioni dell’archiviazione, richiesta “non già
per l’impossibilità di identificare l’indagato o per l’incertezza dei dati bancari o
contabili ma per l’impossibilità di ravvisare condotte fraudolente in capo al

secondo la prospettazione contenuta nell’opposizione – il direttore di filiale
avrebbe ottenuto con artifici o raggiri.
Diversamente da quanto si sostiene in ricorso, l’affermazione, nel provvedimento
impugnato, di superfluità della nuova indagine richiesta non è formulata sulla
base di una valutazione prognostica dell’esito della “investigazione suppletiva” e
della relativa fonte di prova indicata dalla parte offesa ma da adeguata
argomentazione della circostanza secondo cui gli elementi indicati nell’atto di
opposizione non potevano considerarsi rilevanti.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, segue, a norma dell’articolo 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 7 giugno 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

personale MPS” in relazione alla sottoscrizione del contratto di fideiussione che –

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