Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29914 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29914 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
BONANZINGA GIOVANNI N. IL 01/10/1931
BONANZINGA GIUSEPPE N. IL 29/04/1973
avverso la sentenza n. 2447/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Au.-1..2-e,…;
che ha concluso per -€
L4_02,0
(PS
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 11/04/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d’appello dl
Firenze avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze che in data 19 gennaio 2012 ha
assolto, in riforma della sentenza del tribunale di Pistoia del 21 ottobre 2008 , Bonanzinga
Giovanni e Bonanzinga Giuseppe dal reato di truffa loro ascritto.
Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in vizio di motivazione nella

quella fatta propria dall’accusa, avesse potuto condurre gli imputati ad omaggiare di pasticcini
le impiegate dell’agenzia e a scegliere tale agenzia lontana dal loro luogo di residenza.

La censura del ricorrente si appalesa manifestamente infondata perché, sotto il profilo del vizio
di motivazione, sollecita alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa
sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane
esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve
limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle
risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito .
La corte di merito ha tenuto conto di tutti gli elementi probatori ritenendo, sulla base di un
giudizio di fatto, motivato in maniera logica e coerente, inconsistenti gli artifici o raggiri
indispensabili per la configurazione della truffa . In particolare ha ritenuto che nel caso in
esame manca quel quid pluris

rappresentato da un comportamento attivo fraudolento volta

trarre in inganno la parte offesa al fine di ottenere l’ingiusto profitto con altrui danno,
sottolineando come la condotta successiva volta rendersi irreperibili o ad accampare scuse per
rimandare il pagamento nulla a che vedere col precedente momento consumati della truffa. A
fronte di tale specifica motivazione il ricorrente tende unicamente a prospettare una diversa ed
alternativa lettura dei fatti di causa, inammissibile in questa sede.
Il ricorso è pertanto inammissibile

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso .
Così deliberato in Roma 1’11.4.2013

valutazione delle prove, in particolare non ha spiegato quale ragione alternativa, diversa da

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