Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29914 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29914 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell’interesse di:
Massucci Claudia, nata a Roma il 03/07/1963,
persona offesa nel procedimento a carico di Massucci Stefano e Giordana
Garbag nati,
avverso il decreto del 24/11/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al
Tribunale di Roma;

Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO

Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con il decreto indicato in epigrafe, dichiarando
inammissibile l’opposizione della persona offesa, disponeva l’archiviazione del
procedimento iscritto nei confronti di Massucci Stefano e Garbagnati Giordana in
ordine al reato di truffa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, a mezzo del suo
difensore, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,

408 e 410, cod.proc.pen., avendo il G.I.P. dichiarato inammissibile l’opposizione
nonostante nella stessa fossero state indicate pertinenti e specifiche indagini
suppletive che avrebbero potuto incidere sul compendio investigativo a carico
degli indagati.
Si dà atto che è stata presentata memoria da parte del difensore degli indagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Nel provvedimento impugnato, emesso senza fissazione dell’udienza camerale
prevista dall’art. 409 cod.proc.pen., il G.I.P., postulando la completezza delle
indagini compiute, non ha fatto cenno, ai fini di valutarne la pertinenza e
specificità, degli elementi di prova prospettati dalla persona offesa ed oggetto
di invocate indagini suppletive; i quali, invero, si rivelavano alquanto articolati,
sia con riguardo alla prova della sussistenza delle aggravanti che avrebbero
potuto far ritenere il reato procedibile d’ufficio (con particolare riguardo, in
relazione all’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod.pen., alla perizia di stima sul
valore della società in discorso, che la persona offesa aveva richiesto di
acquisire a completamento del quadro investigativo), sia con riguardo alla
stessa sussistenza dell’ipotizzata truffa (con particolare riguardo alla
testimonianza del genitore delle parti in conflitto).
E’ principio pacifico, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che
nell’archiviare de plano nonostante l’opposizione proposta dalla persona offesa,
il giudice delle indagini preliminari, ai sensi del secondo comma dell’art. 410
cod.proc.pen., deve motivare specificamente in ordine sia alla fondatezza della
notizia di reato sia all’inammissibilità dell’opposizione, che può essere
dichiarata per omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive o
dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza
degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle
indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l’archiviazione
2

de plano

l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità dagli artt. 127,

determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per
cassazione (sez.6, n. 53433 del 06/11/2014, Ignoti; sez.6 n.40601 del
30/09/2008, Berdini).
Sono noti, peraltro, i limiti congeniti del potere riconosciuto in questa fase
procedimentale alla persona offesa, in quanto l’opposizione è preordinata
esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale (da
ultimo, sez.5, n.6442 del 25/11/2015, P.O. in proc. Galasso, rv.263194).

cod.proc.pen., il decreto di archiviazione impugnato va annullato senza rinvio,
con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Roma.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 07/06/2016.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Pr

nte

Essendosi, pertanto, verificata la nullità di cui all’art. 127, comma 5,

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