Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29913 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29913 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINI IVANO N. IL 30/03/1984
avverso la sentenza n. 7207/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per etp£44,04~d cà cA)FQ, ,otsze,c9′

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/06/2015

1

RITENUTO IN FATTO

1.La corte d’appello di Roma, con sentenza in data 5 dicembre 2014, confermava la sentenza
del gip del tribunale di Roma in data 15 maggio 2014 con cui, all’esito di giudizio abbreviato,
Marini Ivano era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di
multa per il reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90 perché deteneva, ai fini di spaccio,
all’interno della sua abitazione sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 18 grammi lordi

posto auto di pertinenza dell’abitazione, 432 grammi di sostanza stupefacente del tipo
marijuana con principio attivo del 7% da cui si potevano ricavare 3906 dosi medie; infine
perché deteneva 2 grammi lordi di stupefacente del tipo marijuana nella tasca dei pantaloni.
Il fatto era stato accertato in Roma il 25 marzo 2014.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del suo difensore, svolgendo due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in
cui la corte d’appello aveva ritenuto che la detenzione dei due tipi di stupefacente integrasse
una unica fattispecie di detenzione illecita avvinta dal vincolo della continuazione mentre si
sarebbe dovuto ritenere che, almeno per quanto riguardava la detenzione del modestissimo
quantitativo di cocaina, non sussistesse rilevanza penale in considerazione dell’uso personale.
Ciò anche in considerazione del fatto che le sostanze erano state rinvenute in due luoghi
diversi, ovvero la cocaina nell’armadio di casa e la marijuana nel posto auto.
2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la corte
d’appello, sul presupposto erroneo che si trattasse di un’unica fattispecie criminosa, non aveva
ritenuto che la detenzione della cocaina concretasse l’ipotesi lieve di cui al quinto comma
dell’articolo 73 d.p.r. 309/90 e non aveva considerato, quindi, ai fini della quantificazione della
pena, come più grave la detenzione della sostanza marijuana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0sserva la corte che il primo motivo è inammissibile. Invero al giudice di legittimità resta
preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni
trasformerebbero, infatti, la corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di
svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che
la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino
autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di

con principio attivo del 15% da cui era possibile ricavare 54 dosi medie, nonché, occultata nel

2

capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione
(Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
Il ricorrente, con il motivo proposto, ha sollecitato un nuovo giudizio di merito senza
evidenziare illogicità ed incongruenza della motivazione della sentenza che, per contro,
appare esaustiva ed esente da vizi logici, avendo la corte territoriale considerato che non vi era
prova del fatto che l’imputato fosse consumatore abituale di cocaina, che l’uso personale della
quantità di sostanza rinvenuta non si conciliava con le sue condizioni economiche, che era

stesso armadio in cui si trovava la cocaina, il che rendeva evidente l’illecito commercio.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Invero la corte territoriale, con motivazione
parimenti esaustiva ed esente da vizi logici, ha ritenuto che il commercio illecito avesse ad
oggetto entrambe le sostanze stupefacenti, dovendosi escludere, per le ragioni di cui si è
detto, l’uso personale della cocaina e dovendosi ritenere insussistenti i presupposti dell’ipotesi
lieve di cui al comma quinto dell’art. 73 sia per la quantità delle sostanze rinvenute, da cui era
possibile ricavare un rilevante numero di dosi, sia per i conteggi trovati nell’abitazione, che
rivelavano l’ampiezza del commercio. A ciò aggiungasi che la corte d’appello, nel confermare la
sentenza di primo grado, ha considerato che il giudice di primo grado aveva determinato la
pena avuto riguardo al nuovo regime sanzionatorio dopo la sentenza n. 32/2014 della corte
costituzionale.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2015.

stato rinvenuto un bilancino di precisione nonché una serie di conteggi con i nominativi nello

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