Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29913 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29913 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell’interesse di:
Giannotti Oscar, nato a Guiglia il 14/02/1947;
persona offesa nel procedimento a carico di:
De Trizio Nicolò, nato a Bologna 1’11/09/1950,
avverso il decreto del 18/08/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;

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Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO

Il G.I.P. del Tribunale di Bologna, con il decreto indicato in epigrafe, dichiarando
inammissibile l’opposizione della persona offesa, disponeva l’archiviazione del
procedimento iscritto nei confronti di Nicolò De Trizio in ordine al reato di tentata
truffa ed altro.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, a mezzo del suo

l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità dagli artt. 127,
408 e 410, cod.proc.pen., avendo il G.I.P. dichiarato inammissibile l’opposizione
nonostante nella stessa fossero state indicate pertinenti e specifiche indagini
suppletive che avrebbero potuto incidere sul compendio investigativo a carico
dell’indagato.
Si dà atto che il ricorrente ha depositato una memoria di replica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che in tema di
opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve
limitare il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ai soli profili di pertinenza e
di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità
probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla
fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione
è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito
camerale (da ultimo, sez.5, n.6442 del 25/11/2015, P.O. in proc. Galasso,
rv.263194).
Nel caso di specie, il G.I.P. ha correttamente limitato la sua valutazione nel
senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, sottolineando che le indagini
suppletive prospettate dall’opponente, si limitavano alla richiesta di
interrogatorio dell’indagato — che non poteva essere considerato uno strumento
di indagine in senso stretto – ed all’interrogatorio del legale di questi, che dal
medesimo indagato aveva appreso le notizie sulle quali avrebbe dovuto riferire,
non apportando, quindi, alcun elemento di novità alle indagini.
Dunque, si è trattato di un giudizio inerente la pertinenza dei temi di indagine
rispetto alla materia oggetto di investigazione, che il G.I.P. ha escluso con
motivazione completa ed immune da censure logico-giuridiche censurabili in
questa sede.
Rispetto a tale valutazione, del resto, il ricorrente si è limitato a prospettare,
2

difensore, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,

da un lato, generiche enunciazioni di principi generali e, dall’altro, a
sintetizzare le vicende in punto di fatto, senza spiegare le ragioni per le quali il
provvedimento impugnato avrebbe esorbitato dai poteri cognitivi attribuiti al
G.I.P..
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 7.06.2016.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Presi e te
Ago
:

ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

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