Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29913 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29913 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCUTTI DANIELE N. IL 21/09/1981
avverso la sentenza n. 197/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
13/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

i o, per la parte civile, PAvv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 04/04/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti qui di seguito indicati.
Per quanto attiene al lamentato vizio di motivazione con riferimento
alla concedibilità delle attenuanti generiche, il collegio ritiene che il
motivo sia infondato.
Il Tribunale ha negato le circostanze di cui all’art. 62 bis cp facendo
espresso richiamo alle modalità dell’azione e ai precedenti penali
dell’imputato, sostanzialmente evocando elementi di valutazione
previsti dall’art. 133 cp. La motivazione sul punto è adeguata tenuto
conto della entità del trattamento sanzionatorio che si colloca verso i
limiti minimi della previsione edittale.
La Corte d’appello nella sua sentenza ha condiviso la decisione del
Tribunale così pronunciando una decisione che, accogliendo le
richieste contenute nell’impugnazione del Procuratore generale, è
conforme a quella di primo grado, con la conseguenza che le due
pronunce possono essere lette congiuntamente e possono essere
considerate come un unico corpo decisionale, integrandosi fra di loro.
Sotto questo punto di vista non può quindi essere accolta la dog,lianza
con la quale la difesa denuncia il vizio di carenza di motivazione sul
punto relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche,
perché la omissione riscontrabile nella motivazione della Corte
d’Appello, è superata attraverso l’integrazione con la motivazione
della sentenza del Tribunale.
Diversa valutazione deve essere invece fatta per quanto attiene alla
richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui
all’art. 62 n. 4 cp. Sul punto non si riscontra alcuna motivazione in
nessuna delle due decisioni, con la conseguenza che il denunciato
vizio riconducibile ad una delle ipotesi di cui all’art. 606 I^ comma
lett. E) cpp, è fondato e il motivo deve essere accolto.
Per tale ragione la sentenza della Corte d’Appello deve essere
annullatata limitatamente all’omessa valutazione della richiesta di
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cp, e gli atti
devono essere rinviati alla Corte d’Appello di Perugia, competente per
una nuova decisione sul punto.

SCUTTI Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza 13.6.2012
con la quale la Corte d’Appello dell’Aquila lo ha condannato per il
delitto di cui all’articolo 640 cp alla pena di anni uno, mesi due di
reclusione e 600,00 £ di multa.
11 ticorrennte richiede l’annullamento della decisione impugnata
lamentando
§1.) ex art. 606 l” comma lett. E) cpp, carenza di motivazione in
ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62
bis e 62 n. 4 cp.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62 comma 1 n. 4 cp, con rinvio alla Corte
d’Appello di Perugia per il giudizio sul punto.
Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma il 4.4.2013.

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