Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29912 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29912 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
D’Angelo Giuseppe, nato ad Alcamo il 06/05/1991;
Messina Alessandro, nato a Castelvetrano 1’08/05/1991,
avverso l’ordinanza del 21/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al G.I.P.
del Tribunale di Marsala;

Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1.In seguito a richiesta di giudizio immediato formulata dal P.M. nei confronti dei
ricorrenti, costoro avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato,
condizionato ad una integrazione probatoria.
All’udienza in camera di consiglio, fissata ex art. 458 cod. proc. pen., il G.I.P del
Tribunale di Marsala rigettava la richiesta di abbreviato condizionato e, a seguito

senza condizioni, con l’ordinanza in epigrafe rigettava anche tale richiesta,
ritenendola tardiva e disponendo il giudizio nei confronti degli imputati davanti al
Tribunale.
2.Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con
unico atto.
Deducono violazione della legge processuale e, segnatamente, dell’art. 458 cod.
proc. pen., dal momento che la richiesta di abbreviato “secco” formulata, in
esito al rigetto del medesimo rito “condizionato”, all’udienza camerale fissata ai
sensi della norma richiamata, non avrebbe potuto ritenersi tardiva senza violare
il principio di uguaglianza rispetto a posizione identica, relativa all’imputato in
sede di udienza preliminare, che può riproporre la richiesta di rito abbreviato
“fino a che non siano formulate le conclusioni” ex art. 438 cod. proc. pen.
In questo senso, i ricorrenti pongono questione di legittimità costituzionale della
norma se la stessa dovesse essere interpretata come da provvedimento
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
1.L’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., richiama espressamente l’art. 438,
comma 5 cod. proc. pen., che prevede la possibilità che l’imputato formuli
richiesta di giudizio abbreviato condizionato anche quando il P.M. abbia
formulato nei suoi confronti la richiesta di giudizio immediato.
Ne consegue che deve ritenersi applicabile, in sede di giudizio immediato, tutto il
meccanismo processuale previsto dalla legge a seguito della richiesta di giudizio
abbreviato condizionato formulata all’udienza preliminare, che consente
all’imputato, in caso di rigetto, di poter riproporre immediatamente tale richiesta
a diverse (o senza) condizioni e comunque non oltre il termine di cui al comma 2
dell’art. 438 cod. proc. pen., secondo quanto previsto dal comma 6 della
medesima norma.

2

di richiesta formulata dagli imputati di procedere comunque a giudizio abbreviato

In tal senso, sia pure con riguardo all’analogo meccanismo applicabile in sede di
procedimento per decreto, si pone la giurisprudenza di legittimità correttamente
citata dal P.G. nelle sue conclusioni scritte (Sez.4, n. 34151 del 07/06/2012,
Santini, Rv. 253517; Sez. 1, n. 38595 del 17/09/2003, Mores, Rv. 225997).
D’altra parte, ragioni logico-sistematiche e di economia processuale depongono
per la correttezza di tale soluzione, tenuto conto che a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 169 del 23 maggio del 2003, che ha dichiarato la

dell’art. 438, comma 2 cod. proc. pen., come si vede assimilando le due norme),
la richiesta di abbreviato condizionato, rigettata dal G.I.P., può essere riproposta
davanti al giudice del dibattimento, il quale, se l’accoglie, dispone il giudizio
abbreviato.
Con il che, sarebbe incongruo prevedere una differenziazione di soluzioni tra la
procedura di cui al comma 6 dell’art. 438 cod. proc. peri., relativa al caso in cui
vi sia l’udienza preliminare e quella in cui questa, come nella specie, sia mancata
per volontà del P.M..
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con
la consequenziale trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l’ulteriore
corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Marsala.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 07.06.2016.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

parziale illegittimità costituzionale dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. (e

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