Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29911 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29911 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOGAVERO TATIANA ROSA N. IL 19/01/1980
avverso la sentenza n. 2321/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 17/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La corte d’appello di Milano, con sentenza in data 10 ottobre 2014, per la parte che in questa
sede rileva, confermava la sentenza del tribunale di Milano del 31 ottobre 2008 con cui
Mogavero Tatiana Rosa era stata condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione
ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, d.p.r. 309/90 per aver
detenuto 21 involucri di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un

2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione Mogavero
Tatiana Rosa, a mezzo del suo difensore, deducendo vizio di motivazione della sentenza con
riguardo alla statuizione di conferma della pena irrogata dal tribunale, non essendo stato
tenuto conto che, alla data di celebrazione del processo d’appello, la norma di riferimento era
diversa da quelle vigente alla data della pronuncia della sentenza di primo grado sicché la corte
territoriale, nel confermare la pena irrogata, avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali il
trattamento sanzionatorio era da ritenersi adeguato al fatto nonostante la sopravvenienza della
lex mitior.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la corte che il ricorso è fondato.
Occorre considerare che alla ricorrente è stata applicata la disciplina sanzionatoria prevista
dall’allora vigente art. 73, comma 5, dpr 309/90, nel testo introdotto dall’art. 4 bis del decreto
legge n. 272/2005, che prevedeva per l’ipotesi di lieve entità la pena della reclusione da uno a
sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000 senza distinzione tra droghe pesanti e
droghe leggere; la norma è stata modificata dall’art. 2, comma 1, del d. I. 23.12.2013 n. 146,
convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 21.2.2014 n. 10 nel senso che la
fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, dpr 309/90 non costituiva più una attenuante ad effetto
speciale ma un titolo autonomo di reato ( cfr. Sez. Terza, Sent. N. 28548 del 29.5.2014,
Casciello, n.m. ) e la pena prevista era quella della reclusione da uno a cinque anni, oltre alla
multa da euro 3.000,00 ad euro 26.000,00. Il quadro normativo ha subito una ulteriore
modifica per effetto della legge 16 maggio 2014 n. 79 di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 20.3.2014 n. 36. Secondo tale norma la pena prevista per il fatto di lieve entità
previsto dal comma quinto dell’art. 73 dpr 309/90 è della reclusione da sei mesi a quattro anni
e della multa da euro 1.032 ad euro 10.329.
Nel caso che occupa la corte di appello ha confermato la pena detentiva quasi pari al massimo
di quella edittale prevista secondo la norma sopravvenuta, avendo il tribunale effettuato il
calcolo partendo dalla pena base di anni tre di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, diminuita
1

peso complessivo di grammi 10,10. Il fatto era stato accertato di Milano il 23 ottobre 2008.

per le attenuanti generiche e per il rito. Tuttavia la corte territoriale ha omesso di motivare in
ordine alla quantificazione della pena, avendo confermato quella irrogata dal tribunale pur
essendo intervenuta la modifica della cornice edittale, per il che si sarebbe imposta l’analisi
dell’adeguatezza della pena alla luce della norma sopravvenuta. Va dato conto che sulla
questione si è pronunciata in questo senso, in data 26.2.2015, la corte di legittimità a sezioni
unite, con decisione di cui allo stato si dispone della sola informazione provvisoria, nel
processo Jazouli. La sentenza impugnata va, perciò, annullata con rinvio alla corte d’appello di

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo
esame sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.
Così deciso il 17 giugno 2015.

Milano per nuovo esame sul punto.

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