Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29911 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29911 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Cimino Alessia, nata a Rossano il 06/09/1986;
avverso l’ordinanza del 13/01/2016 del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza rigettava la richiesta di
riesame avanzata da Alessia Cimino – indagata, tra l’altro, del reato di truffa
aggravata nei confronti dell’INPS – avverso il decreto di sequestro preventivo per
1

Data Udienza: 07/06/2016

equivalente emesso nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari,
avente ad oggetto un immobile di proprietà della medesima fino alla somma di
euro 8.095,71 individuata come profitto dell’ipotizzato reato.
2. Ricorre per cassazione l’indagata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con
unico motivo, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,
dal momento che il sequestro preventivo per equivalente sarebbe stato disposto
su un bene immobile della Cimino del valore di 70.000 euro, di gran lunga

provata dalla difesa all’udienza di riesame e della quale il Tribunale non avrebbe
tenuto conto, così violando la norma di cui all’art. 322 ter cod. pen. e, più in
generale, il diritto di proprietà garantito dalla costituzione e da norme
sovranazionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
1.Premesso che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame del decreto di sequestro
preventivo emesso dal G.I.P., è ammesso solo per violazione di legge, deve
rilevarsi che nel provvedimento impugnato è stato precisato, contrariamente a
quanto dedotto in ricorso, che il sequestro dell’immobile della Cimino, così come
deducibile dal decreto originario, doveva intendersi esteso non a tutto l’immobile
di proprietà della medesima, ma solo a quella porzione di esso, allo stato
indivisibile dal resto, corrispondente alla somma di circa 8.000 euro, indicata
quale profitto del reato e non rinvenuta nella disponibilità della ricorrente.
Ne consegue, con queste precisazioni, che non è ravvisabile la sproporzione
dedotta dalla Cimino tra il valore del bene in sequestro ed il profitto del reato,
essendosi al contrario rispettate le prescrizioni di cui all’art. 322 ter cod. pen.,
richiamato dall’art. 640 quater cod. pen., in tema di confisca per equivalente (cui
è finalizzato il sequestro preventivo del quale si discute).
Peraltro, risulta dal provvedimento impugnato che il bene immobile sul quale è
caduto il sequestro fosse l’unico cespite sul quale poteva essere applicata la
misura reale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

2

superiore al profitto del reato, pari ad euro 8.000; circostanza documentalmente

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 7.06.2016.

Giuseppe Sgadari

Il Prese t
Ant nioPre

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Il Consigliere estensore

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