Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29911 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29911 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Mancino Ivan, nato a Taranto il 28.4.1982
avverso la sentenza 620/2012 della Corte d’appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Nicola Lettieri , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 04/04/2013

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto , confermava la sentenza del 22.3.2010 del Tribunale
della stessa città, che aveva condannato Mancino Ivan,ritenuta la recidiva
reiterata specifica e infraquinquennale, alla pena di anni due e mesi due di
reclusione ed €.1.000,00 di multaper il reatodi cui all’art. 648 c.p. perché al
fine di trarne illecito profitto, si riceveva il ciclomotore Aprilia Scarabeo
numero di telaio ZD4PF0100WSOL8842 di provenienza delittuosa perché
Giulio il 04/05/1999. In Taranto in epoca immediatamente antecedente a
marzo 2005. Recidiva reiterata specifica e infraouinquennale
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto
di sussistenza dell’elemento soggettivo, e confermava le statuizioni del primo
giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine
ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l’imputato
,reiterando a motivo di gravame le censure relative alla mancanza di dolo ed
alla violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. e) b) in relazione a mancanza e/o
illogicità’ della motivazione sul punto. Nonostante le censure specifiche ,
articolate ed approfondite, il giudice di appello ha operato un mero e non
argomentato rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado senza
fornire risposta alle problematiche che erano state proposte con il gravame in
tema di logicità e congruità della motivazione. A La Corte Territoriale, nella
stesura della motivazione non ha tenuto in debito conto che se davvero il
Mancino fosse stato l’autore dell’illecito, cioè del montaggio del propulsore
sul ciclomotore, non avrebbe di certo sottoscritto l’atto di compravendita con
la Luscietti, Denuncia,inoltre il ricorrente la nullità’ della sentenza per
mancanza, contraddittorietà’, manifesta illogicità’ della stessa ai sensi dell’
art. 125 co.3, 533 co.2, 546 lett. c) e violazione del diritto alla controprova e
alla valutazione della prova stessa ai sensi degli art. 190 , 192, 495, in
relazione alli art. 606, co. 1 lett. c) e d) c.p.p.. Per quanto concerne
l’esposizione dei gravi indizi di colpevolezzada cui è stata desunta l’elevata
capacità a delinquere del ricorrente e la densità del dolo, l’obbligo
motivazionale non può dirsi assolto, come nel caso di specie, mediante la
mera indicazione descrittiva degli elementi di fatto, priva di una valutazione
critica ed argomentata delle fonti indiziarle singolarmente assunte e
complessivamente considerate.
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assemblato ad organo propulsore provento di furto connesso ai danni di Conte

I gravi indizi di colpevolezza non sono adeguatamente argomentati e non hanno
capacità di resistere ad interpretazioni alternative, essendo fondati su una mera
massima di esperienza volta a valorizzare una mera congettura, insuscettibile di
verifica empirica difatti non sono individuati elementi che possano dimostrare
che il montaggio del propulsore e quindi l’alterazione dell’intero motociclo sia
avvenuto per mano di Mancino, e che lo stesso abbia venduto il predetto alla

frequentarne l’abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è manifestamente infondato perché generico e del tutto avulso
dalla puntuale motivazione del provvedimento impugnato: deve ,pertanto,
essere dichiarato inammissibile.
2.1 Infatti, diversamente da quanto si afferma in ricorso, la Corte di merito
ha compiutamente motivato il rigetto del motivo di appello relativo alla
pretesa insussistenza del dolo ,qui reiterato con una sterile e defatigante
ripetizione di argomentazioni difensive , non provate e già puntualmente
confutate dalla Corte di merito, con una motivazione

logicamente e

correttamente articolata.Ha infatti evidenziato la Corte di merito che:
– fu proprio Mancino a cedere il ciclomotore , sul quale era montato l’organo
propulsore provento di furto ;
– che non è stata provata la circostanza di fatto, dedotta dalla difesa , che
fra la parte lesa e l’imputato vi fossero rapporti di conoscenza o di consolidata
amicizia con la figlia dell’acquirente ,circostanza quest’ultima implicitamente
negata dalla parte lesa,che ha testimoniato in termini affatto diversi e non é
stata interrogata, sullo specifico punto, dalla difesa ;.
– che fu la parte lesa a pretendere, per opportuna cautela, la redazione e
sottoscrizione della scrittura privata ;
– che in occasione della sottoscrizione dell’ atto l’imputato si dichiarò unico
proprietario del ciclomotore, volendo così intendere che il mezzo non aveva
avuto precedenti titolari.
Ne ha logicamente dedotto la Corte che fu proprio l’imputato a montare il
motore rubato sul ciclomotore, ovvero ad avere comunque consapevolezza
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Luscietti con la quale intercorreva uno stretto rapporto di amicizia, tanto da

e che ” la richiesta derubricazione dell’illecito nella fattispecie dell’art. 712

cod.pen., pur invocata in via di subordine, presuppone che l’imputato abbia
fornito una versione dei fatti reputata credibile ed in ordine alla quale sia
formulabile un addebito di mera natura colposa; laddove la radicale
mancanza di una credibile ipotesi alternativa da parte dell’imputato, preclude
in radice la possibilità di accedere alla sollecitata e meno grave qualificazione
giuridica del fatto.”
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a
favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum
della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al-magrAwasata della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così d ci o Roma il 4 aprile 2013

Il ricorso deve ,pertanto, essere dichiarato inammissibile : ai sensi

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