Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29910 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29910 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIZZOLATO GIUSEPPE N. IL 16/10/1986
avverso la sentenza n. 2263/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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(N■kiiStZ,L-Z c5.-^`

3/4-5 C.)-“-e.

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Data Udienza: 17/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La corte d’appello di Milano, con sentenza in data 8 ottobre 2014, confermava la sentenza
del tribunale di Lecco del 12 novembre 2013 con cui Pizzolato Francesco era stato condannato
alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1,400,00 di ammenda, con la sanzione
amministrativa della revoca della patente di guida e della confisca dell’autovettura, per il reato
di cui all’articolo 186, comma 2 lett. c, comma 2 bis e comma 2 sexies, del codice della strada

accertato al termine degli esami di laboratorio svolti presso l’ospedale di Merate che fornivano
esito positivo evidenziando un tasso alcolemico pari a 1,51 grammi per litro, con l’aggravante
di aver commesso il fatto in ora notturna e di aver provocato un sinistro stradale. Il fatto era
stato commesso in Airuno il 17 settembre 2011.
Rilevava la corte d’appello che era infondata la doglianza del ricorrente in ordine alla mancata
formulazione dell’avvertenza di nominare e farsi assistere da un difensore in quanto l’esame
ematico, da cui era risultato il superamento del tasso alcolemico consentito, era avvenuto
nell’ambito di un trattamento sanitario effettuato in ospedale necessitato dalle condizioni di
salute del paziente sicché il prelievo ematico compiuto nell’ambito dell’esecuzione di ordinari
protocolli di pronto soccorso non rientrava in alcun modo negli atti di cui all’articolo 356 cod.
proc. pen. e non sussisteva alcun obbligo di avvertimento ai sensi dell’articolo 114 disp. att.
cod. proc. pen.. Infondati erano, poi, i rilievi in ordine alla inattendibilità dei risultati scaturiti
dagli esami ematici.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del suo difensore, svolgendo cinque motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in quanto l’accertamento sulla
sussistenza del tasso alcolemico nel sangue era avvenuto in difetto dell’avvertimento
all’interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia e non valeva ad escludere tale
obbligo, imposto agli accertatori, il fatto che essi avessero chiesto esami biologici rivolti
meramente all’accertamento del tasso alcolemico pur a fronte di condizioni di salute buona del
conducente.
2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione avendo il
giudice ritenuto l’attendibilità del mezzo di prova consistito nell’esame enzimatico senza dare
conto dei criteri utilizzati per affermarne l’attendibilità.
2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la
corte considerato che era passato un notevole arco temporale tra il sinistro stradale occorso
all’imputato e gli accertamenti enzimatici effettuati quasi due ore dopo in ospedale sicché, non
essendo stato effettuato l’accertamento in un momento prossimo all’atto della guida, non vi
era certezza assoluta in ordine allo stato in cui si sarebbe trovato l’imputato al momento
preciso dell’incidente.

1

per aver guidato un’autovettura in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche,

2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione di legge in quanto era stata applicata la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida benché l’aggravante di cui
all’articolo 186, comma 2 bis, del codice della strada, cui conseguiva la sanzione
amministrativa, fosse stata elisa per effetto della riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
2.5. Con il quinto motivo deduceva violazione di legge per non essere stata concessa la
sostituzione della pena detentiva pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità benché fosse stato

generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Invero la corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato
secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente
dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a
carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti
di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste
alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai
sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. Pen ( Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013, P.G. in proc.
Grazioli, Rv. 257573; Sez. 4, n. 34145 del 21/12/2011 – dep. 06/09/2012, Invernizzi, Rv.
253746).
Il ricorrente assume genericamente che l’esame enzimatico non era avvenuto nell’ambito di un
protocollo di pronto soccorso finalizzato alla cura del paziente, reduce da un sinistro stradale,
senza indicare gli elementi sulla base dei quali si possa ritenere che la corte d’appello abbia
travisato la prova laddove ha ritenuto che il prelievo ematico era avvenuto nell’ambito di cure
sanitarie.
2. Il secondo motivo di appello è inammissibile. Il ricorrente afferma che la corte territoriale
non avrebbe dato conto della supposta inattendibilità degli esami di laboratorio, con ciò
svolgendo una censura generica perché non fondata su elementi, che la corte non avrebbe
valutato pur essendovi tenuta, atti ad inficiare l’attendibilità delle analisi.
2. Il terzo motivo di appello è inammissibile perché introduce una questione di merito, ovvero
la ritenuta sussistenza dello stato di ebbrezza al momento del sinistro, pur essendo avvenuto
l’accertamento del tasso alcolennico a distanza di due ore, laddove la corte d’appello ha
esaminato il punto e ritenuto, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, che, in
assenza di ingestione di bevande alcoliche tra il momento del sinistro e quello del prelievo
ematico, si poteva solo ritenere che al momento del sinistro il tasso fosse superiore a quello
accertato.
2. Il quarto ed il quinto motivo sono manifestamente infondati.
2

operato il bilanciamento dell’aggravante di cui all’articolo 186, comma 2 bis, con le circostanze

Invero, ai sensi dell’art. 186 comma 2-bis, secondo periodo, cod. str.

«qualora per il

conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal
quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è
sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI». Nessuna rilevanza può avere il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla detta
aggravante in quanto è pacifico nella giurisprudenza della corte di legittimità che il giudizio di

piano sanzionatorio, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato sia ai
fini della revoca della patente che ai fini dell’esclusione della applicabilità della sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (Sez. 4, n. 7821 del 06/02/2015, Pg in proc. Luongo,
Rv. 262446; Sez. 4, n. 17826 del 10/01/2014, Cavanna, non massimata; Sez. 4, n. 30254 del
26/06/2013, Colin, Rv. 257742; Sez. 2, n. 24862 del 29/05/2009, Randazzo, Rv. 244340; in
precedenza, in altre situazioni, Sez. 5, n. 4539 del 19/01/1978, Perazzolo, Rv. 138656; Sez. 1,
n. 11320 del 22/05/1978, Battista, Rv. 139992; Sez. 6, n. 3318 del 13/01/1981, dep. 1982,
Ninzi, Rv. 152974; Sez. 4, n. 10212 del 13/07/1999, Pisano M., Rv. 214586; Sez. 4, n. 14502
del 12/10/1999, Benassai A., Rv. 215542).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2015.

comparazione tra le circostanze, che conduca all’esclusione dell’operatività dell’aggravante sul

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