Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29910 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29910 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 04/04/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Montano Giovanni, nato a Torre del Greco il 3 aprile 1989
avverso la sentenza MIMO. della Corte d’appello di Napoli,
penale) u.›.- ckgdo, i

sezione

i,1033

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Nicola Lettieri , che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 13.1.2012 , la Corte di appello di Napoli , in riforma

della sentenza del Gup presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ,
datata 22.11.2010 , assolveva Montano dal reato di estorsione consumata
perché non punibile perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 649
cod,pen. e riconosciuta l’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen.,rideterminava
la pena,per i residui reati, in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di
multa.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli , deducendo l’inosservanza o

ricompreso nel campo di applicazione dell’esimente le fattispecie consumate
di cui agli artt.628, 629 e 630 del codice penale ,anche quelle commesse
senza violenza alle persone. In contrario senso deve ritenersi, secondo quanto
risulta dal significato letterale e logico della norma, che la indicata scriminante
non è mai applicabile alle fattispecie consumate di cui agli artt.628, 629 e 630
del codice penale, indipendentemente dalla eventuale violenza o minaccia
adoperata dall’agente, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.1 La decisione della Corte d’appello non si concilia con la struttura lessicale
dell’art.649cod.pen. ,nella parte che prescrivqéhe i caratteri dell’esimente

“non si applicano ai delitti preveduti dagli artt.629,629 e 630 …”, né con la
datata e costante interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza della S.C.
affermando il principio di diritto ,che

“I reati consumati di rapina, estorsione e

sequestro di persona a scopo di estorsione restano esclusi dall’operatività della
previsione dell’art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle
persone.”

(n. 39008 del 2009rv. 245250, ma anche

n. 28141 del 2010Rv. 247937 ;N. 3718 del 1991 Rv. 186762, N. 3592 del
1995 Rv. 202761, N. 8470 del 1995 Rv. 202336,N. 22628 del 2001 Rv.
219421, N. 3365 del 2003 Rv. 226873, N. 11861 del 2003 Rv. 223303, N.
13694 del 2005 Rv. 231051, N. 19293 del 2007 Rv. 240500, N. 12403 del
2009 Rv. 244054).
2.2 Si impone pertanto l’annullamento del capo della sentenza impugnata
relativo al proscioglimento di Montano Giovanni dal delitto di estorsione ,con
2

erronea applicazione dell’art.649cod.pen,-poichqa Corte di appello, ha

rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che , nel formulare
nuovo giudizio in merito alla sussistenza del reato predetto, dovrà attenersi al
principio su enunciato e, se del caso, a riformulare la decisione sul trattamento
sanzionatorio.

Annulla la sentenza impugnata con riferimento al contestato delitto di
estorsione consumata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Napo i, per nuovo giudizio sul capo e sul connesso trattamento sanzionatorio.
Così

oi

ma il 4 aprile 2013

RQ.M.

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