Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29909 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29909 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Data Udienza: 17/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARDINALI ALESSANDRO N. IL 24/10/1964
avverso la sentenza n. 499/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ct
che ha concluso per e
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Udito, per la parte civile, l’Avv.

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RITENUTO IN FATTO

1.La corte d’appello di Genova, con sentenza del 5.3.2014, riformava parzialmente la sentenza del
tribunale di Chiavari del 13.1.2012 assolvendo Marcone Michela e confermando la condanna di
Cardinali Alessandro alla pena di mesi quattro di reclusione nonché al risarcimento dei danni in
favore delle parti civili, in solido con il comune di Tornolo e con ma Assitalia, per il reato di cui
all’art. 589 cod. pen. perché, in qualità di sindaco del comune di Tornolo, omettendo di adottare le

disporre gli interventi necessari di manutenzione e di riparazione del ponte stesso o di vietarne
l’accesso nonostante le numerose segnalazioni, aveva cagionato il decesso di Spagnoli Domenico il
quale, transitando a piedi sul ponte, era precipitato nel fiume sottostante a causa del cedimento
delle tavole di legno che costituivano il piano di calpestio. Il fatto era stato commesso in Varese
Ligure il 21.4.2007.
Osservava la corte d’appello che il ponte in questione era situato a “cavallo” tra i comuni di
Tormolo e Varese Ligure, di cui era sindaco Marcone Michela e che questa doveva essere mandata
assolta in quanto non vi era prova che fosse stata portata a conoscenza della pericolosità del
ponte. Per contro all’imputato Cardinali, sindaco del comune di Tormolo, era nota la situazione di
pericolosità del ponte in quanto essa gli era stata segnalata con esposti provenienti da più parti ed
uno di essi risultava essere stato sottoscritto dalla vittima.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione Cardinali
Alessandro, a mezzo del suo difensore, svolgendo tre motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per l’insussistenza del nesso causale tra la
condotta omissiva ascritta all’imputato e la morte dello Spagnoli in quanto si doveva considerare
che, essendo egli il firmatario della lettera con cui era stata segnalata la pericolosità del ponte, il
sindaco non avrebbe potuto prevedere che proprio tale persona, che era ben consapevole
dell’inidoneità del manufatto a sorreggere il peso, lo avrebbe attraversato. Si trattava, dunque, di
un evento imprevedibile che, come tale, elideva il rapporto causale tra la condotta omissiva
imputata al sindaco e la morte dello Spagnoli.
2.2. Con il secondo motivo deduceva illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella
parte in cui la corte territoriale aveva affermato che l’adozione di cautele da parte dell’imputato,
anche sotto forma di cartelli o sbarramenti, avrebbe evitato l’evento in quanto lo Spagnoli era
consapevole dell’inagibilità del ponte sicché qualsiasi misura preventiva, che avrebbe avuto
efficacia inibente per la collettività, non l’avrebbe avuta per lo Spagnoli proprio in considerazione
del fatto che egli era già a conoscenza della pericolosità del ponte.

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misure idonee per conservare il ponte denominato ” Dei faggi ” in condizioni di sicurezza, di

2.3. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione per non avere la corte indicato quali
avrebbero dovuto essere le concrete modalità di attuazione dell’obbligo di garanzia posto in capo
al sindaco Cardinali ed avrebbe dovuto la corte territoriale valutare se vi fosse la concreta
possibilità, tenuto conto dello stato dei luoghi, di impedire l’accesso al ponte.
In data 8.6.2015 il difensore delle parti civili depositava memoria, con argomentazioni finalizzate
a contrastare il proposto ricorso.

1.Rileva la Corte che in relazione al reato ascritto all’imputato, commesso il 21.4.2007, è
maturato il termine di prescrizione, pur considerando la sospensione di essa protrattasi per 43
giorni.
Tuttavia il ricorso, per le ragioni che si esporranno, è inammissibile per manifesta infondatezza
delle censure dedotte e ciò non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione precludendo,
pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
2. Ciò posto, osserva la corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile posto che il ricorrente
assume che, proprio in considerazione del fatto che lo Spagnoli era stato firmatario della lettera
con cui era stato segnalato lo stato di pericolosità del ponte, non era prevedibile che egli sarebbe
transitato su di esso. Sennonché è stato affermato il principio secondo cui, in tema di rapporto di
causalità nel reato omissivo improprio, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida
sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate
condotte, confidando che altri rimuova o neutralizzi la situazione di pericolo o adotti dei
comportamenti idonei a prevenirlo, atteso che in tali casi il mancato intervento del terzo non si
configura come fatto eccezionale ed imprevedibile sopravvenuto da solo sufficiente a produrre
l’evento ( Sez. 4, n. 22614 del 19/02/2008, P.G. in proc. Gualano e altri, Rv. 239902 ). Nel caso
che occupa mette conto, poi, considerare che lo Spagnoli, con la lettera inviata al comune ed il cui
testo è stato riportato per stralcio nel ricorso, si era doluto del fatto che non vi era possibilità di
accedere alle proprietà poste al di là del ponte per coltivare i terreni, apportare migliorie e
procedere alla ristrutturazione degli immobili, il che induce a ritenere che la vittima fosse
consapevole della inidoneità del ponte a sorreggere il peso dovuto al transito dei mezzi ma non
anche della pericolosità del transito a piedi.
2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, dovendosi considerare che la corte
territoriale, con motivazione logica, ha considerato che, avendo lo Spagnoli inviato la lettera al
comune con cui segnalava la condizione di pericolosità del ponte e non avendo constatato
l’esecuzione di alcun intervento né l’apposizione di cartelli o sbarramenti, questi poteva
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CONSIDERATO IN DIRITTO

verosimilmente confidare nel fatto che fossero stati eseguiti controlli e che non fosse stato
ritenuto necessario interdire il transito, per il che aveva intrapreso l’attraversamento a piedi.
3. Il terzo motivo di ricorso, infine, è inammissibile poiché la corte territoriale non è incorsa nel
dedotto vizio di motivazione, avendo considerato che proprio per il fatto che lo Spagnoli aveva
inviato al comune la segnalazione di pericolosità del ponte, la mera apposizione di un cartello di
divieto di transito o l’apposizione di transenne avrebbero costituito misure idonee a prevenire il
transito a piedi da parte dello Spagnoli, il quale avrebbe potuto considerare che i controlli

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno
2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa
delle ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate
come da dispositivo.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende; lo condanna inoltre a
rimborsare alle costituite parti civili le spese sostenute per questo giudizio che liquida in
complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 17 giugno 2015.

effettuati avevano evidenziato l’inagibilità del ponte anche per il transito pedonale.

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