Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29909 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29909 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE ANGELIS MASSIMILIANO N. IL 21/04/1969
avverso la sentenza n. 841/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. //,‘6:7
che ha concluso per
di•Ce•-“2-‘ Cot

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/04/2013

DE ANGELIS Massimiliano ricorre per Cassazione avverso la
sentenza 26.4.2012 con la quale la Corte d’Appello di Milano, lo ha
condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed €
1.000,00 di multa per la violazione degli arti: 416 cp; 48, 479 cp; 56,
48, 479; 110 648 cp; 15 1. 102/2009 e 12 comma 5 divo 286/98, come
da capi di imputazione riportati nella epigrafe della impugnata
decisione.
La difesa richiede l’annullamento della sentenza deducendo:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. E) cpp, vizio di motivazione. La difesa
lamenta che la Corte d’Appello si sarebbe limitata a parafrasare il
contenuto della sentenza di primo grado senza dare alcuna risposta
alle censure contenute nell’atto di appello.
La difesa lamenta in particolare che non sarebbe stata data adeguata
risposta in merito alla dedotta questione inerente il capo 1) e alla
sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416
cp, ben potendo i fatti ascritti integrare la diversa fattispecie del
concorso di persone nel reato continuato. La difesa lamenta inoltre la
mancata risposta in merito alle doglianze sollevate con riferimento ai
capi 4 e 10 della rubrica della imputazione.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti qui di seguito delineati.
Per quanto attiene alla omessa motivazione in ordine alla invocata
applicazione della fattispecie del concorso di persone nel reato
continuato, in luogo del contestato reato di partecipazione ad
associazione per delinquere di cui al capo 1) della imputazione, va
osservato quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte d’Appello ha
preso in considerazione il tema sottoposto alla sua attenzione con
l’atto di appello. Alla pagina 28 della decisione impugnata la Corte
Milanese ha fornito una dettagliata descrizione della associazione
criminosa e degli elementi di prova che ne dimostrano la esistenza. La
Corte ha altresì inidivukto l’oggetto dell’attività dell’organizzazione
e i distinti ruoli ricoperti al suo interno dai vari componenti, facendo
presente che il DE ANGELIS, nella sua veste di ragioniere aveva il
precipuo compito di predisporre la falsa documentatone fiscale e
redittuale, riferibile a fittizi datori di lavoro al fine di allegarle alle
domande di sanatoria dei permessi di soggiorno di soggetti
extracomunitari, essendo invece i correi GAMBARDELLA e
MACCAPANI investiti dei compiti di individuare da un lato i datori di
lavoro compiacenti e le persone di proveninenza extracomunitaria
bisognose di regolarizzazione ai fini di una legittima permanenza sul
territorio nazionale. La descrizione della predisposizione dei mezzi
necessari allo svolgimento dell’attività criminosa (utilizzo di basi
logistiche pag. 33 della motivazione) concretatasi anche attraverso

MOTIVI DELLA DECISIONE

l’utilizzo della srl MASTER, la pluralità delle persone coinvolte
nell’attività criminosa, la ripartizione e la articolazione dei compiti
affidati a ciascuno dei componenti della organizzazione, la volontà di
perseguire un comune programma criminoso (faciliWton modalità
illecite la regolarizzazione dei permessi di soggiorno di persone
extracomunitarie), sono elementi costitutivi di una associazione
criminale perfettamente corrispondente all’archetipo normativo e sotto
questo punto di vista la motivazione della decisione impugnata edel
tutto ineccepibile. Sotto un profilo di diritto va ancora osservato che il
fatto che la attività criminosa avrebbe avuto una durata temporale
limitata, tenuto conto del breve periodo previsto dalla legge per la
presentazione delle domande di regolarizzazione, è circostanza del
tutto irrilevante. Infatti, ai fini della integrazione della fattispecie non
è necessario che essa si protragga a lungo nel tempo essenaìo
sufficiente che il vincolo associativo non sia a priori circoscritto alla
consumazione di uno o più reati predeterminati [v. Cass. Sez. VI
16.12.2011 n. 9117]. Sotto questo punto dì vista si deve osservare che
mentre appre evidente che la attività dell’organizzazione criminosa
aveva caratteri di indeterminatezza nel suo orizzonte di attività, la
difesa dall’altra non ha fornito alcun argomento volto a dare una
efficace smentita alla tesi seguita dalla Corte Milanese.
Sotto questo punto di vista, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto attiene, invece, al
denunciato vizio di motivazione in ordine ai fatti contestati ai capi 4 e
10 della rubrica della imputazione.
Con riferimento al capo 4 (relativo al delitto di falso relativo alla
predisposizione del CUD di LEMONI Massimo, finalizzato alla
formazione della domanda di sanatoria sfociata nel rilascio del
permesso di soggiorno a favore di SAAD Ibrahim Shadad da parte
della Questura di Biella), la difesa, con l’atto di appello aveva posto in
evidenza che la prova a carico dell’imputato sarebbe stata
rappresentata dalla chiamata in correità del jà0Fr4LEMONI, facendo
altresì presente che lo stesso giudicante aveva affermato la esistenza di
ulteriori elementi di prova che ne avrebbero confermato la
colpevolezza. La Corte d’Appello [pag. 33] ha dato atto, in modo
succinto del contenuto della doglianza, ma alla stessa non ha dato una
specifica risposta. Va d’altro canto osservato che al di là del suo
fondamento la doglianza della difesa prende le mosse proprio dal
contenuto della decisione di primo grado, totalmente ripresa in quella
di appello, ove non rifitlta essere stata condotta alcuna indagine in
ordine alla valutazione della credibilità intrinseca ed estrinseca del
dichiarante e chiamante in correità LEMONI, nè viene fatta alcuna
valutazione della specifica e dimostrata convergenza delle prove
documentali in relazione alla asserita resp4Vatbilità dell’imputato con
riferimento al capo 4 della imputazione.
Con l’atto di appello la difesa del DE ANGELIS aveva formulato
specifiche doglianze in relazione al capo 10 della rubrica della
imputazione, lamentando la estrema laconicità della motivazione della

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento ai reati contestati ai
capi 4 e 10 dell’imputazione, con risafio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Milano per nuovo giudizio sui predetti capi.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 4.4.2013

decisione del Tribunale, riportandone il contenuto, formulando
specifiche osservazioni critiche, con particolare riferimento alla
sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione. La
difesa, infatti [v. Pag. 5 dell’atto di appello] facendo riferimento a
specifici atti processuali avanza fondate perplessità circa la
sussistenza dell’illecito contestato e in particolare circa la prova di una
sua riferibilità proprio al DE ANGELIS.
Dalla lettura della decisione qui impugnata si rileva che sul punto la
Corte d’Appello non ha risposto.
Pertanto, sia per quanto attiene alle doglianze formulate con
riferimento al capo 4 della imputazione, sia per quelle relative al capo
10, la sentenza presenza il vizio di carenza di motivazione
riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 606 C comma lett. E) cpp.
La carenza riguarda aspetti essenziali della motivazione della sentenza
oggetto di specifica e motivata doglianza. Per le suddette ragioni il
ricorso è fondato a la sentenza va annullata limitatamente ai punti
caratterizzati dal vizio evidenziato.

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