Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29908 del 26/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29908 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 26/05/2016

Ferminio Raffaele nato a Reggio Calabria il 11/1/1965
Lampada Anna nata a Reggio Calabria il 10/3/1975
avverso il decreto della Corte d’appello di Milano del 30/10/2015 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Lucia Aielli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto
1

1. Con decreto in data 30/10/2015 La Corte d’appello di Milano confermava il decreto
di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno, applicata nei confronti di Raffaele Firminio e della confisca di prevenzione
dei beni allo stesso direttamente o indirettamente riferibili segnatamente un immobile
sito in Gallico di Reggio Calabria intestato alla moglie Anna Lampada e saldi attivi e
rapporti bancari e/o assicurativi a loro intestati.
2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione Raffaele Firminio e

requisito dell’attualità della pericolosità sociale, posto che l’ associazione a delinquere
di cui all’art. 416 bis c.p., di cui risulterebbe far parte il ricorrente ( e cioè il gruppo
Valle /Lampada) , sarebbe inattiva dal 2011 ed il Firminio, all’interno di essa, espletava
mansioni del tutto marginali tanto da potersi definire come ricoprente un “non ruolo”;
la seconda , a sua volta , contesta il requisito della pericolosità sociale del Firminio e la
sua ricaduta sui beni a lei intestati, tenuto conto che questi erano stati acquistati con
proventi leciti.
3. Con memoria depositata il 24/5/2016 il difensore insisteva sull’illegittimità el
provvedimento impugnato, avuto riguardo alla data di acquisto dell’immobile in parola
da parte della Lampada, rispetto alla data di consumazione del reato associativo
contestato al Firminio e , in risposta alle conclusioni del Procuratore generale
evidenziava la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema della carenza di
legittimazione a proporre ricorso per cassazione da parte del difensore del terzo, non
munito di procura speciale.
4. Con comunicazione del 18/5/2016 il difensore dichiarava di aderire all’astensione
proclamata dall’Unione Camere penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Va innanzi tutto chiarito che l’adesione all’astensione da parte del difensore , trattandosi di
udienza in camera di consiglio “non partecipata”, non rileva.
3. Va poi evidenziato, quanto al ricorso di Anna Lampada, che il difensore, avv. Manlio
Morcella, non risulta munito di procura speciale , sicchè il ricorso da lui proposto per
conto del terzo interessato, è inammissibile.
2.1. Difatti la giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo chiarito che nel procedimento
di prevenzione il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è
legittimato a ricorrere in cassazione avverso il decreto che dispone la misura di
prevenzione della confisca. In tale senso le Sezioni Unite hanno chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura

2

Anna Lampada deducendo, il primo, la carenza di motivazione con riferimento al

di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura
speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la
disposizione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione
del difetto di rappresentanza. Ed infatti per i soggetti portatori di un interesse meramente
civilistico, come è il caso della ricorrente, vale la regola prevista dall’art. 100 cod. proc.
pen. secondo cui <

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