Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29907 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29907 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAZZINI DARIO N. IL 28/02/1978
avverso il provvedimento n. 2827/2010 CORTE APPELLO di
BRESCIA, del 05/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/mblit# le conclusioni del PG Dott. Nai:),PA.

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Data Udienza: 06/05/2014

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Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 21.2.2012, dep. il 29.2.2012, la Corte di appello di Brescia, in
parziale riforma di quella in data 23.3.2010 del Tribunale di Mantova in composizione
monocratica, appellata da Gazzini Dario, con la quale il predetto era stato dichiarato
colpevole dei reati di cui all’art. 189, commi 6° e 7° C.d.S. (fatti del 20.7.2005) e
condannato alla pena di mesi sei di reclusione con sospensione della patente per la
durata di complessivi anni due e mesi sei con i benefici della sospensione condizionale
e della non menzione, sostituiva la pena detentiva inflitta con la corrispondente pena

notificato all’imputato in data 4.12.2012.
Con atto pervenuto in data 22.7.2013 alla detta Corte territoriale il Gazzini
presentava ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, chiedendo in via
preliminare la remissione in termini per la sua impugnazione. Deduce:
1) la nullità delle notifiche all’imputato nel giudizio di secondo grado, assumendo
che l’avv. Susanna Ogliani, sua domiciliataria e codifensore assieme all’avv.
Avv. Paolo Virgili non domiciliatario, aveva ritualmente rinunciato al mandato
dopo la proposizione dell’appello, ma tutte le successive comunicazioni erano
state fatte ai due difensori predetti senza alcun ulteriore avviso ad esso
imputato che veniva a conoscenza dell’esito dell’appello solo incidentalmente a
seguito della notifica del provvedimento del Prefetto di Mantova n. 3006/2013
che gli sospendeva la patente di guida recependone i dettami;
2) in ogni caso doveva applicarsi la sospensione dei termini processuali ex L.
213/20132 (conversione in legge del D.L. n. 74 del 6.6.2012, emesso a causa
del terremoto dell’Emilia del 2012) sino al 30.6.2013;
3)

in subordine ulteriore, i reati ascrittigli dovevano ritenersi prescritti alla data
del 20.1.2013.

Nel merito, rappresenta:
1. la nullità delle notificazioni della citazione nel giudizio di secondo grado e degli
atti conseguenti, essendo stata la citazione predetta notificata all’Avv. Susanna

pecuniaria di C 6.840,00 di multa. L’estratto contumaciale della sentenza risultava

Oliani ritenuta erroneamente ancora domiciliataria dell’imputato;
2. il vizio motivazionale della sentenza di primo grado e di quella di appello,
assumendo che l’intervenuta assoluzione dal reato di lesioni colpose implicava
la mancata integrazione dei residui reati contestati.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’inammissibilità dell’istanza.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 175 c.p.p. prevede al comma 2 bis, che la richiesta di restituzione nel termine
per impugnare la sentenza contumaciale “è presentata, a pena di decadenza, nel
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termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del
provvedimento”. Con l’espressione “effettiva conoscenza” si deve intendere la sicura
consapevolezza dell’esistenza e la precisa cognizione degli estremi del procedimento
o provvedimento, collegata alla notizia certa o alla comunicazione di un atto formale.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza dell’esito
dell’appello solo incidentalmente, a seguito della notifica del provvedimento del
Prefetto di Mantova n. 3006/2013 che gli sospendeva la patente di guida recependone
i dettami, ma nulla di più preciso ha indicato circa la data in cui ciò si sarebbe

di impugnazione che solo un’adeguata dimostrazione dei presupposti temporali
richiesti dalla norma sopra richiamata consentirebbe di superare.
La mancanza di autosufficienza del ricorso impedisce il dovuto controllo del rispetto
del termine dei trenta giorni dal dies a quo, pregiudiziale all’ammissione della
restituzione nel termine per ricorrere per cassazione.
Per non dire che il rapporto fiduciario con il residuo difensore, benchè non
domiciliatario, presupponeva almeno un contatto con il medesimo (specie in costanza
dell’unicità sopravvenuta di esso, ben nota al ricorrente), se non implicava addirittura
un dovere d’informazione dell’assistito che nulla consente (nemmeno le
argomentazioni addotte nell’istanza) di escludere.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6.5.2014

verificato: invero, si tratta di un ritardo oggettivo di ben 6 mesi sul temine ordinario

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