Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29906 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29906 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

1.

PERINELLI MARCELLO

2.

ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A. (RC)

N. IL 03.04.1945

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA in data 27 giugno 2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Giuseppe Corasaniti che ha chiesto il rigetto dei
ricorsi. Per le parti civili è presente l’avvocato Tommaso Navarra del foro di Teramo che
deposita procura speciale, comparsa di costituzione di nuovo difensore, nota spese e chiede
la conferma della impugnata sentenza

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 08/04/2015

1.

La Corte d’Appello di Roma con la impugnata sentenza, emessa in data 27
giugno 2013,

in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone- sezione

distaccata di Anagni- in data 19 luglio 2011, appellata da Cerritelli Valentini e
Pennelli Marcello, nonché dalle parti civili costituite, ha ridotto la pena inflitta agli
imputati ad anni uno di reclusione ciascuno, condannando ALLIANZ ASSICURAZIONI
S.P.A., in solido con Cerritelli Valentino al risarcimento dei danni da liquidarsi in

favore di ciascuna di esse ed alla rifusione delle spese del doppio grado, in solido
con gli imputati appellanti condannati per lo stesso titolo. Ha confermato nel resto la
gravata sentenza. Per quel che rileva in questa sede il Pennelli era stato tratto a
giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo aggravato dalla violaizone delle
norme antinfortunistiche in danno di Cojoc Petru Bogdan
2.

Avverso tale decisione ricorrono

2.1.

Pennelli Marcello lamentando violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 41 e 589 comma 2 cod. pen. e dell’art. 606 lett. a) cod.
proc. pen. per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione resa
a sostegno della ratio decidendi

2.2.

La ALLIANZ ASSICURAZIONI S.p.A. quale responsabile civile lementando la
inosservanza e violazione dell’art. 584 cod. proc. pen. con riferimento all’art.
606 lett. b) cod. proc. pen. e l’assenza di motivazione in ordine alle
statuizioni di condanna di essa responsabile civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Va premesso in fatto che l’infortunio motale occorso al lavoratore così è stato
ricostruito nelle sentenze di merito: il giorno 29 luglio 2011 nel cantiere sito nel
comune di Acuto in provincia di Frosinone, ove era già stato costruito un capannone
in struttura metallica, si stava provvedendo alla copertura mobile della setssa
mediante due grossi e pesanti teloni in PVC. Detti lavori erano stati commissionati
dalla Autotrasporti Pennelli Marcello s.n.c. (della quale l’odierno ricorrente era legale
rappresentante all’epoca dei fatti) alla SIDERTEK S.r.l., di cui era dipendente la
vittima. Il Cojuc stava nel frangente ed unitamente ad altri operai, lavorando ad
un’altezza di sette otto metri da terra. Il telone per la copertura, prima di essere
svolto veniva in tal modo a gravare sulla struttura metallica che, in ragione del peso
del telone medesimo, aveva un cedimento strutturale che cagionava la caduta ed il
conseguente decesso del Cojuc.
Le doglianze del Pennelli si incentrano sulla negazione della propria posizione di
garanzia quale committente dei lavori e sulla pretesa condotta abnorme della
vittima.

separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000,00 in

Su entrambi gli aspetti la gravata sentenza appare congruamente e logicamente
motivata, nel pieno rispetto della giurisprudenza di questa Corte. Quanto al primo
aspetto la sentenza impugnata ha posto in rilievo come l’istruttoria dibattimentale
avesse consentito di accertare la costante presenza del Pennelli nel cantiere, il suo
costanet apporto nella esecuzione dei lavori, la sua presenza in particolare al
verificarso dell’incidenyte mortale concretizzatasi fra l’altro nell’aver dato
disposizioni orali ai lavoratori per l’esecuzione dell’intervento.

di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente. Questi,
infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l’evento si colleghi casualmente
anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando i lavori si
svolgano in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui
pacificamente i lavoratori stavano eseguendo lavori in quota senza alcuna
protezione, né erano dotati di opere atte a scongiurare gli infortuni. Inoltre, il
committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio qualora l’omessa
adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile
cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell’inadeguatezza delle
stesse senza particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la
responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le
direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia
controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza (v. Sezione 4,
18 aprile 2013, Dho, Rv. 256427 ; Sezione 4, 29 aprile 2008, n. 22622, Barzagli ed
altro, non massimata sul punto). Deve, pertanto, affermarsi che, in caso di
infortunio, è sempre stato ammesso che possano aversi “intrecci di responsabilità”
coinvolgenti anche il committente (v. sul punto, Sezione 4, 17 gennaio 2008, n.
13917, Cigalotti ed i riferimenti in essa contenuti, Rv. 239590, 239591) come può
desumersi dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, laddove si pongono gli specifici
obblighi del datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori, all’interno dell’azienda,
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il datore di lavoro, in tal caso, è tra
l’altro tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed
a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro. Può anzi ben dirsi che tali
obblighi comportamentali determinano a carico del datore di lavoro una posizione di
garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche del lavoratore dipendente
dell’appaltatore e, a fortiori, del lavoratore autonomo operante nell’impresa (cfr. la
citata sentenza Cigalotti). Si tratta, come si vede, di una normativa molto rigorosa,
che dimostra con chiarezza l’intendimento di assicurare al massimo livello un
ambiente di lavoro sicuro, con conseguente “estensione” dei soggetti onerati della
relativa “posizione di garanzia” nella materia prevenzionale allorquando l’omessa

Osserva a riguardo la Corte : la responsabilità dell’appaltatore non esclude in caso

adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato
omesso coordinamento. La sentenza impugnata- come si è detto- ha applicato
correttamente i suddetti principi e resta pertanto esente da censure.
Parimenti infondato è anche il secondo profilo di gravame. La sentenza di merito
appare infatti, congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con
corretta applicazione dei principi in tema di nesso di causalità. In particolare, a base
dell’affermato giudizio di colpevolezza i giudici d’appello hanno escluso il

Osserva a riguardo la Corte: è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte
di legittimità, che il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in
ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed
imperizia, per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è
esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del
lavoratore sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in
un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni
prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma
sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili
e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro
(tra le altre, Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n.7267
del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009,
Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n.

38877 del 29/09/2005, Fani, Rv. 232421). Più

recentemente questa Corte ha avuto modo di rilevare che in tema di infortuni sul
lavoro, non integra il “comportamento abnorme” idoneo a escludere il nesso di
causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale
patito dal lavoratore il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che,
seppure imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui
specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo (cfr.

Sez. 4, n. 7955 del

10/10/2013, Rv. 259313).
Il ricorso per cassazione proposto dal Pennelli va, per le ragioni sin qui esposte,
rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
presente grado di giudizio, nonché a rimborsare alle parti civili costituite le spese
sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre accessori
come per legge.
Parimenti infondato si appalesa il primo motivo di ricorso proposto dal responsabile
civile che lamenta la mancata comunicazione dell’appello proposto dalle parti così
come imposto dall’art. 584 cod. proc. pen. Ed invero come precisato da questa Corte
l’omessa notifica dell’atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o
viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all’inammissibilità del
gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la

comportamento abnorme della persona offesa.

proposizione, da parte del soggetto interessato, dell’eventuale appello incidentale,
se consentito (cfr. Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, Rv. 245859)
Il ricorso della ALLIAN ASSICURAZIONI è invece nel resto fondato, sussistendo il
lamentato vizio di omessa motivazione in ordine alle eccezioni sollevate da
quest’ultima che aveva richiesto l’estromissione dal giudizio ex art. 87 cod. proc.
pen. sostenendo tra l’altro l’inesistenza di copetrtura assicurativa nel caso in esame,
eccezioni su cui la Corte territoriale non si è assolutamente pronunciata.

Responsabile civile Allianz Assicurazioni S.p.A. in ordine alle relative statuizioni di
condanna con rinvio per nuovo esame al riguardo al giudice civile competente per
valore in grado di appello, cui va demandato anche il regolamento delle spese tra il
Responsabile Civile e le parti civili per questo giudizio

P.Q.M.
Rigetta il ricorso di Pennelli Marcello che condanna al pagamento delle spese processuali,
nonché a rimborsare alle parti civili costituite le spese sostenute per questo giudizio che liquida
in complessivi C 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti del Responsabile civile Allianz Assicurazioni S.p.A.
in ordine alle relative statuizioni di condanna e rinvia per nuovo esame al riguardo al giudice
civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento delle spese
tra il Responsabile Civile e le parti civili per questo giudizio_

Così deciso nella camera di consiglio dell’ 8 aprile 2015

IL CONSIGLIERE ES ENSORE

IL PRESID NTE

4. Conseguentemente va annullata la sentenza impugnata nei confronti del

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