Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29906 del 06/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29906 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HARFAOUI HATEM N. IL 12/12/1984
avverso l’ordinanza n. 3408/2008 TRIBUNALE di BRESCIA, del
12/01/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/sentite-le conclusioni del PG Dott. WeAD-e-kst_ e/g 717;e/L.4
ca..t
d4.-re4/1-5 i

Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 06/05/2014

I
Ritenuto in fatto
.

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Arfaoui Hatem avverso il
provvedimento in data 12.1.2009 del Presidente delegato del Tribunale di Brescia con
cui veniva rigettato il ricorso del predetto Arfaoui avverso il decreto di rigetto
dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il provvedimento di rigetto veniva confermato dal presidente delegato del Tribunale
alla luce dei dubbi sull’identità dell’imputato richiedente, della sua passata condotta
consistente nell’autocertificare generalità sempre diverse e false (con conseguente

soglia richiesta per il beneficio), infine di fondati indizi di disponibilità di consistenti
redditi illeciti derivanti dal traffico di stupefacenti in ingenti quantitativi, come
risultava dall’accertamento in tal senso acquisito agli atti di causa.
Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale assumendo che si
tratta di provvedimento emesso al di fuori dei casi previsti, atteso che nessuna
indagine di polizia tributaria è stata mai disposta per accertare tenore di vita,
situazione finanziaria personale e familiare nonché attività economica svolta, e che,
comunque, non si può, dai carichi pendenti (era stato indagato per i reati di cui agli
artt. 73 e 74 dPR 309/1990), inferire la presunzione di sussistenza di redditi da
attività illecite al momento della richiesta di concessione del beneficio.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e dev’essere, pertanto, rigettato.
Giova preliminarmente rilevare che il ricorso in esame è consentito solo per violazione
di legge (art. 99, comma 4 0 dPR 115/2002); nel caso di specie, invece, le censure
mosse sono solo apparentemente tese, segnatamente perché così definite in ricorso,
a denunciare violazioni di legge, esprimendo, piuttosto, mere ed improponibili
contestazioni alle argomentazioni motivazionali addotte dal giudice a quo.
Invero, non può escludersi che la mancata concessione del beneficio in oggetto possa
essere correttamente basata anche su di una valutazione discrezionale, autonoma
rispetto all’acquisizione di dati ufficiali, segnatamente allorquando vengano acquisiti
elementi che portano ad inferire la mancanza presuntiva delle condizioni di reddito
necessarie alla concessione del beneficio stesso.
Si tratta di una valutazione insindacabile in sede di legittimità ove la stessa sia
immune da vizi logici e giuridici. E tale deve ritenersi la valutazione in esame, in
quanto l’utilizzo delle informazioni menzionate in premessa, ragionevolmente inferenti
la disponibilità di redditi occulti superiori alla soglia reddituale minima richiesta,
appare corretto, essendo legittimo il ricorso agli ordinari mezzi di prova -ivi comprese
le presunzioni disciplinate dall’art. 2729 cod. civ.- tra le quali rientra qualunque fatto
2

inattendibilità dell’autocertificazione a sua firma attestante un reddito inferiore alla

che riveli la percezione di redditi non dichiarati. Invero, si devono computare tra i
redditi del beneficiario, indifferentemente provenienti da beni mobili o immobili,
anche quelli di origine illecita (Cass. pen. Sez. IV, n. 5513 del 12.12.2012,
Rv. 254663).
Del resto, come ha acutamente osservato il P.G., è ovvio che chi, attraverso false
generalità cambiate di continuo, decide di sottrarsi volontariamente ad una situazione
di trasparenza, ponendosi consapevolmente nelle condizioni di non essere rintracciato
e di non essere oggetto di accertamenti economici, non può poi certo invocare la

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 6.5.2014

mancanza degli stessi allorquando si tratti di richiedere dei benefici processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA