Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29905 del 26/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29905 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AIELLI LUCIA

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 26/10/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Lucia Aielli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 26/10/2015 il Tribunale del Riesame di Napoli, annullava il
decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di
Ettore Bosti, indagato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed altro, avente ad oggetto

Data Udienza: 26/05/2016

somme di denaro ed un orologio.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli deducendo il vizio di violazione di legge in
termini di omessa motivazione o motivazione apparente avuto riguardo alla ritenuta
insussistenza del fumus del reato di cui all’art. 416 bis c.p., ricavata, a suo avviso, in
maniera acritica, dalli ordinanza del 10/2/2014 del Tribunale del riesame di Napoli, che
aveva annullato il titolo cautelare nei confronti del Bosti, senza tener conto degli altri
ed ulteriori elementi dimostrativi del fumus del reato che pur evocati, nel !oro concreto

percorso argomentativo, così riducendo la motivazione ad un ragionamento apodittico
in quanto privo della esposizione delle ragioni per cui le nuove acquisizioni
dimostrative, sarebbero irrilevanti
Tanto più che, come rammentato dal Procuratore generale che ha concluso per
l’annullamento del provvedimento impugnato, il Tribunale non avrebbe recepito
l’insegnamento della Suprema Corte ( Sez. 2 , n. 2210 del 5/11/2013, rv. 259420) che
ritiene non proponibile al Tribunale del riesame la questione del fumus commissi del icti
qualora sia intervenuto il decreto di rinvio a giudizio, come nel caso di specie .

Considerato in diritto

1. Il ricorso del P.M. è fondato.
2. Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia affetto da violazione di legge per
carenza di motivazione, unico vizio esaminabile in questa sede, non essendo consentita,
in materia di misure cautelari reali, la deduzione del vizio di motivazione.
3. Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge
laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo
i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico
seguito dal giudice del provvedimento impugnato ( Sez. Unite 25932 del 29/5/2008, rv.
23962; Sez. 5 43068 del 13/10/2009 rv. 245093; Sez. 6 n. 6589 del 10/1/2013,
2548939)
4. Ebbene nel caso di specie il vizio di omessa motivazione o motivazione apparente si
ravvisa non avendo il Tribunale del riesame di Napoli, che ha disposto l’annullamento del
decreto di sequestro dei beni ( denaro ed un orologio ) di pertinenza di Bosti Ettore,
originariamente disposto ex art. 12 sexies D.L.vo 306/92, in relazione al reato ipotizzato
( art. 416 bis c.p.) , spiegato le ragioni per le quali non fosse possibile ipotizzare il fumus
commissi delicti, tenuto conto del materiale indiziante di cui alla informativa DIA del
5/3/2015 e delle dichiarazioni di Vaccaro Vincenzo che seppure indicate come facenti
parte del compendio indiziario, non sono state utilizzate a fini dimostrativi, limitandosi il

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manifestarsi ( pag. 6 e 7 dell’ordinanza) non venivano, in conseguenza, considerati nel

Tribunale a dichiarare l’insussistenza del fumus del reato, in ragione della caducazione
della misura cautelare personale.
5. Tale modus procedendi appare errato e violativo della norma di cui all’art. 321 c.p.p.,
che prevede che il sequestro preventivo sia correlato alla sussistenza del fumus del reato
ed al periculum in mora. Il requisito del fumus del reato tuttavia non si identifica con il
livello di gravità indiziaria richiesto per l’adozione delle misure cautelari personali di cui
all’art. 273 c.p.p., trattandosi di strumenti che pur attingendo la sfera dei diritti del
singolo, sono limitativi, nell’un caso, della libertà personale, nell’altro della disponibilità di

l’intervento restrittivo presenta nei due casi, consistenza diversa.
Infatti in tema di sequestro, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il “fumus delicti commissi”, vale a dire la
astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato del fatto contestato come
ipotesi d’accusa, mentre nel caso di misura cautelare personale è necessario che gli indizi
siano gravi ed individualizzanti poiché solo in presenza di tale pregnante provvista
indiziaria, è possibile limitare l’altrui libertà ( Sez. 2 n. 5656 del 28/1/2014 , rv. 258279 ;
Sez. 6 , 10618/2010, rv.246415).
3. E se è vero come ripetutamente affermato da questa Corte che nel procedimento
incidentale concernente l’impugnazione di misure cautelari reali, il giudice può prendere
in esame l’esito del parallelo procedimento incidentale relativo alle misure cautelari
personali escludendo il fumus del reato qualora sia stata rilevata l’inidoneità delle
condotte contestate all’indagato ad integrare il reato ipotizzato, dal momento che
l’esclusione, con siffatta motivazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fa
venire meno la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa, che è invece
requisito essenziale per l’applicabilità della misura cautelare reale,
( Sez. 2 n.19657 del 17/04/2007, rv. 236590; Sez. 6, n.39249 del 25/10/2011 Rv.
251085), d’altro canto deve aggiungersi che l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza
deve essere fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta
configurabilità della fattispecie criminosa (Sez. 2 Sez. 2, n. 22207 del 29/04/2014, v.
259758), circostanza questa non prospettata nel caso di specie ove il Tribunale pur
dando atto che il Gip richiamava altri ed ulteriori atti di indagine come idonei a
configurare in astratto il reato di cui all’art. 416 bis c.p., ha ritenuto, con motivazione
apparente che essi non potessero dirsi vieppiù indizianti ai fini del sequestro preventivo (
pag. 4 dell’ordinanza impugnata ).
Tanto più che, occorre ribadirlo , il livello indiziario richiesto dall’art. 321 c.p.p., ai fini del
sequestro preventivo, è inferiore a quello prescritto per l’applicazione delle misure
cautelari personali ex art. 273 c.p.p..
Da quanto esposto consegue l’annullamento provvedimento impugnato con rinvio al
Tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame.

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beni, con la conseguenza che il livello di gravità indiziaria idoneo a supportare

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli – Sezione per il riesame dei
provvedimento coercitivi, disponendo l’integrale trasmissione degli atti allo stesso Tribunale.

COSI’ DECISO IL 26.5.2016

Lucia Aielli

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Il consigliere estensore

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