Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29905 del 13/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29905 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

TORTELLI ANDREA N. IL 04.05.1985

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA in data 5 giugno 2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona della dott. Aldo Policastro che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza resa in data 5 giugno 2014 la Corte d’Appello di
Brescia ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale in data 9 ottobre
2013 appellata da Tortelli Andrea e con cui lo stesso era stato condannato
all’a pena ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Data Udienza: 13/03/2015

2.

Avverso tale decisione ricorre il Tortelli a mezzo del difensore lamentando la
violazione di legge in relazione al rigetto dell’istanza di sospensione del
processo con messa alla prova; la mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione quanto all’affermazione di penale responsabilità;
in subordine la mancata concessione della prevalenza delle pur riconosciute
attenuanti generiche.

3.

Rileva il Collegio, sulla questione della messa alla prova, che in proposito è
intervenuta una decisione di questa Corte, che con sentenza emessa
all’udienza del 31.4.2014 n. n. 35717 ha ritenuto che la sospensione del
procedimento con messa alla prova di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67, artt. 3
e 4 non può essere chiesta dall’imputato nel giudizio di Cassazione, né
applicata retroattivamente, invocandone l’applicazione in detto giudizio o
sollecitando l’annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio
dell’estinzione del reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone
lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del
giudizio, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige
il principio tempus regit actum.

Nè alla luce della sentenza della Corte

Costituzionale n. 263 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di
retroattività della lex mitior, che per sè imponga l’applicazione dell’istituto a
prescindere da una disciplina transitoria. Nel richiamare integralmente le
considerazioni espresse in tale sede, del tutto condivise, la Corte con
successiva pronuncia (cfr. Sez. F, n. 42318 del 09/09/2014,Rv. 261096 ha
ulteriormente ribadito tale orientamento, rilevando che nessun ricorso avente
ad oggetto tale questione risulta pendente presso le Sezioni unite dal
momento che quello originariamente rimesso è stato restituito alle sezioni
ordinarie stante l’impossibilità di fissazione prima che intervenisse la
scadenza del termine di prescrizione del reato. Infine con successiva
decisione del 22.10.2014 (Sez. 6, n. 47587 , Rv. 261255 ), questa Corte ha
ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 464 bis, comma secondo, cod. proc. pen., per contrasto all’art. 3
Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione dell’istituto della
sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento
dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già
decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa
istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore
e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile. Il primo motivo di
gravame va pertanto disatteso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Nel merito, il ricorso non merita accoglimento risultando giuridicamente corretta e
adeguatamente motivata la decisione impugnata. Peraltro il ricorrente si limita a
reiterare le osservazioni già formulate in sede di gravame circa la attendibilità dei
risultati delle prove etilometriche e la mancata consequenzialità dei talloncini su cui
la Corte ha dato ampia risposta sottolineando peraltro il carattere meramente
ipotetico delle deduzioni difensive. Quanto, infine, al diniego della prevalenza delle
generiche sull’aggravante contestata, il giudice di merito ha osservato che gli

delle stesse, non hanno una valenza così particolare ed ulteriore da indurre una
valutazione addirittura prevalente su un fatto che resta di una certa gravità, quale
la causazione di uno scontro frontale a seguito di invasione della opposta corsia di
marcia per Vobnubilaamento evidentemente causato dai fumi dell’alcol, seppur
fortunatamente l’incidente non abbia avuto esiti gravi. Tale motivazione, in quanto
non incongrua e non manifestamente illogica, è incensurabile in questa sede dì
legittimità.
5.

Al rigetto del ricorso fa seguito, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali..

Cosìdeciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESI ENTE

elementi di meritevolezza già peraltro presi in considerazione per la concessione

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