Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29905 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29905 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Centonze Pietro Giuseppe, nato a Marsala il 19.3.1975
to.41.
avverso la sentenza n.703 de142012 della Corte d’appello di Palermo, 4a
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Nicola Lettieri , che ha concluso peri! rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 04/04/2013

33

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/1113`41

1.Con sentenza in data 10 febbraio 2012, la Corte di appello di Palermo,
confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Marsala,in data 16 marzo
2010 , che aveva condannato Centonze Pietro alla pena di anni tre e mesi
quattro di reclusione ed euro 600.00 di multa, unificati i reati sotto il vincolo
della continuazione , concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute
equivalente rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva, e applicata la
diminuente del rito, per i reati diseguito indicati:
a)reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 628 commi 1 e 3 c.p. perché, in concorso con
mediante minaccia consistita nell’entrare travisati da passamontagna, l’uno
Impugnando un coltello e dirigendosi verso il registratore di cassa gridando “soldi,
soldi”, l’altro fungendo da palo, si impossessavano del cassetto del registratore di
cassa, contenente circa euro 1.240,00. sottraendolo a Impicciché Bruno, proprietario
dell’esercizio commerciale di vendita di tabacchi e scommesse sportive, sito in
contrada Canale n. 65 in Marsala, allontanandosi sull’autovettura Fiat Punto di colore
bianco targata A833NS; con l’aggravante dell’uso di un coltello, dell’avere commesso
il fatto in più persone riunite e del travisamento;
b)reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p.. 4 comma 2 della legge n. 110/1975 per
avere portato, in concorso con Rubino Salvatore, separatamente giudicato, in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, senza giustificato motivo, fuori dalla
propria abitazione il coltello utilizzato per la rapina di cui al capo a); con l’aggravante di
avere commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo a) e con l’ulteriore
aggravante della recidiva ex art. 99 comma 5 c.p. e dell’aver commesso il fatto mentre
era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale ex art. 7 della legge n. 575/1965.
Fatti commessi in Marsala il 14 aprile 2007.

1.1 La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in
punto di mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno e
confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena
inflitta

1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso l’avv.Stefano Pellegrino, difensore di
fiducia dell’imputato deducendo un unico motivo di gravame con il quale
lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc..pen.in relazione alla
motivazione, ritenuta illogica e contraria alla giurisprudenza prevalente, con la
quale la Corte ha negato l’attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod.pen, pur in
presenza di un integrale risarcimento del danno. Lamenta il ricorrente che, pur
avendo la Corte di Cassazione, da tempo affermato l’esigenza di svincolare
2

Rubino Salvatore, separatamente giudicato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto,

17 1!,, ..-1-, •

l’attenuante del risarcimento del danno dalla sua tradizionale collocazione nel
novero delle attenuanti soggettive(Cass. sez. I, 12 maggio 1997, n° 207756),
nel caso in esame non sia stata riconosciuta natura oggettiva all’attenuante e
si sia interpretato in senso restrittivo la locuzione “prima del giudizio”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Da tempo la giurisprudenza di questa Corte si è discostata dalla tradizionale
interpretazione dell’art. 62 co 6 prima parte ,della quale è espressione la
sentenza delle sezioni unite n.5909 del 1989, che vuole che l’attenuante abbia
natura puramente soggettiva , trovando la sua ragion d’essere in un
comportamento che denoti una tangibile manifestazione di resipiscenza,della
quale è palese espressione l’integrale risarcimento del danno.
2.2 E’ stato già detto, ribadendo una notazione della sentenza n.138 del 1998
Corte Cost., che l’attenuante in parola ha natura soggettiva solo relativamente
agli effetti mentre per il contenuto, è qualificabile come essenzialmente
oggettiva, essendo necessario per la sua configurabilità, che il pregiudizio
patrimoniale subito dalla persona offesa sia pienamente riequilibrato, non
essendo sufficiente il solo ravvedimento del reo ( sent.n.21014 del 2010 rv
247121) , segno evidente cheinel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato,
regolato dall’articolo 62, numero 6, prima parte, cod. pen., l’interesse al
risarcimento della vittima prevale, non lasciando rilievo al sacrificio patrimoniale
del reo come indice di diminuita capacità a delinquere, perché la finalità
rieducatrice non è propria della norma in esame.(Corte Cost.cit.).
2.3 Ricondotta la causa della norma nel suo ambito più naturale é agevole
individuare anche l’ambito ed i termini dell’elemento temporale, l’inciso

“primq(del giudizio”,

cui è indefettibilmente subordinata l’efficacia del

risarcimento del danno,ai fini del godimento dell’attenuante.
2.4 Se per il giudizio ordinario il momento topico di un proficuo integrale
risarcimento del danno ,tradizionalmente , è stato individuato in una fase
antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado perché
solo così , si è intesa possibile la verifica, da parte del giudice, del sincero
ravvedimento, senza condizionamenti determinati dagli accertamenti
dibattimentali (Sentenzan.1528/2009rv246303,Cass., Sez. 4^, 4 marzo 1991,
3

2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati e merita accoglimento.

n. 9582; e sotto il vigore del previgente codice di rito Cass., Sez. 2 ^ , 24
settembre 1987, n. 4652; id., Sez. 4 ^ , 30 aprile 1985, n. 5570; id., Sez. 5 ^ , 9
dicembre 1977, n. 1651/1978; id., Sez. 2 ^ , 12 aprile 1977, n. 12472; id., Sez.
1 ^ , 24 febbraio 2976, n. 10850) non altrettanto unanimemente tale momento é
stato individuato per il caso del giudizio abbreviato.
2,5 L’ambiguità , determinata dall’evolversi della normativa relativa allo
specifico rito, che annacquando la caratteristica di rito pattizio “allo stato degli

integrazione probatoria , sia officiosa che a richiesta dell’imputato, sia pure
rilevante ai soli fini dell’accertamento di responsabilità e dei presupposti e
condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici,ha indotto il convincimento
che il momento preclusivo per il proficuo,spontaneo, integrale risarcimento del
danno dovesse coincidere con il momento della discussione ( sentenza n.25950
del 2011 rv 250977 ) e non tanto con quello della scelta del rito ( sentenza
n.45629 del 2012 rv 254356).
2.6 Questo Collegio ritiene di dover prediligere la prima decisione, che appare
maggiormente riguardosa delle istanze difensive di un soggetto imputato che si
determini spontaneamente al risarcimento del danno.
Va pertanto annullato il mancato riconoscimento dell’attenuante del
risarcimento del danno e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di
Palermo, che, attened& ai principi su enunciati, dovrà valutare ex novo , nella
loro interezza, le problematiche relative al riconoscimento dell’attenuante del
risarcimento del danno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della circostanza
attLA.A.~:raItagn=1111 di cui all’art.62 n.6 cod.pen. con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Palermo, per nuovo giudizio sul punto.
in Roma il 4 aprile 2013

atti “, ha ampiamente consentito la possibilità,dopo la scelta del rito, di

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