Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29905 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29905 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
C1TTA’ NUNZIO N. IL 26/05/1972
avverso l’ordinanza n. 3427/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
15/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUS PPE GRASSO;
lette/ssaargé le conclusioni del PG Dott.

f

Uditi s

fsor Avv.;

Data Udienza: 02/04/2014

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’appello di Catania, con provvedimento depositato il 15/2/2013,
dichiarò inammissibile la richiesta di revisione avanzata, ai sensi dell’art. 630,
lett. c), cod. proc. pen., nell’interesse di Città Nunzio, condannato con la
sentenza del Tribunale di Caltanissetta dell’8/9/2009, divenuta irrevocabile il
13/12/2011, alla pena stimata di giustizia per i reati di omicidio colposo (art.

2. Il condannato propone ricorso per cassazione avverso la declaratoria di cui
sopra, denunziando violazione di legge.
Assume il ricorrente che la Corte catanese aveva violato l’art. 630, cod. proc.
pen., in quanto, tosto che limitarsi ad una disamina sommaria e preliminare,
aveva ingiustamente proceduto ad un approfondito ed erroneo vaglio di merito.
Le prove offerte erano nuove o comunque scoperte successivamente al
passaggio in giudicato della sentenza ed avevano natura solida e tale da
scardinare il costrutto accusatorio. Gueli Andrea, asserito testimone oculare
dell’incidente, aveva chiarito le ragioni che lo avevano indotto solo dopo sei mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale nisseno e cinque anni dal
fatto a presentarsi presso lo studio del difensore del Città per riferire
sull’effettiva dinamica dei fatti. Fatti che corrispondevano agli accertamenti e alle
elaborazioni effettuate dal consulente tecnico della difesa, il quale, essendo
intervenuto sui luoghi nell’immediatezza, non aveva operato affatto una
ricostruzione congetturale, a distanza di anni dall’accadimento.
Poiché, conclude il ricorrente, l’istituto della revisione costituisce uno strumento
straordinario teso a privilegiare il bisogno di giustizia sostanziale sulla generale
esigenza di assicurare stabilità ai rapporti, la Corte di merito aveva errato nello
svalorizzare la nuova prova sopraggiunta, avente caratteristica di decisività.

3. Il ricorso, a cagione della sua manifesta infondatezza, non supera il vaglio
d’ammissibilità.
L’art. 634, cod. proc. pen., al fine di scongiurare la messa in opera di tanto
prevedibili, quanto destabilizzanti, tentativi di porre in perenne precarietà le
statuizioni di condanna divenute irrevocabili attraverso la strumentale
valorizzazione (per restare all’ipotesi di cui alla lett. c dell’art. 630, cod. proc.
pen., che qui entra in gioco) di pretesi nuovi elementi probatori, impone al
giudice della revisione declaratoria d’inammissibilità ove la richiesta non si
conformi all’art. 631, cod. proc. pen. o, comunque, appaia manifestamente
infondata.

589, commi 1 e 2, cod. pen.) e guida in stato d’ebbrezza (fatto del 31/7/2007).

Gli elementi sui quali vien chiesta la revisione devono avere l’inequivoca capacità
di sovvertire il giudizio di colpevolezza, senza che residuino margini di dubbio o
di perplessità ed, ovviamente, deve trattarsi di acquisizioni sopravvenute o
comunque successivamente scoperte.
Alla luce degli essenziali riferimenti sopra riportati appare del tutto evidente che
il vaglio d’ammissibilità al quale è chiamato il giudice della revisione, al contrario
di quanto affermato in ricorso, necessita di essere condotto con uno scandaglio
non superficiale, che si limiti a recepire il proposto dato formale.

della non manifesta infondatezza deve limitarsi a una sommaria delibazione dei
nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso
una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a
comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di
incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di
colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale stadio, una approfondita
valutazione che comporti un’anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal
contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente
acquisite» (Cass., Sez. II, n. 44724 dell’11/11/2009, Rv. 245718). Tuttavia,
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