Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29904 del 26/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29904 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 26/05/2016

Buongiorno Marinella nata a Roma il 17/7/1946
avverso l’ ordinanza del Tribunale di Roma in data 8/10/2015
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, nonché la memoria difensiva del
11/5/2016 ;
udita la relazione del consigliere dott. Lucia Aielli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto
1

1. Con ordinanza del 8/10/2015 il Tribunale del Riesame di Roma dichiarava
inammissibile l’appello proposto da Mirella Buongiorno , già assolta dal reato di cui
all’art. 12 quinquies D.Igs. 306/92, avverso l’ordinanza della Prima Sezione penale del
Tribunale di Roma del 30/6/2015 che aveva rigettato l’istanza di dissequestro di un box
auto, in quanto suscettibile di confisca essendo ancora pendente il processo d’appello a
carico egli imputati Mokbel e Ricci, già condannati in primo grado.
2. Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame propone ricorso per cassazione

Costituzione e 6 e 1 del primo protocollo addizionale della Cedu ) atteso che il
Tribunale di Roma , ritenendo che al soggetto terzo sia precluso far valere i suoi diritti
sui beni sequestrati in pendenza di processo (dovendo questi attendere l’emissione
della sentenza definitiva per poi adire il giudice dell’esecuzione), ha prodotto una
lesione del diritto di proprietà, in contrasto con il dettato costituzionale e con i principi
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo come da ultimo evidenziato dalla
Sezione Prima della Corte di Cassazione che ha sollevato, sul punto, questione di
legittimità costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato .
2. La ricorrente , quale terzo interessato, ipotizza una lesione del diritto di proprietà
dovuto all’impossibilità di far valere nella fase successiva alla sentenza di primo grado e
comunque prima della definitività della sentenza, il proprio diritto di proprietà sul bene,
dovendo attendere il passaggio in giudicato della sentenza e far valere le proprie ragioni
davanti al giudice dell’esecuzione, quando il diritto , sarebbe già “pesantemente offeso”.
3. Ritiene il Collegio , condividendo l’orientamento espresso da questa stessa Sezione con
la sentenza n. 5380 del 10/1/2015 rv. 262283, e dalla più recente giurisprudenza di
legittimità che quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve
escludersi, non solo la possibilità di restituire i beni di cui è stata disposta la confisca, ma
anche l’immediata esecutività dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a
sequestro preventivo di cui non sia stata disposta la confisca, potendo quest’ultima
intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l’ipotesi di confisca
obbligatoria, anche in sede esecutiva (Sez. 1, n. 8533 del 09/01/2013 Rv. 254927; Sez.
6, n. 40388 del 26/05/2009 Rv. 245473).
4. In sostanza si osserva che se nel corso delle indagini preliminari e durante il giudizio di
primo grado, il terzo può far valere – dinanzi all’A.G. procedente – i propri diritti sui beni
sequestrati, allo stesso è invece precluso di rivolgersi al giudice della cognizione dopo la
sentenza non irrevocabile di condanna e fino alla formazione del giudicato di condanna.

2

Marinella Buongiorno deducendo la violazione di legge ( artt. 322 bis c.p.p., 111 della

Non può ammettersi, invero, che la statuizione di confisca contenuta nella sentenza sia
posta in discussione – durante la pendenza del processo e al di fuori dello stesso – da un
soggetto terzo, che non è parte del rapporto processuale instaurato dinanzi al giudice
della cognizione. Ciò non vuol dire che il terzo non possa, dopo la sentenza di condanna
che ha disposto la confisca dei beni, tutelare i propri diritti. Egli, a tal fine, dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’imputato e sempreché la confisca
sia divenuta irrevocabile, potrà promuovere apposito incidente di esecuzione dinanzi al
giudice di cui all’art. 665 c.p.p.; giudice che è specificamente designato a decidere in

D’altra parte l’azionabilità del diritto, invocata dalla ricorrente per la fase che precede la
definitività della sentenza e cioè in esito alla pronuncia di primo grado, potrebbe produrre
un risultato ( restitutorio) in contrasto con la pronuncia successiva relativa alla questione
penale sovrastante, con la conseguenza di pregiudicare irrimediabilmente la materiale
apprensione del bene e la sua effettiva confiscabilità, senza contare il palese contrasto
che si verificherebbe con l’interesse fondamentale dell’ordinamento alla certezza delle
situazioni giuridiche, vanificato dalla esecuzione provvisoria del dissequestro in contrasto
con l’accertamento definitivo. Né d’altra parte è possibile rinvenire nelle norme
costituzionali o convenzionali invocate dal ricorrente, i parametri per valutare
l’illegittimità del provvedimento del Tribunale di Roma posto che il ricorrente si limita a
dedurre genericamente che il diritto alla restituzione con la proposizione dell’incidente di
esecuzione comporterebbe che ” il diritto di proprietà sarebbe irreversibilmente
pregiudicato” .
5. Per quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle
ammende della somma di C 1.500,00.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

COSI’ DECISO IL 26.5.2016

Il consigliere estensore
Lucia Aielli

ordine alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate (art. 676 c.p.p.).

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