Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29904 del 13/03/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29904 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
A.A.
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA in data 10 luglio 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona della dott. Aldo Policastro che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza resa in data 10 luglio 2014 la Corte d’Appello di Venezia,
in riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, sezione di Pieve di Cadore, in data
18 aprile 2013, appellata da A.A., sostituiva la pena dell’arresto a questi
inflitta con la pena di C 5.000,00 di ammenda. Il A.A. era stato tratto a giudizio
Data Udienza: 13/03/2015
per rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.
2.
Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore il A.A. lamentando la
violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Il ricorso va dichiarato inammissibile consistendo nella mera reiterazione delle
deduzioni difensive già avanzate in sede di appello e cui la Corte territoriale ha dato
era preclusa per motivi di salute l’assunzione di alcolici e che quindi era probabile
che. nel corso del cenone di capodanno, gli fossero stati offerti analcolici che tali in
realtà non si erano rilevati. Sul punto la gravata sentenza ha rilevato come” trattasi di
fattispecie punibile anche a titolo di colpa che risulta integrata anche dalla stessa
deduzione difesa che evidenzia come vi sia scarsa consapevolezza circa il fatto che
anche i cd. analcolici, in realtà, sono alcolici anche se a bassa gradazione! ‘
4.
Conformemente questa Corte (cfr. Sezione 4, n. 47279 del 2014) ha avuto modo di
de qua la mancanza di diligenza
rilevare che nella fattispecie contravvenzionale
incide sulla valutazione della colpevolezza dell’agente, il quale deve comunque
evitare di assumere bevande contenenti alcool. Nel caso di specie, peraltro, non è
contestato il fatto che l’esito dell’alcoltest sia risultato positivo e neppure è
contestato il buon funzionamento dell’apparecchiatura. Pertanto ininfluente risulta il
fatto che l’imputato abbia assunto sostanze alcoliche in quanto contenute in un
analcolico da lui assunto dato che, considerata la prevedibilità dell’assorbimento,
regole di diligenza gli avrebbero dovuto consigliare di non porsi alla guida del veicolo
onde evitare comunque
5.
di
incorrere
nella
commissione
del
reato.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al
pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina
in mille euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRES ENTE
ampia ed esauriente risposta. Aveva infatti in tale sede sostenuto l’imputato che gli