Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29904 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29904 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
BOSCO EDI N. IL 24/12/1973
avverso la sentenza n. 829/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor

,:€1,0;

g 04

Data Udienza: 04/04/2013

11 Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova ricorre
avverso la sentenza 5.10.2012 con la quale la medesima Corte ha
assolto BOSCO Edi dalle imputazioni mosse per insussistenza del
fatto.
L’ufficio ricorrente richiede l’annullamento della decisione impugnata
deducendo:
§1.) ex art. 606 I” comma lett. e) cpp, vizio della motivazione siccome
le considerazioni svolte dalla Corte territoriale, poste a base dalla
pronunciata assoluzione attraverso un frazionamento degli elementi di
prova sarebbero insoddisfacenti. Il ricorrente denuncia l’illogicità
della decisione in relazione alla dichiarata mancanza di prove
dell’elemento psicologico del delitto di ricettazione, mettendo in
evidenza che l’imputata non ha fornito alcuna giustificazione o
spiegazione circa l’acquisizione del possesso o della disponibilità di
capi di abbigliamento, rinvenuti dalla Polizia Giudiziaria nel corso
della perquisizione domiciliare, ancora muniti di cartellini ed etichette,
provento del delitto di furto.
L’ufficio ricorrente lamenta infine l’insufficienza della motivazione
circa la possibile sussistenza di spiegazioni alternative in ordine alla
provenienza della merce.
Nel corso del presente giudizio la difesa della imputata ha depositato
nello stesso giorno della udienza memoria ex art. 121 cpp, con la
quale viene richiesta la reiezione del ricorso della Procura Generale
perché generico e riguardante aspetti in fatto.
RITENUTO IN DIRITTO
La Corte d’Appello di Genova ha assolto con la sentenza 5.10.2012,
l’imputata BOSCO Edi dall’accusa di cui agli artt. 81 cpv., 648 cp, per
avere acquistato o comunque ricevuto, con più azioni di un medesimo
disegno criminoso, al fine di trarre profitto per sè o per altri, capi di
abbigliamento del valore complessivo di lire 1.000.000, sapendo
trattarsi provento di furti commessi SARZ4NA e LA SPEZIA nei giorni
precedenti il 18.12.2011, in dano dei proprietari MAZZILLI Pietro e
ROSSI Alessandra, BRUGNOLI Roberto, ANDREONI Nicoletta (fatti
commessi in Sarzana il 18.12.2001).
La Corte d’Appello ha assolto l’imputata fondando il proprio giudizio:
1) sull’occasionalità del rinvenimento dei capi di abbigliamento nel
corso di una persquisizione riconducibile a vicende (del tutto
indipendenti e non connesse con quella qui giudicata) riguardanti il
fratello dell’imputata a sua volta pure assolto dai reati lui ascritti; 2)
sulla circostanza che la detenzione dei capi di abbigliamento per
bambini poteva trovare una spiegazione alternativa, potendosi trattare
per esempio di regali per i figli dell’imputata, la quale ben poteva non
avere la consapevolezza dell’illecita provenienza dei suddetti capi di

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma il 4.4.2013

abbigliamento; 3) 11 mancato occultamento dei segni identitifcativi e
della tracciabilità della provenienza dei suddetti capi di abbigliamento.
La Corte d’Appello ha ritenuto che i suddetti elementi sarebbero
ostativi al superamento di ogni ragionevole dubbio in merito alla
penale responsabilità dell’imputata.
La motivazione della Corte d’Appello, ex se considerata non presenta
alcun vizio riconducibile nell’alveo dell’art. 606 I^ comma lett. E)
cpp.
Le censure svolte dal ricorrente attengono ad aspetti di valutazione di
merito e ad una diversa ricostruzione della vicenda unito ad un diverso
apprezzamento del materiale probatorio. Tali valutazioni sono precluse
in questa sede, posto che il compito della Corte di legittimità si limita
ad un riscontro della completezza e della coerenza della motivazione
del provvedimento impugnato, che, nella specie, sfugge ad ogni
censura.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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