Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29904 del 02/04/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29904 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINIUSSI LORENZA N. IL 03/04/1971
avverso l’ordinanza n. 14/2012 TRIB. LIBERTA’ di GORIZIA, del
30/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do t. GIUSEPPE GRASSO;
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loktertsentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 02/04/2014
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 9/6/2010 il Tribunale del riesame di Gorizia, accogliendo il
ricorso proposto da Miniussi Lorenza, revocò il sequestro preventivo di un
manufatto che era stato disposto dal GIP della stessa città con provvedimento
del 18/5/2010, in relazione agli artt. 44, lett. C) del d.P.R. n. 380/2001 e 181 del
d.lgs. n. 42/2004. La Cassazione, alla quale si era rivolto il Procuratore della
Repubblica locale, con la sentenza n. 12769/12 annullò con rinvio il
periculum in mora.
Il Tribunale di Gorizia, con provvedimento depositato
1’1/12/2012, giudicando in sede di rinvio, rigettata l’istanza di riesame, confermò
il sequestro preventivo disposto dal GIP in data 18/5/2010.
2. Avverso quest’ultima statuizione la Miniussi propone ricorso per cassazione,
corredato da due censure.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 127, cod.
proc. pen. assumendo che il Tribunale non aveva garantito il rispetto in favore
dell’interessata di dieci giorni liberi prima dell’udienza camerale.
2.2. Con il secondo motivo viene dedotto difetto assoluto di motivazione. Il
provvedimento impugnato, secondo la prospettazione della ricorrente, si era
acriticamente limitato a riprendere il principio di diritto affermato nella sentenza
di legittimità, senza apportare alcun contributo autonomo. Inoltre, nulla era stato
scritto a riguardo del fumus commissi delicti.
3. Il ricorso, a cagione della sua manifesta infondatezza, non supera il vaglio
d’ammissibilità.
3.1. La questione procedurale sollevata con il primo motivo è destituita di
qualsiasi giuridico fondamento siccome correttamente evidenziato nel
provvedimento impugnato. Il difensore che aveva eccepito, all’udienza del
26/10/2012, di non aver ricevuto la notifica dell’avviso, avendo ottenuto per
questa ragione rinvio all’udienza del 30/11/2012, di nulla poteva dolersi. La
Miniussi, poiché aveva ricevuto l’avviso in discorso il 24/11/2012, quindi nel
rispetto del termine di tre giorni fissato dall’art. 324, comma 6, cod. proc. pen.,
aveva eccepito ipotesi di nullità evidentemente inesistente.
provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il
3.2. Fuori dall’area decisoria deve ritenersi quello che viene prospettato come il
fumus commissi delicti in quanto irrevocabilmente affermato dalla sentenza di
legittimità, cassatoria sul solo punto del periculum.
3.3. Quanto a quest’ultimo profilo devesi osservare che il giudice del rinvio non è
venuto meno al proprio dovere motivazionale avendo evidenziato che la
presenza della veranda aveva ulteriormente aggravato (allargandola)
l’occupazione non autorizzata dell’area e tale aggravio integrava il pericolo che la
mentre l’esclusione della titolarità dell’area in parola in capo alla ditta esecutrice
dei lavori e la difformità dallo strumento urbanistico erano stati affermati in sede
di legittimità con determinazione non controvertibile, in quanto afferente ad
enunciazione di principio di diritto al quale il giudice di merito deve adeguarsi.
4. All’epilogo consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e
al pagamento della sanzione pecuniaria stimata di giustizia di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Roma il 2/4/2014
EMA DI CASSAZIONE
misura cautelare reale era tesa a vanificare (S.U. n. 12878 del 19/1/2003); nel