Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29902 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29902 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FATICANTI GIOVANNI N. IL 12/06/1942
avverso la sentenza n. 10623/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Opez,(1. CeADIA.Q_ATae-P
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 25/06/2014

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva
dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p. (omicidio colposo per
colpa medica) contestato a più soggetti, tra i quali Faticanti Giovanni;

qcogrtiavanzava ricorso per cassazione avverso detta decisione. Deduceva inosservanza della
legge penale in relazione agli artt. 40 c.p. e 129 comma II c.p.p. e correlato vizio

penale, talché doveva essere pronunciata sentenza di assoluzione piena.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
Va rilevato preliminarmente che la doglianza proposta, nel prospettare i presupposti per un
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. in presenza di una causa di estinzione del reato, in
contrasto con le valutazioni del giudicante, si risolve nel rilievo di vizi attinenti alla motivazione
della sentenza.
Conseguentemente va richiamato in proposito il principio espresso da Cass. S.U. n.
35490/2009: “In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di
legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe
comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva”.
L’applicazione del suddetto principio, espresso dalla Corte con pronuncia a Sezioni Unite in
epoca antecedente al ricorso, determina l’inammissibilità dello stesso per manifesta
infondatezza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al versamento della
sanzione pecuniaria ex art. 616 C.P.P. Le spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di
cassazione vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla
rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi C 2.500,00 oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 25-6-2014.

motivazionale. Rilevava che nella sua condotta non era ravvisabile alcun profilo di rilevanza

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