Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29901 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29901 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRIVITERA STEFANO N. IL 13/07/1987
avverso la sentenza n. 2205/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vi4..,,,eLm.0
che ha concluso per .2( o vii rixae et2, 4″.42z,f-0 c.c>cc_
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92m.

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Data Udienza: 24/06/2014

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Catania, rideterminandoMpena inflitta, confermava nel resto la sentenza
del giudice di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Privitera
Stefano colpevole del reato di detenzione illecita a fini di spaccio di circa 455 grammi di
sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputato.

c.p.p. Rileva che il percorso logico giuridico che aveva condotto all’affermazione della sua
responsabilità era inficiato da un erroneo apprezzamento dei principi informatori della prova
critica, poiché gli indizi sui quali si fondava la decisione non erano assistiti dai requisiti della
gravità, precisione e concordanza, e ciò con riferimento al rinvenimento dello stupefacente nel
giardinetto di pertinenza del garage, accessibile dalla pubblica via, e all’inserimento dello
stupefacente all’interno di una busta che, pur se identica a quella rinvenuta nella cucina del
ricorrente, era comunque acquistabile nel supermercato del quartiere.
Deduce, ancora, vizio motivazionale riguardo alla omessa concessione delle attenuanti
generiche, mancanza oggetto di specifica censura nell’atto di gravame.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Va rilevato, infatti, che la sentenza offre
un quadro probatorio coerente e logico a sostegno dell’affermazione di responsabilità, alla luce
del compendio indiziario che comprende elementi ulteriori rispetto a quelli assoggettati a critica
dal ricorrente, tutti tra loro convergenti, quali il rinvenimento nell’abitazione della somma di C
1.850,00 in banconote di vario taglio, oltre a un bilancino, e il comportamento tenuto dallo
stesso imputato (in motivazione si evidenzia il ritardo nel consentire l’accesso degli operanti, la
negazione della disponibilità del garage e la mancata spontanea consegna delle relative
chiavi). La ricostruzione dei fatti che ne consegue è compiuta con ragionamento congruo e
logico, talché nessun vizio di violazione di legge né di motivazione è ravvisabile.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorso si manifesta fondato.
Deve considerarsi, infatti, che, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 32 del 12 febbraio
2014, viene in rilievo la disciplina in materia di sostanze stupefacenti prevista dal DPR
309/1990, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla I. 21 febbraio 2006 n. 49,
talché la pena per le sostanze di cui alle tabelle II e IV dell’art. 14 risulta compresa tra il
minimo di due anni ed il massimo di sei anni di reclusione, laddove il testo oggetto della
declaratoria d’incostituzionalità stabiliva un più grave trattamento sanzionatorio, compreso da
un minimo di sei ad un massimo di venti anni di reclusione, oltre la multa.
Nella specie è stata inflitta la pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa,
ponendo a base del computo la pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa, di
2

Deduce violazione di legge e correlato vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 c. 2° e 546

seguito ridotta per il rito. Per la determinazione dell’entità della pena inflitta la decisione
impugnata muove, pertanto, da una pena base che si attesta intorno al massimo edittale
previsto dalla disciplina oggi applicabile al caso, come risultante a seguito della richiamata
declaratoria di illegittimità costituzionale, talché s’impone una rivalutazione della misura della
stessa da parte del giudice di merito alla luce della nuova previsione edittale.
Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, restando in esso assorbito il motivo attinente al diniego delle attenuanti

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia

4 punto alla Corte d’Appello di Catania per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto.

44

Così deciso in Roma il 24/6/2014
Il Consigliere relatore

Il Presidente

generiche, rimesso al giudice del rinvio in sede di nuova determinazione della pena.

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