Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29901 del 24/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29901 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 24/05/2016

Pedone Gioacchino nato a Monte San Biagio (Lt) il 12/3/1956
avverso la sentenza n. 2726/2015 della Corte d’appello di Genova del 5/10/2015
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 5/10/2015 la Corte d’Appello di Genova dichiarava
1

inammissibile l’appello proposto da Gioacchino Pedone avverso la sentenza del
Tribunale di Savona che lo aveva condannato per i delitti di ricettazione e truffa.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Gioacchino Pedone per il
tramite del suo difensore, il quale eccepisce la contraddittorietà della sentenza di
appello, avuto riguardo ai profili di censura evidenziati con l’atto di appello e che
avrebbero dovuto condurre la Corte a pronunciare, al più, una sentenza di rigetto e
non di inammissibilità del ricorso.

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e aspecifico.
2. Le censure ripropongono in questa sede le stesse questioni già prospettate in fase di appello
e introducono valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il
metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare
scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074).
2.1. Occorre evidenziare che nel caso di specie la Corte territoriale aveva già ritenuto
inammissibile l’atto di appello per genericità dei motivi sicché la riproposizione, in questa sede,
delle medesime doglianze, in ordine alla sussistenza del reato, al trattamento sanzionatorio e
alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, già prospettate in appello e
fondatamente dichiarate inammissibili, in assenza di ulteriori e specifici elementi che ne
disarticolino il percorso motivazionale, valgono a rendere un giudizio di inammissibilità (Sez. 1,
20/5/2010 n. 30438, rv. 248310).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc.
pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto, al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo
determinare in C 1.5000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

COSI’ DECISO IL 4.5.2016
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CONSIDERATO IN DIRITTO

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