Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29901 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29901 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAIANO ANTONIO FRANCESCO N. IL 14/01/1975
avverso la sentenza n. 1508/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
1/
che ha concluso per

fl o

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

e

Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Palmi, con sentenza del 20/5/2008, resa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Antonio Francesco Paiano
responsabile dei reati di cui all’art. 73 co. 1 e 1 bis, d.P.R. 309/90, per
tipo cocaina, e di cui all’art. 9, co. 2, L. 1426/56, perché, sottoposto a
sorveglianza speciale, aveva consumato la condotta di cui al capo A); lo
condannava alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di
multa.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, chiamata a pronunciarsi
sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del
26/6/2014, in riforma del decisum di prime cure, riqualificato il reato di
cui al capo A) nella ipotesi di cui al co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90, ha
rideterminato la pena inflitta in anni 2, giorni 40 di reclusione ed euro
8.000,00 di multa, con conferma nel resto.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Paiano, contestando la
mancata, ingiustificata, concessione delle circostanze attenuanti
generiche, nonché l’eccessività della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
t II ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dai decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione dei reati rubricati e alla ascrivibilità di essi in capo al
prevenuto.

avere illecitamente detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente del

Con le censure sollevate la difesa del Paiano censura la gravata decisione
in punto di diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche e di
eccessività del trattamento sanzionatorio.
La doglianza sollevata in relazione al diniego delle invocate circostanze
che la Corte territoriale ha esaustivamente giustificato la mancata
concessione del beneficio ex art. 62 bis cod.pen., col considerare ostativi
all’accoglimento della relativa istanza i plurimi precedenti penali, gravanti
sull’imputato, la quantità della droga rinvenuta nella disponibilità dello
stesso, nonché la sua particolare pericolosità.
Di contro, quanto alla determinazione della pena inflitta, deve
riconoscersi una netta carenza argomentativa, in quanto la Corte
territoriale non dà agio di comprendere, perché sul punto omette ogni
giustificazione, la ritenuta adeguatezza del trattamento sanzionatorio
applicato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R., ritenuto più grave,
pur avendo riconosciuto la condotta posta in essere dal Paiano rientrante
nella ipotesi di cui al co. 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90: infatti, il decidente
ha condannato l’imputato alla pena di anni 3 di reclusione,
quantificazione, questa, che si pone in limine con il massimo edittale, oggi
previsto dalla riforma legislativa ex L. 79/2014, che ha rideterminato la
forbice sanzionatoria da mesi 6 ad anni 4 di reclusione.
Questo Collegio, pertanto, ritiene di dovere annullare con rinvio la
pronuncia impugnata, limitatamente alla dosimetria della pena, affinchè il
giudice ad quem proceda ad adeguato e compiuto riesame sul punto,
nell’ottica della novella legislativa, ut supra richiamata.

attenuanti generiche si palesa del tutto destituita di fondamento, visto

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata,
limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Reggio Calabria; rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma l’11/6/2015.

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