Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29901 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29901 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRIGUOLI ROSINA N. IL 01/11/1954
MOLINARO MAURO N. IL 03/11/1974
avverso l’ordinanza n. 47/2012 TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO,
del 04/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere 110att. G eLULIO SARNO;
19,tke7sentite le conclusioni del PG Dott. NrovLA-A
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Uditi difensor Avv.; Pe,C,o-y-,-: CLA-cs

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Data Udienza: 03/05/2013

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
In relazione al primo motivo non vi è dubbio che il siero possa essere nella specie
ritenuto rifiuto in relazione alla parte smaltita mediante spandimento sul terreno in
quanta sicuramente destinato al disfacimento e non già ad altra forma lecita di
utilizzazione (mangime dei maiali allevati dalla Moscufo).
Il fumus appare adeguatamente motivato non potendo esservi dubbio che un’attività
finalizzata allo smaltimento del siero mediante l’apparenza di cessione a ditta
zootecnica- quale mangime per gli animali, onde evitare i costi di smaltimento, possa
configurare il reato ipotizzato. Né in questa sede il ricorrente si può dolere del fatto
che, contrastando la tesi difensiva, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la
convenienza di fare ricorso a tale (illecito) sistema di smaltimento per la ditta
produttrice, in particolare contestando l’affermazione dei giudici di merito secondo cui
la cessione del siero ad altre società (la ditta Siria) sarebbe stata economicamente più
sfavorevole dal punto di vista economico per la società Moscufo.
E ciò i quanto, come costantemente affermato dalla Corte, in tema di misure cautelar’
reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza
dell’accusa, ma deve esser limitato alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il
fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, tenendo conto degli
elementi indicati dalla difesa, ma senza alcuna possibilità di trasformare la sede
cautelare in una impropria anticipazione del giudizio di merito.
Fondato invece è il secondo motivo di ricorso.
Non vi è dubbio infatti che il tribunale, provvedendo sull’impugnazione della procura
della Repubblica, sia tenuto al rispetto del principio devolutivo e che pertanto, di
propria iniziativa, non potesse nella specie eccedere nell’individuazione dei beni da
apprendere includendo nel provvedimento di sequestro anche le vasche ed il pozzo
per i quali non vi era stata richiesta nell’atto di appello.
Per questi ultimi peraltro non si spiegherebbe neanche l’iniziativa del sequestro posto
che il siero realmente utilizzato per l’allevamento dei maiali non poteva costituire
rifiuto mancando l’intento di disfarsi del prodotto.

1. Griguoli Rosina e Molinaro Massimo propongono ricorso per cassazione l’ordinanza
in epigrafe con la quale il tribunale di Campobasso, accogliendo l’appello della procura
della Repubblica avverso il decreto del 5 novembre 2012 con cui era stata rigettata
dal GIP la richiesta, disponeva il sequestro preventivo delle vasche di stoccaggio, di un
pozzo, di un trattore, del relativo carro botte nonchè di un autocarro appartenenti
all’azienda zootecnica Moscufo, dedita all’allevamento di maiali.
2. Come si rileva dall’ordinanza impugnata nei confronti dei ricorrenti si procede per il
reato di cui all’articolo 260 dLgs 152/06 in quanto dalle indagini espletate (controlli ed
attività di appostamento) era emerso che la ditta Moscufo, autorizzata allo
smaltimento per spandimento sul terreno solo dei liquami prodotti dagli animali
allevati, dietro compenso smaltiva, mediante spandimento sul terreno, partite di siero
provenienti dalla ditta Trivento produttrice di prodotti caseari, provvedendo ad
annotare solo una parte del quantitativo introitato destinato al fabbisogno
dell’allevamento.
3. Deducono in questa sede dei ricorrenti:
3.1 La mancanza del fumus del reato di cui all’articolo 260 dlgs 152 /06 contestando
esservi in atti la prova della reiterazione della condotta nel tempo e di una sia pur
rudimentale forma di organizzazione dell’attività illecita contestata;
12 la violazione del principio devolutivo posto che la procura aveva proposto appello
unicamente in relazione agli automezzi, rinunciando espressamente al sequestro delle
vasche di stoccaggio e del pozzo.

Di conseguenza l’ordinanza del riesame va confermata per quanto concerne il
sequestro degli automezzi mentre va annullata senza rinvio per quanto concerne le
vasche di decantazione ed il pozzo attiguo.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata in relazione all’avvenuto sequestro del
pozzo e delle vasche di stoccaggio, beni di cui dispone la restituzione all’avente diritto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per i provvedimenti di cui all’art. 626 cpp.
Così deciso, il giorno 3.5.2013

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