Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29900 del 24/06/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29900 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
OLDRATI MATTEO N. IL 16/04/1976
avverso la sentenza n. 329/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
15/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 24/06/2014
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 15/3/2013, il Tribunale di Bergamo dichiarava Oldrati
Matteo responsabile del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) codice della
strada, aggravato ai sensi del comma 2 sexies.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello di Brescia. Deduce totale carenza di motivazione in
delle stesse (art. 606 comma 1 lett. “e” c.p.p.). Rileva che al riguardo appare
insufficiente il richiamo ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., cui risulta
ancorato il giudizio di congruità della sanzione irrogata. Chiede, quindi,
l’annullamento della sentenza impugnata sul punto, con le statuizioni di legge
conseguenti.
Considerato in diritto
3. Va preliminarmente rilevato che l’impugnazione, proposta avverso la sentenza
del giudice di primo grado, va ricondotta nell’ambito del ricorso per saltum di cui
all’art. 569 c.p.p.
4. Tanto premesso, ritiene la Corte che la stessa debba essere convertita in
appello, pur se avanzata nelle forme del ricorso per cassazione. Invero, essendo
il ricorso immediato per cassazione ammissibile solo per vizi di pura legittimità,
non implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito, con tale gravame
sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere sub d) e sub e)
dell’art. 606 c.p.p., comma 1 (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26419 del 03/07/2012
Rv. 253122). Ne consegue che il ricorso per cassazione che, come nel caso in
esame, contenga tra i motivi, per espressa indicazione di parte ricorrente, anche
la censura di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) c.p.p. (specificamente in
relazione al vizio motivazionale in ordine ai presupposti per la concessione delle
attenuanti generiche e alla estensione della riduzione di pena conseguente), non
può essere presentato “per saltum”, talché va qualificato come appello, ai sensi
dell’art. 569 comma 3 c.p.p. (Cass. pen. sez. 6, 3405/2003 Rv. 223561).
A seguito della qualificazione va disposta la trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Brescia per la celebrazione del giudizio d’appello.
P.Q.M.
La Corte
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Brescia per il giudizio d’appello.
punto di concessione delle attenuanti generiche e massima estensione operativa
Così deciso in Roma il 24/6/2014
Il Presidente
Il Consigliere relatore