Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29900 del 24/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29900 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
avverso l’ ordinanza del Tribunale di Napoli del 17/12/2015 ;
visti gli atti, l’ ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli ;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale,
dott. Sante Spinaci che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata ;

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 24/05/2016

1. Con ordinanza del 17/12/2015 il Tribunale di Napoli, Sezione del Riesame ,
annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di
Napoli in data 2/10/2015, ritenendo che le condotte fraudolente contestate
agli indagati Palestra, Puca, Urania, Aliberti e Barra, non integrassero gli
estremi della truffa aggravata ex art. 640 c.p., ma il delitto di cui all’art. 642
c.p., in relazione al quale, non solo mancherebbe la querela, ma non
potrebbe procedersi al sequestro a norma degli artt. 322 ter c.p. e 640

2. Avverso tale provvedimento ricorreh iper Cassazione il Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Napoli ed il Procuratore generale i quali deducono:
2.1. la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 642
c.p., in luogo di quella di cui all’art. 640 c. 2 n. 1 c.p., evidenziando che nel
caso di specie la condotta truffaldina, consistita nella falsa formazione degli
atti relativi ad incidenti stradali, fosse destinata ad indurre in errore non solo
gli organi della compagnia assicuratrice in fase di liquidazione ( Firs) , ma
anche gli organi della Consap – Fondo Vittime della Strada avente natura
pubblicistica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato .
2. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del
1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private
D.Lgs. 209/2005 ), costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, tra
gli altri, nel caso in cui: il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa
operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente ( art. 283 del D.L.gs.
209/2005).
2.1. E’ da evidenziare che il Fondo e per esso la Consap interviene, al fine di
indennizzare il danneggiato, subentrando, nel caso di specie all’assicurazione
Firs, in stato di decozione, nell’ambito di un rapporto tra la società assicuratrice e
l’assicurato, di natura privatistica a nulla rilevando la finalità pubblicistica sottesa
al subentro e quindi al pagamento dell’indennizzo in luogo della compagnia di
assicurazione, poiché come sottolineato dalla giurisprudenza civilistica sul tema,
l’impresa designata ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990

2

quater c.p.

••

(“ratione temporis” vigente ed ora indicata dall’art. 286 del d.lgs. 7 settembre
2005, n. 209), non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, né dell’ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale
soggetto passivo dell’azione risarcitoria e dell’azione esecutiva, assumendo
l’obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod. civ.
come mandataria “ex lege” senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a
rifondere l’importo versato dall’impresa designata ( Cass. Civ. Sez. 3 n. 274 del

del Riesame di Salerno, che la richiesta risarcitoria per falsi sinistri stradali
denunciati alla società Firs e per essa pagati dal Fondo istituito presso la Consap,
sia da inquadrarsi nella fattispecie di cui all’art. 642 c.p., norma speciale rispetto
all’art. 640 c. 2 n. 1 c.p., e, nella successione di leggi nel tempo, norma più
favorevole al reo con le prospettate dirette conseguenze in ordine alla condizione
di procedibilità ed alla praticabilità del sequestro ex art. 322 ter c.p.

p.q.m.

Rigetta il ricorso.
Cosi deciso il 24/5/2016

Il consigliere estensore

Il presidente

Lucia Aielli

Piercamillo Davigo

Aks-va

13/1/2005, rv. 633963), ne deriva, come correttamente osservato dal Tribunale

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