Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29900 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29900 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Carlini Giacomo, nato a Olbia il 09/11/1970
avverso la sentenza del 27/06/2013
della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di Sassari
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Arnoresano;
udito il P.M.,in persona del S. Proc. Gen. Paolo Canevelli,che
ha concluso, chiedendo l’annullamento con rinvio in ordine
al trattamento sanzionatorio.

Data Udienza: 11/06/2015

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RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione l’Imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge per inosservanza del combinato disposto di cui agli artt.547 e 130 cod.proc.pen.
Il dispositivo letto in udienza è radicalmente diverso da quello riportato in calce alla sentenza
ed è in insanabile contrasto con la motivazione.
Con la sentenza impugnata viene, infatti, confermata la sentenza di primo grado, mentre dal
dispositivo letto in udienza emerge che la Corte di Appello aveva parzialmente riformato la
sentenza di primo grado in punto di determinazione della pena.
Ed è pacifico che, in caso di difformità, debba prevalere il dispositivo letto in udienza,
proprio per evitare ogni eventuale successivo “ripensamento”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui il contrasto tra il dispositivo
e la motivazione della sentenza debba essere sempre risolto con il criterio della prevalenza
dell’elemento decisionale su quello giustificativo non può costituire un canone interpretativo
inderogabile, stante l’ampia gamma dei contrasti che possono sussistere in proposito (cfr.
Cass.sez. 4 n.27976 del 24/06/2008, Rv. 240379).
Si perverrebbe, invero, ad effetti paradossali ed iniqui nel caso in cui, per mera
dimenticanza, soprattutto nei processi con pluralità di imputati, sia stato omesso di provvedere
su singole posizioni, o di rideterminare la pena per effetto di statuizioni assolutorie o infine di
riconoscere una o più circostanze nonostante la sanzione sia stata determinata tenendo conto
delle stesse.
Si è così riconosciuto che qualora la divergenza dipenda da un errore materiale contenuto
nel dispositivo, e lo stesso sia obbiettivamente riconoscibile, possa legittimamente farsi ricorso
alla motivazione per individuare l’errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti
(Cass.sez.F.n.35516 del 19/08/2013, Rv.257203). Nella fattispecie esaminata dalla predetta
sentenza i Giudici dì appello avevano omesso di provvedere sulla responsabilità dell’imputato,
ma tale affermazione poteva ricavarsi sia dalla conferma, in dispositivo, delle statuizioni
civilistiche di primo grado, e dalla condanna al pagamento delle spese processuali, sia dalla
motivazione dalla quale risultava la conferma della sentenza di condanna.
Anche per Sez.3 n.19462 del 20/02/2013, Rv. 6/05/2013 la regola generale della prevalenza
del dispositivo letto in udienza sulla motivazione incontra una deroga nel caso in cui l’esame
della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il
procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipenda
da un errore materiale, obbiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo.
Laddove, invece, non ci si trovi in presenza di un errore evidente, desumibile da elementi
univoci, non è possibile ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali ex art.130
cod .proc.pen.
Come nel caso di contrasto radicale ed insanabile tra dispositivo e motivazione, senza che si
abbiano elementi per ritenere la prevalenza dell’uno o dell’altra.

2

1.La Corte di Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza del 27/06/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Sassari, emessa in data 12/05/2009, con la quale
Giacomo Carlini, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condannato
alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di
multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta l’ipotesi di lieve entità di cui al
comma 5.
Riteneva la Corte territoriale infondato l’appello dell’imputato, sia in tema di affermazione di
responsabilità che di trattamento sanzionatorio.

2.1. Nella fattispecie in esame risulta evidente il contrasto insanabile e radicale tra il
dispositivo letto in udienza e la motivazione (nonché con il dispositivo riportato in calce alla
sentenza impugnata).
Risulta dagli atti che, all’esito della camera di consiglio, la Corte di Appello dava lettura del
seguente dispositivo: “…in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la pena
inflitta a Carlini Giacomo in quella di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Conferma nel resto”.
Palese era pertanto la volontà (estrinsecatasi nella redazione del dispositivo) di apportare
una correzione al trattamento sanzionatorio, riducendo la pena inflitta in primo grado.
Di tale decisione non vi è traccia nella sentenza impugnata. Non solo nel dispositivo
riportato in calce risulta una conferma della sentenza impugnata, ma anche in motivazione
viene escluso espressamente che la pena inflitta potesse subire riduzioni di sorta (pag.5 sent.).
2.2. Stante l’evidenziato insanabile contrasto in ordine al trattamento sanzionatorio, la
sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra
sezione della Corte di Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma il 11/06/2015
Il Consigli -r; est.

Il reside te

In tali ipotesi non può che pervenirsi ad una sentenza di annullamento, con rinvio per nuovo
esame, perché i Giudici di merito esprimano, senza possibilità di equivoci, la loro decisione
(cfr.sez.3 n.40542 del 18/06/2014).

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