Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29899 del 13/06/2014

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29899 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AB
avverso la sentenza n. 508/2010 TRIBUNALE di PRATO, del
26/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ft, et,; (3 &Loti
che ha concluso per

Data Udienza: 13/06/2014

A

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza in data 26.09.2011, dichiarava AB responsabile del reato di cui all’art. 116, comma 13, cod. strada,
condannando l’imputato alla pena di C 2.000,00 di ammenda. Il giudicante
osservava che il prevenuto, residente da più di una anno in Italia, aveva omesso di
chiedere la conversione della patente di guida albanese, di cui pure era titolare.
Riteneva, pertanto, integrato, il reato in addebito.
2. Avverso la predetta sentenza di condanna ha proposto appello l’imputato,

a mezzo del difensore.
Con il primo motivo l’esponente denuncia l’errata applicazione della legge
penale. La parte osserva che alla data di commissione del fatto non era stato
ancora stipulato alcun accordo tra l’Italia e l’Albania, di talché, erroneamente, il
giudicante ha affermato che AB avrebbe dovuto richiedere la conversione della
patente di guida albanese; ciò in quanto, il prevenuto, cittadino di uno Stato extra
UE, trascorso un anno dalla iscrizione anagrafica in Italia, avrebbe dovuto in realtà
conseguire la patente italiana. Al riguardo, l’esponente osserva, peraltro, di essere
incorso in errore su legge extrapenale, avendo ritenuto che il termine per
regolarizzare la posizione decorresse dal momento in cui aveva avuto la
disponibilità di un autoveicolo.
Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia che in data 15.08.2009 è
entrato in vigore un accordo bilaterale tra l’Italia e l’Albania, in base al quale, sino
al 15.08.2014, le patenti di guida sono reciprocamente convertibili. Tanto rilevato,
la parte osserva che la propria patente di guida era in corso di validità al momento
del fatto, di talché, ai sensi dell’art. 136 comma 7, cod. strada, la condotta risulta
priva di rilevanza penale. Ciò in quanto, la norma ora citata stabilisce che a coloro i
quali, trascorso più di un anno dal giorno della acquisizione della residenza, guidano
con patente straniera in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi
guida con patente italiana scaduta di validità.
Considerato in diritto
3. L’impugnazione che occupa, da convertirsi in ricorso per cassazione, a
fronte di sentenza inappellabile, impone le considerazioni che seguono.
3.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato
contravvenzionale per il quale si procede, essendo spirato il relativo termine di
prescrizione massimo pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non
presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze
ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque,
da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i
presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto
2

A

processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie,
successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza è stata resa in data
6.02.2012, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 31.01.2014). E’ poi
appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al
riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a
prescindere dunque dalla fondatezza o meno dell’assunto del ricorrente, è solo il

legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la
sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di
motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il
principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
valutazioni rese dal giudice di merito, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza del Tribunale di Prato non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi
della prova evidente dell’innocenza dell’imputato.
4. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 13 giugno 2014.

caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di

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