Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29898 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29898 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOSSINI FABIO N. IL 26/08/1960
avverso la sentenza n. 5165/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ut) _Ljt‘ 2
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Data Udienza: 13/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Bossini Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Firenze del 9.07.2012, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Siena, sezione distaccata di
Poggiobonsi il 15.04.201, in riferimento al reato di cui all’art. 589 cod. pen.,
concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen., è stata
rideterminata la pena originariamente inflitta e confermata nel resto la decisione di

verificatosi il 17.08.2005, in Agro di Casole d’Elsa; in particolare, mentre era alla
guida della autovettura tg. AZ199VH, per colpa consistita nell’avere omesso di dare
la precedenza nell’effettuare la manovra di immissione sulla strada provinciale n.
27, da un accesso privato, di avere determinato la collisione con la vettura tg.
AE008MS, condotta da Bartelloni Sante e di avere cagionato alla predetta parte
offesa lesioni con esito mortale.
Con il primo motivo la parte deduce la violazione di legge ed il travisamento
della prova.
La parte contesta che sia stata raggiunta la prova relativa alla violazione
della norma di cui all’art. 145 cod. strada, da parte del prevenuto, per omessa
precedenza. L’esponente osserva che i militari sopraggiunti sul posto non hanno
assistito alla dinamica del sinistro, di talché il verbale di accertamento della
violazione dell’art. 145 cod. strada non costituisce prova della richiamata
circostanza; ed sottolinea che il relativo verbale è stato annullato dal Giudice di
Pace di Poggibonsi. Il ricorrente assume che i giudici di merito abbiano
illogicamente valutato le conclusioni rassegnate dal consulente del pubblico
ministero; ed osserva che, in riferimento allo stato dei luoghi come accertato in
dibattimento, non vi è prova che l’imputato abbia potuto avvistare la vettura
condotta dalla parte offesa, prima di impegnare la sede stradale.
Il deducente ritiene che la Corte di Appello sia incorsa in un ulteriore
travisamento della prova, con riguardo alla individuazione del punto d’urto tra i due
veicoli.
Con il secondo motivo la parte deduce il vizio motivazionale, laddove i
giudici hanno ritenuto che Bossini avesse la disponibilità di una profonda visuale del
tratto di strada interessato; e sottolinea che, solo all’indomani del sinistro che
occupa, è stata modificata la segnaletica orizzontale, ponendo il divieto di
effettuare la manovra di svolta a sinistra, per chi provenga dal punto di immissione
utilizzato dal Bossini.
Con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge, osservando
che la Corte di Appello ha omesso di accertare, in concreto, la situazione esistente
al momento in cui l’imputato effettuava la manovra di immissione sulla strada
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primo grado. Al prevenuto si contesta di avere provocato il sinistro stradale

provinciale, rispetto alla valutazione della evitabilità e prevedibilità dell’evento
dannoso.
Con il quarto motivo la parte deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione; l’esponente osserva che Corte territoriale, a fronte di specifico motivo
di censura articolato in sede di gravame, non ha chiarito con quali modalità
l’imputato avrebbe dovuto effettuare la manovra di svolta, così da agire in piena
sicurezza.

travisamento della prova, in riferimento all’accertamento del nesso di derivazione
causale tra la condotta colposa e l’evento. Rileva che la parte offesa manteneva
una velocità di marcia eccessiva, superiore al limite imposto nel tratto di strada
interessato; che non indossava la cintura di sicurezza, che calzava ciabatte aperte
che impedivano di manovrare il veicolo in sicurezza. L’esponente osserva che
l’impatto tra i veicoli è in realtà avvenuto quando Bossini aveva già completato la
manovra di immissione sulla provinciale, a causa della disattenzione della parte
offesa; e quando, in particolare, l’auto condotta dal Bossini già si trovava all’interno
della relativa corsia di marcia.
Con il sesto motivo l’esponente rileva che la Corte di Appello ha omesso di
considerare che, alla luce degli elementi di fatto ora richiamati, non può ritenersi
sussistente il nesso di causalità della colpa, poiché la condotta dell’imputato è stata
la mera occasione del sinistro, sinistro provocato dalle plurime violazione al codice
della strada delle quali si è reso responsabile il Bartelloni.
Con il settimo motivo il ricorrente ribadisce che il verbale di accertamento
delle violazioni al codice della strada elevato nei confronti del Bossini è stato
annullato dal Giudice di Pace competente.
Con l’ottavo motivo la parte si duole del rigetto della richiesta di perizia volta
ad accertare l’esatta dinamica del sinistro. L’esponente osserva che si tratta di
prova da qualificarsi come decisiva, alla luce di quanto emerso all’esito della
espletata consulenza tecnica di parte. Il ricorrente rileva che la Corte territoriale ha
rigettato il relativo motivo di doglianza con motivazione affrettata.
Considerato in diritto
2. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
2.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per il
quale si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad
anni sette e mesi sei.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità,
per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non
deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare
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Con il quinto motivo l’esponente osserva che la Corte di Appello è incorsa nel

l’intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla
intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza
impugnata. E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi
approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione:
invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente,è
solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della

giurisprudenza di legittimità, qualora gia risulti una causa di estinzione del reato, non
rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di
vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile
con il principio dell’immediata applicabili ì della causa estintiva (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
2.3 Ebbene, il termine di prescrizione relativo al reato in addebito risulta
ormai decorso. Invero, nel caso di specie deve trovare applicazione la pú favorevole
disciplina in materia di prescrizione dettata dall’art. 157 cod. pen., nella versione
antecedente alla novella del 2005, in forza delle disposizioni di diritto transitorio di
cui all’art. 10, commi 2 e 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 (fatto commesso in
data 17.08.2005; sentenza di primo grado resa il 15.04.2010). Pertanto, il termine
di prescrizione risulta pari ad anni cinque, aumentabile della me, per gli
intervenuti atti interruttivi. Infatti, all’imputato sono state concesse le attenuanti
generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante, di talcl -é – atteso
che a mente del previgente disposto di cui all’art. 157 cod. pen., per determinare il
tempo necessario a prescrivere il reato doveva tenersi conto della diminuzione
minima della stabilita per le circostanze attenuanti – il limite di pena è inferiore a
cinque anni, e, di riflesso, il termine prescrizionale risulta pari ad anni cinque,
aumentabile della metà.
In conclusione, il termine prescrizionale, rispetto al fatto di reato per il quale
si procede, commesso in data 17.08.2005, risulta spirato in data 17.02.2013.
2.4 In assenza dei presupposti legittimanti una pronuncia liberatoria ex art.
129, comma 2, cod. proc. pen., alla luce delle conformi valutazioni espresse dai
giudici di merito in ordine alla affermazione di penale responsabilità dell’imputato, si
impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato
estinto per prescrizione.
Come noto, ai fini della eventuale applicazione della norma da ultimo citata
occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso
dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime
valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nelle conformi
valutazioni espresse dai giudici di merito, di primo e di secondo grado, non sono
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A)

riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell’innocenza
dell’imputato, ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato in addebito è estinto per
prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per

Così deciso in Roma, in data 13 giugno 2014.

prescrizione.

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