Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29897 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29897 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAU LORENZO N. IL 28/12/1959
avverso la sentenza n. 561/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
06/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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<42.0-k aaact.: Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. fra. ecCoet,k • Data Udienza: 28/05/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Al Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 6/6/2014 ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 18/12/2012 dal Tribunale di Lanusei ed appellata da Lorenzo GIAU, ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42\2004 contestatogli al capo B) ed ha rideterminato la pena per il custode e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, violato i sigilli apposti con verbale di sequestro penale il 3/2/2007 e nuovamente apposti il 20/3/2007, proseguendo i lavori sull'immobile sequestrato mediante montaggio di infissi ed intonacatura (fatti accertati in Tertenia il 25/2/2007 ed il 18/6/2007). Avverso tale pronuncia il predetto propone personalmente ricorso per cassazione. 2. Con un primo motivo dì ricorso deduce la violazione di legge, lamentando che la Corte territoriale gli avrebbe illecitamente negato l'applicazione dell'istituto della messa alla prova, introdotto con la legge 28 aprile 2014 n. 67, sull'erroneo presupposto che la richiesta fosse tardiva, in quanto presentata oltre i termini specificati dal legislatore. Osserva, a tale proposito, che nella fattispecie sarebbe applicabile l'art. 2, comma 4 cod. pen., trattandosi di disposizioni più favorevoli e che una diversa interpretazione contrasterebbe con i principi costituzionali e con quelli fissati dalla CEDU. 3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale avrebbe dovuto diversamente qualificare il fatto come un'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 cod. pen., soggetta a sola sanzione amministrativa, ciò in quanto la violazione dei sigilli sarebbe stata effettuata da terzi a sua insaputa e non rileverebbero le circostanze, valorizzate dai giudici del gravame, della sua presenza nei pressi, in quanto proprietario di un terreno adiacente, cosicché potrebbe essergli addebitata una condotta meramente colposa. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, in subordine, che sia rilevata la prescrizione del reato. Con memoria depositata in udienza, la difesa ha chiesto rilevarsi la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 1 residuo reato di cui agli artt. 81, 349, comma 2 cod. pen. per avere egli, quale CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Si osserva, in relazione al primo motivo di ricorso, che la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto, con gli artt. 3 e ss., l'istituto della sospensione del codice penale, degli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater e del Titolo V-bis nel codice di rito. In particolare, l'art. 464-bis cod. proc. pen. stabilisce che la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere richiesta, oralmente o per iscritto, nei casi previsti dall'art. 168-bis cod. pen., dall'imputato personalmente o da un suo procuratore speciale. Il comma 2 specifica, inoltre, che la richiesta deve essere presentata, nell'udienza preliminare, fino a quando non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422, in primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in caso di notifica del decreto di giudizio immediato, entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1 ed infine, nel procedimento per decreto, con l'atto di opposizione (per le indagini preliminari va fatto, invece, riferimento all'art. 464-ter cod. proc. pen.). Non avendo il legislatore previsto una disciplina transitoria, il ricorrente pone la questione dell'applicabilità dell'istituto nel corso di un processo che al momento di entrata in vigore della legge, si trovi in una fase o in un grado più avanzato, ritenuta possibile in ragione della natura sostanziale dell'istituto di nuova introduzione e della conseguente retroattività della lex mitior, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4 cod. pen., ma negata dai giudici del gravame considerando i termini tassativi individuati dal legislatore, allo scopo evidente di evitare il giudizio di primo grado, così differenziandosi da istituti similari. Rileva, inoltre, la Corte del merito che la natura sostanziale dell'istituto non comporta necessariamente un'automatica ed integrale retroattività delle nuove disposizioni, richiamando l'attenzione su altri istituti, sicuramente più favorevoli al reo (a tale proposito viene menzionata la disciplina della prescrizione introdotta con la legge 251\2005), rispetto ai quali è stata esclusa una generale efficacia rispetto a tutti i processi pendenti, individuando uno sbarramento insuperabile nella sentenza di primo grado. 2 procedimento con messa alla prova dell'imputato, mediante l'introduzione, nel I giudici dell'appello, inoltre, osservano che la domanda mancava della richiesta del programma di trattamento di cui all'art. 464-bis comma 4 cod. proc. pen. rilevandone, conseguentemente, l'inammissibilità. 2. Ciò posto, osserva il Collegio che tale ultimo aspetto - concernente la presentazione di una domanda comunque priva di un requisito essenziale, quale è, senz'altro, il programma di trattamento o la richiesta di programma, sull'idoneità del quale il giudice deve pronunciarsi, secondo quanto stabilito indicate dal successivo comma 4, alla sua modifica o integrazione - sia determinante e potrebbe precludere la disamina di ogni altra questione circa l'applicabilità dell'istituto nel caso in esame. Va ulteriormente rilevato che, secondo quanto è possibile rilevare dalla sentenza impugnata, nel giudizio di appello l'imputato era contumace e la richiesta è stata presentata in giudizio dal difensore, che non viene però indicato anche come procuratore speciale per la presentazione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (pag. 4), cosicché anche tale ulteriore evenienza avrebbe consentito di escludere l'ammissibilità della domanda. 3. In ogni caso, può aggiungersi che questa Corte ha già avuto modo di esaminare la questione concernente la eventuale preclusione della richiesta di applicazione della messa alla prova nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge 67\2014 una volta superato il termine finale di presentazione dell'istanza di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. Con una prima decisione (Sez. F, n. 35717 del 31/7/2014, Ceccaroni, Rv. 259935) si è affermato che l'istituto è stato concepito dal legislatore come opportunità possibile esclusivamente in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado, come tale incompatibile con il sistema delle impugnazioni, escludendone così l'applicabilità nel giudizio di legittimità. Inoltre, considerata la sentenza n. 236\2011 della Corte Costituzionale, si è esclusa ogni possibile lesione del principio di retroattività della lex mitior che per sé imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere dalla assenza di una disciplina transitoria. 4. I principi affermati sono stati successivamente ribaditi (Sez. F, n. 42318 del 9/9/2014, Valmaggi, Rv. 261096) per poi rilevare, in una pronuncia successiva (Sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014, Calamo, Rv. 261255), la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 3 dall'art. 464-quater, comma 3, eventualmente provvedendo, con le modalità 2, cod. proc. pen., per contrasto all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile. Anche in questo caso è stata richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale, facendo inoltre rilevare come anche per la Corte EDU «il principio retroattività contenute nell'art. 7 della Convenzione EDU, concerne le sole 'disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono' (CEDU sent. 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, nonché sent. 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia), trattandosi oltre tutto di principio riconosciuto dalla Convenzione Europea che non coincide, tuttavia, con quello regolato nel nostro ordinamento dall'art. 2, comma 4 cod. pen.». A conferma di quanto evidenziato, si è osservato anche che la volontà del legislatore di fissare termini di sbarramento rigorosi per l'applicazione del nuovo istituto può trovare conferma nella promulgazione della legge 11 agosto 2014 n. 118, la quale ha introdotto norme transitorie per il solo Capo III della legge 67/2014 e non anche per il Capo II. 5. La lettura delle disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato offerta dalle sentenze in precedenza richiamate è pienamente condivisa dal Collegio, che intende farla propria, ribadendo í principi affermati anche con riferimento al giudizio di appello. Va altresì dato atto dell'attuale pendenza, innanzi alla Corte costituzionale, del giudizio di legittimità costituzionale, sollevato dal Tribunale di Torino (ordinanza del 28\10\2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 4/2/2015), per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, dell'art. 464-bis cod. proc. pen. nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all'art. 15-bis comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014. Ritiene tuttavia il Collegio che l'esito del giudizio non assuma rilievo nel caso in esame, considerato che il giudice del merito, come si è detto, ha rilevato la inammissibilità della domanda anche per la mancanza del necessario requisito dell'allegazione alla stessa del programma di trattamento o della richiesta di 4 di retroattività della lex mitior, così come in generale delle norme in materia di programma e su tale specifico punto della decisione nel ricorso non vengono formulate obiezioni. Quanto al richiamo, effettuato in ricorso, alla questione pendente innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte, sollevato con ordinanza n. 30559/2014 della Quarta Sezione Penale, deve rilevarsi che, con provvedimento in data 11/7/2014, il Primo Presidente ha restituito gli atti alla Sezione remittente ai sensi dell'art. 172 disp. att. cod. proc. pen. stesso risulta infondato. La Corte territoriale ha evidenziato che la vicenda trae origine da un accertamento, effettuato dalla polizia giudiziaria, su un terreno di proprietà di Angela PODDA, attualmente deceduta, ove veniva constatata la presenza di un manufatto abusivo. In occasione di un successivo sopralluogo, gli operanti trovavano sul posto l'odierno ricorrente, figlio della PODDA, insieme al figlio minorenne, notando la presenza, sugli abiti dell'uomo, di segni di sporcizia tali da far ritenere che stesse eseguendo lavori edilizi. L'immobile veniva pertanto sequestrato ed il GIAU nominato custode. Successivamente, all'esito di ulteriori accessi, la polizia giudiziaria riscontrava la prosecuzione dei lavori previa violazione dei sigilli, apposti più volte . I giudici del gravame evidenziano anche le risultanze dell'istruzione dibattimentale svolta in primo grado, all'esito della quale il Tribunale aveva ritenuto che l'imputato fosse l'effettivo proprietario del terreno, tanto per l'attività esercitata in concreto, quanto per essere egli l'intestatario dell'utenza ENEL utilizzata anche dagli operai che lavoravano sull'immobile. Rispondendo alle censure formulate con l'atto di appello, la Corte territoriale ha posto in evidenza il fatto che l'imputato avesse accettato la nomina a custode senza formulare riserve e che, in occasione delle reiterate violazioni di sigilli non aveva addotto alcuna giustificazione, nonostante la proprietà di un fondo vicino agevolasse l'espletamento dell'incarico di custode. Aggiunge la Corte di appello che l'imputato era stato visto sul posto, a bordo della sua vettura, mentre erano in corso i lavori abusivi e non era intervenuto, consentendo addirittura l'utilizzo dell'energia elettrica. 7. A fronte di tali argomentazioni in fatto, sviluppate secondo criteri di coerenza e coesione, il ricorrente prospetta una lettura alternativa delle emergenze probatorie, non ammissibile in questa sede e deduce l'insussistenza del dolo, in quanto la condotta attribuitagli avrebbe natura meramente colposa e, 5 6. Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che lo in quanto tale, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 350 cod. pen. 8. Ciò posto, deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di chiarire come il reato di violazione di sigilli si distingua dall'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'articolo 350 C.P. per l'elemento psicologico, perché nel primo caso la condotta del custode è dolosamente finalizzata a porre in essere la violazione dei sigilli, mentre nella seconda detta violazione consegue alla negligenza e trascuratezza del custode medesimo (Sez. 3, n. 50984 del 228611; Sez. 6, n. 1945 del 24/11/1993 (dep. 1994), Cavagnoli, Rv. 197265 ). Va altresì ricordato che il custode, per tale sua posizione, ha uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinché la stessa non venga modificata e ne venga assicurata o conservata l'integrità, a meno che non provi il caso fortuito o la forza maggiore (Sez. 3, n. 29040 del 20/2/2013, Conti e altro, Rv. 256670; Sez. 3, n. 19424 del 24/5/2006, Donato, Rv. 233830; Sez. 3, n. 26848 del 29/4/2004, Collettini, Rv. 229463; Sez. 3, n. 2989 del 28/1/2000, Capogna A, Rv. 215767 ed altre prec. conf.). 9. Nella fattispecie, risulta accertato in fatto che, seppure l'imputato non fosse stato direttamente coinvolto nell'esecuzione dei lavori abusivi, circostanza peraltro inverosimile in considerazione dei plurimi elementi valorizzati dai giudici del merito, egli era comunque scientemente venuto meno ai ricordati obblighi di vigilanza, essendo emerso che egli, presente in auto sul posto durante l'esecuzione dei lavori, non era in alcun modo intervenuto. Correttamente la Corte territoriale ha dunque ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 10. In relazione alla dedotta prescrizione, va poi rilevato che la stessa non risulta affatto maturata, poiché avuto riguardo alla data di consumazione delle condotte (25/2/2007 e 18/6/2007) e considerati i periodi di sospensione (complessivi 538 giorni, dal 18/3/2010 al 18/5/2010 per legittimo impedimento, dal 23/11/2010 al 22/3/2011 per rinvio richiesto dalla difesa, dal 22/3/2011 al 16/2/2012 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze e dall'8/11/2012 al 6/12/2012 per legittimo impedimento) il temine massimo andrà a spirare nel 2016. 11. Per ciò che concerne, infine, la richiesta di rilevare, in questa sede, la particolare tenuità del fatto in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., introdotto dalla d.lgs. 28\2015, occorre richiamare quanto già in precedenza stabilito da 6 10/10/2013, Saladino, Rv. 257920; Sez. 3, n. 22784 del 5/3/2004, Castiello, Rv. questa Sezione in una recente decisione (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, non massimata) ove, dando atto del fatto che il d.lgs. 28/2015 non prevede una disciplina transitoria, si è ritenuto che la natura sostanziale dell'istituto di nuova introduzione ne consente l'applicazione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4 cod. pen. Si è ritenuto anche che la questione della particolare tenuità del fatto sia 609, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Si è affermato, inoltre, nella richiamata decisione: «l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. presuppone, tuttavia, valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati. Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile. Dovendosi quindi procedere a tale apprezzamento, rileva il Collegio che l'art. 131-bis, comma 1 cod. pen. delinea preliminarmente il suo ambito di applicazione ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. I criteri di determinazione della pena sono indicati dal comma 4, il quale precisa che non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all'articolo 69. Il comma 5, inoltre, chiarisce che la non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo degli «indici-criteri» (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati (particolare tenuità dell'offesa) si articola, a sua volta, in due «indici-requisiti» (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del 7 proponibile nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall'art. pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indicirequisiti» della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità». Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, trattandosi del reato di cui all'art. 349 cod. pen., non risultano comunque superati i limiti di pena. Quanto alla verifica degli ulteriori requisiti, si è specificato, nella richiamata pronuncia, che il giudice di legittimità non potrà basarsi se non su quanto emerso nel corso del giudizio di merito, tenendo conto, in modo particolare, della eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto, riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale. 12. Ciò posto, rileva il Collegio che, nella fattispecie, si rilevano plurimi elementi ostativi ad un giudizio di astratta applicabilità dell'art. 131-bis. In primo luogo, difetta il requisito della non abitualità del comportamento. Secondo la relazione illustrativa del d.lgs. 28/2015, il ricorso all'espressione «non abitualità del comportamento» per definire tale indice-criterio è il risultato della scrupolosa osservanza della legge delega da parte del legislatore delegato e si pone su un piano diverso rispetto alla «occasionalità» utilizzata dal d.P.R. 448/1988 e dal d.lgs. 274/2000, cosicché, pur lasciando all'interprete il compito di meglio delinearne i contenuti, si è ipotizzato che esso faccia sì presenza di un precedente giudiziario non sia «che la di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti». Il riferimento al «comportamento» che deve risultare «non abituale» va poi posto o in relazione con quanto poi indicato nel terzo comma dell'art. 131-bis, il quale prende in considerazione alcune situazioni, che indica, premettendo l'espressione «il comportamento è abituale nel caso in cui....». 8 questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo Sempre secondo la relazione, tale comma, aggiunto su sollecitazione espressa nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati, descriverebbe soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di «abitualità», entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibílità. In effetti, nel parere della Commissione giustizia risulta chiaro l'intento di prevedere una sorta di «presunzione di non abitualità» laddove, escludendo un specifichi «che il comportamento è considerato non abituale nel caso in cui...» e, successivamente, nell'esprimere parere favorevole, indica nelle condizioni il testo del comma da inserire, il quale inizia con la frase «il comportamento risulta abituale nel caso in cui....». Sempre con riferimento al terzo comma dell'art. 131-bis, va posto in evidenza che esso, per come è strutturato, sembra fare riferimento a tre distinte situazioni («il comportamento è abituale nel caso in cui [...] ovvero [...] nonché Inoltre, il riferimento all'ipotesi del soggetto che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, come chiaramente emerge dal tenore letterale della disposizione, si riferisce a condizioni specifiche di pericolosità criminale che presuppongono un accertamento da parte del giudice (come, del resto, in caso di recidiva - reiterata o specifica - anch'essa ostativa, diversamente da quella semplice, presupponendo la commissione di più reati o di altro reato della stessa indole), mentre altrettanto non può dirsi per ciò che concerne le ulteriori ipotesi, riferite al soggetto che abbia «commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». In tali ipotesi, infatti, non vi è, nel testo, alcun indizio che consenta di ritenere, considerati i termini utilizzati, che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell'ambito del medesimo procedimento, il che amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell'ulteriore richiamo alle «condotte plurime, abituali e reiterate». Ciò consente, pertanto, di considerare operante lo sbarramento del terzo comma anche nel caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione, quali quelli 9 contrasto con la legge delega, auspica l'inserimento di una disposizione la quale contestati nel caso in esame, trattandosi di due violazioni di sigilli commesse in tempi diversi, il 25/2/2007 ed il 18/6/2007. Parimenti rilevante risulta, inoltre, la valutazione della condotta operata nel provvedimento impugnato, che la Corte territoriale ha considerato tale da non consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, commentando criticamente anche il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice, dovendosi quindi escludere a priori ogni successiva Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in data 28.5.2015 valutazione in termini di particolare tenuità dell'offesa.

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