Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29896 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29896 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERFETTO RAFFAELE N. IL 27/09/1978
avverso la sentenza n. 11242/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Genprale in persona del Dott. f.
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30/1/2014 ha riformato,
riducendo la pena originariamente inflitta e concedendo il beneficio della non
menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, la sentenza con
la quale, in data 9/12/2009, a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Torre

artt. 44, lett. c), 94, 95 d.P.R. 380\01, 181, comma 1-bis d.lgs. 42\2004 e 349 cod.
pen., per la realizzazione, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico,
con violazione dei sigilli, di un manufatto in muratura di 20 mq (in Torre del Greco
il 24/1/2009).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia.

2. Eccependo la prescrizione delle violazioni di natura contravvenzionale,
deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge, rilevando che non
risulterebbe dimostrata, nel giudizio di merito, la sussistenza del vincolo
paesaggistico, in quanto, avuto riguardo alla tipologia dell’intervento eseguito ed
al delitto contestato, l’area ove insiste il manufatto avrebbe dovuto rientrare tra
quelle dichiarate di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento
emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori, il quale, però, non
sarebbe stato acquisito agli atti.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio
di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità penale per il reato di
violazione di sigilli, che i giudici del merito avrebbero giustificato sulla base della
mera posizione di proprietario dell’immobile ed in assenza di altri significativi
elementi.

4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della
pena alla demolizione del manufatto, ordinata dal giudice penale supplendo alla
pubblica amministrazione, la quale verrebbe così provata della disponibilità del
bene, che potrebbe decidere anche di destinare, una volta acquisito,a pubbliche
finalità.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

1

del Greco aveva riconosciuto Raffaele PERFETTO colpevole dei reati di cui agli

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Va rilevato, con riferimento al primo ed al secondo motivo di ricorso, che gli
stessi propongono per la prima volta in questa sede di legittimità questioni non
dedotte nel giudizio di appello, avendo domandato ai giudici del gravame
esclusivamente la riduzione della pena, la sua sospensione condizionale non

immediato del manufatto e l’ulteriore beneficio della non menzione della
condanna sul certificato del casellario giudiziale.
I motivi di ricorso sono pertanto inammissibili, secondo quanto disposto
dall’art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

2. Manifestamente infondato risulta, inoltre, il terzo motivo di ricorso.
È ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di
subordinare l’applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle
opere abusive.
Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle
Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988), Bruni, Rv.
177318 ), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia
delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep. 1997),
Luongo, Rv. 206659 ) ha fornito un condivisibile indirizzo interpretativo,
ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla
demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza
sul territorio di un manufatto abusivo rappresenta, indiscutibilmente, una
conseguenza dannosa o pericolosa del reato, da eliminare (cfr. Sez. 3, n. 3685
del 11/12/2013 (dep.2014), Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 28356 del 21/5/2013,
Farina Rv. 255466; Sez. 3, n. 38071 del 19/9/2007, Terminiello, Rv. 237825 ; Sez.
3, n. 18304 del 17/1/2003, Guido, Rv. 22471; Sez. 3, n. 4086 del 17/12/1999
(dep. 2000), Pagano, Rv. 216444).

3. Di tali principi hanno pertanto fatto buon uso i giudici del gravame ed è
appena il caso di osservare come la presenza di un manufatto abusivo sul
territorio rappresenti sempre e comunque una conseguenza dannosa e che
l’ordine di demolizione impartito dal giudice è previsto dalla legge, in quanto
l’articolo 31 stabilisce, al nono comma, che il giudice, con la sentenza di
condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordini la demolizione delle opere se
ancora non sia stata altrimenti eseguita. L’ordine giudiziale di demolizione,

2

subordinata alla demolizione ed alla riduzione in pristino, il dissequestro

inoltre, ha natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio che costituisce
esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo
rispetto a quello dell’autorità amministrativa, assolvendo ad una autonoma
funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (v. Sez. 3, n. 37120 del 11/5/2005,
Morelli, Rv. 232172).
Il discorso non muta con riferimento alla rimessione in pristino dello stato dei
luoghi, cui pure può essere subordinata la sospensione condizionale della pena,
atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona

sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria
del bene offeso (Sez. 3, n. 48984 del 21/10/2014, Maresca, Rv. 261164; Sez. 3, n.
38739 del 28/5/2004, Brignone, Rv. 229612; Sez. 3, n. 29667 del 14/6/2002,
Arrostuto S, Rv. 222115; Sez. 3, n. 23766 del 23/3/2001, Capraro A, Rv. 219930)

4.

Va peraltro ribadito che

la subordinazione della sospensione

condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo non è
impedita dall’eventuale acquisizione del manufatto al patrimonio del
comune a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione,
salvo che l’autorità comunale abbia dichiarato l’esistenza di interessi
pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell’assetto
urbanistico violato (cfr. Sez. 3, n. 4444 del 12/01/2012, Seoni, Rv. 251972. V.
anche Sez. 3, n. 26149 del 9/6/2005, Barbadoro, Rv. 231941; Sez. 3, n. 37120 del
8/7/2003, Bommarito e altro, Rv. 226321).

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e,
pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui
all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione (delle sole
contravvenzioni) intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da
ultimo, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

3

sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28.5.2015

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