Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29896 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29896 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso — erroneamente qualificato come appello — proposto da Perciballi Roberto, nato a Velletri il 18.6.1961, e da Ferrante Carrante Marco, nato a Velletri il 16.8.1961;
avverso la sentenza emessa il 13 aprile 2012 dal giudice del tribunale di
Velletri;
udita nella pubblica udienza del 9 aprile 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Aldo Policastro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla omessa sospensione condizionale della pena ed alla confisca;
udito il difensore avv. Roberto Caporali;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Velletri dichiarò
Percib; Roberto e Ferrante Carrante Marco colpevoli del reato di cui
all’art. 6, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per avere effettuato
senza titolo abilitativo lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, consistenti in
materiali provenienti da demolizioni e costruzioni edili, e li condannò alla pena
di e 10.000,00 di ammenda ciascuno, con la confisca della pala meccanica in
sequestro.
Gli imputati, a mezzo dell’avv. Roberto Caporali, propongono ricorso per
cassazione — erroneamente qualificato come appello — deducendo:
1) insussistenza del reato contestato in quanto nella specie non vi è stata
alcuna attività di smaltimento ma solo attività preordinata alla successiva lecita
operazione in tal senso, mediante frantumazione necessaria per il trasporto.
2) erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà

Data Udienza: 09/04/2013

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manifesta illogicità della motivazione sul punto. Lamentano che il giudice ha
disposto automaticamente la confisca della pala meccanica senza alcuna motivazione sulla sua pericolosità e sulla sua idoneità a costituire incentivo alla reiterazione del reato. La statuizione è comunque contraddittoria perché il giudice,
ai fini della sospensione condizionale della pena, ha ritenuto che non vi fosse
pericolo di reiterazione del reato.
3) eccessività della pena; mancata concessione della attenuante di cui
all’art. 62, n. 6, cod. pen. e delle attenuanti generiche; mancata concessione sospensione condizionale della pena; omessa motivazione. Lamentano che il giudice ha omesso di considerare che gli imputati, prima del giudizio, avevano
spontaneamente eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato bonificando il terreno. Inoltre, nel dispositivo è stata omessa la concessione della
sospensione condizionale della pena, che invece è stata riconosciuta in motivazione.
Successivamente il difensore ha depositato memoria con motivi nuovi.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato per avere il giudice
fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha
respinto la prospettazione difensiva, secondo cui i calcinacci erano sparsi sul
terreno non per essere smaltiti, ma solo provvisoriamente per separare le parti in
ferro, per poi conferire i rifiuti separatamente alla discarica. Ha osservato il
giudice che questa tesi era contraddetta dalla situazione di fatto rilevata dagli
agenti, i quali, al momento dell’accesso, non incontrarono cumuli di materiale
in attesa di essere trasportati, né mezzi che potessero nell’immediatezza condurli alla discarica. Plausibilmente, quindi, il giudice ha ritenuto che la distribuzione del materiale sul terreno non era funzionale alla separazione del ferro per agevolare il trasporto, bensì era finalizzata allo smaltimento, mediante spargimento definitivo sul terreno, dove peraltro era in corso attività di nuova edificazione.
E’ invece fondato il secondo motivo. Il giudice ha invero disposto la confisca della pala meccanica per la sola ragione che era stata utilizzata per lo smaltimento. Si tratta quindi di una confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., per la quale però occorreva una adeguata e congrua motivazione sulle ragioni che giustificavano l’adozione della misura di sicurezza.
Nella specie tale motivazione è invece totalmente assente. Anzi, la presunzione
che la libera disponibilità del bene potesse costituire un incentivo alla reiterazione del reato appare in chiara contraddizione con quanto affermato dalla stessa sentenza sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, e cioè
che l’incensuratezza e la lieve entità del fatto consentivano di formulare una
prognosi favorevole circa la futura astensione degli imputati dalla reiterazione
di reati.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ritiene che debbano essere rigettate le
censure relative alla mancata concessione delle attenuanti ed alla eccessività
della pena. Infatti, l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. non risulta essere stata richiesta dagli imputati nel giudizio di primo grado. Inoltre, non risulta
dalla sentenza impugnata che gli imputati si siano adoperati spontaneamente ed

o

efficacemente per elidere le conseguenze dannose del reato, risultando invece
che la bonifica e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi sono state ordinate dal giudice. Né nell’atto di impugnazione sono indicati eventuali elementi
di prova in questo senso che non sarebbero stati presi in considerazione dal
giudice. Quanto alle attenuanti generiche, il giudice ha motivato il loro diniego
osservando che non sussisteva alcuna circostanza che potesse giustificarle, oltre
alla incensuratezza. Il giudice ha altresì fornito congrua, specifica ed adeguata
motivazione sull’esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, anche in considerazione della qualità di imprenditori di
entrambi gli imputati.
E’ invece fondata la censura relativa alla omessa sospensione condizionale
della pena. Il giudice difatti nella motivazione ha ritenuto che l’incensuratezza
degli imputati e la lieve entità del fatto consentivano di formulare una prognosi
favorevole circa la futura astensione da parte degli imputati della reiterazione di
reati, di modo che poteva essere concessa ad entrambi la sospensione condizionale della pena. Nel dispositivo però ha omesso di applicare il beneficio.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla
omessa sospensione condizionale della pena ed alla confisca, con rinvio al tribunale di Velletri per nuovo esame. Nel resto il ricorso va rigettato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e alla sospensione condizionale della pena con rinvio al tribunale di Velletri.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 9
aprile 2013.

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