Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29896 del 07/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29896 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Both Alexandru , nato il 18.09.1988
avverso la sentenza n. 7513 / 2015 del GIP del Tribunale di Firenze , datata
10.11.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B.Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Gabriele Mazzotta , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
MOTIVI della DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Firenze applicava su
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Data Udienza: 07/04/2016

richiesta a Both Alexandru, per i reati di ricettazione ed altro, aggravati anche dalla
recidiva aggravata, la pena concordata col P.M. di anni tre di reclusione.
Contro tale decisione propone personalmente ricorso per cassazione l’imputato,
chiedendone l’annullamento e lamentando ,ai sensi dell’art.606 co 1 lett.e
cod.proc.pen., in violazione degli artt. 125, 444 comma 2 e 546 cod.proc.pen., la
totale mancanza ed illogicità della motivazione della gravata sentenza perché non
contiene alcuna argomentazione in punto di congruità della pena determinata dalle
e lett. e) c.p.p. per l’errato riconoscimento ed applicazione della contestata recidiva.
Il ricorso è in contrasto con i principi essenziali del rito alternativo disciplinato dagli
artt. 444 e sgg. cod.proc.pen.. L’applicazione della pena su richiesta si fonda su un
accordo tra l’imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di
controllo del rispetto delle regole del procedimento. Tale accordo costituisce un
negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte
e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è
suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell’altra, in quando il consenso
reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina
effetti non reversibili nel procedimento ed è sottoposto solo al controllo giudiziale (
n.38051 del 2012 rv 254367) e a ciascuna parte non è, perciò consentito di
rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso
nonché la pena sulla base della quale ha formulato la propria proposta perché una
volta esclusa con adeguato apparato argomentativo la sussistenza di ipotesi di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., tutte le statuizioni non illegittime,
concordate dalle parti e recepite dal giudice precludono la successiva proposizione,
in sede di impugnazione di legittimità, di eccezioni o censure attinenti al merito
delle valutazioni sottese al prestato consenso, che, essendo frutto del generale
potere dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti e ratificato dal giudice, non può
più dalle stesse essere rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione.
(n.6898 del 1997 rv 206642).
Infatti caratteristica essenziale del procedimento speciale è che la relativa sentenza
non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell’accordo e
della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che
non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto
del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l’identificazione del fatto, qual
è delineato nell’imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione

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parti, e la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 606 lett. b)

giuridica di esso, dell’inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell’art. 129
c.p.p. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell’art.
27 Cost. (n.38943 del 2003 rv 227718).
In materia di patteggiamento si ha illegalità della pena qualora l’accordo delle parti
pretermetta un elemento essenziale e indefettibile nella composizione della sanzione
prevista per legge, qual è ad es. l’aumento per la continuazione, non già quando si
tratti dei profili quantitativi della pena per una circostanza ,sia pure accessoria

ne attesta solo la volontarietà se risulta esplicitamente prevista nel negozio
intervenuto tra le parti.
Nella specie, pertanto, l’inserimento nell’accordo del calcolo della recidiva deve far
presumere che le parti abbiano esercitato convenzionalmente la facoltà di
prevederla ed il giudice abbia ratificato tale disposizione, riconoscendo la conformità
della pena alla legge.
Le censure mosse dal ricorrente sono pertanto manifestamente infondate ed il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del
ricorrente ,ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
2.000,00 (duemila/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso

orna , camera di consiglio del 07 aprile 2016

Il Consi lier st

ore

Il Presidente

come la recidiva, per la cui natura facoltativa l’inserimento nel quadro dell’accordo

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