Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29895 del 07/04/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29895 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Nei confronti di
OMISSIS..
avverso l’ordinanza 900/2015 del Tribunale del riesame di Roma, del 17.11.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Francesco Salzano , che ha concluso per l’annullamento con rinvio del

1

Data Udienza: 07/04/2016

provvedimento impugnato;

MOTIVI della DECISIONE

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma rigettava
l’appello del P.M. avverso i provvedimenti datati 13.10.2015 e 4.11.2015 con cui il Gip
del Tribunale della stessa città, su istanza dei difensori di OMISSIS..
indagati di quanto sottoposto a vincolo cautelare reale nei loro confronti con
provvedimento del 22.7.2015 ,in relazione ai reati di seguito indicati:

-K.K., in qualità di Pres. CdA dal 30.03.1998 al 18.01.2008, di amministratore “di fatto” ed
effettivo “dominus” della A.T.I. S.r.l. fino alla data di fallimento (dichiarato in data 17.04.2013 dal
Tribunale di Roma), di socio unico, dal 21 giugno 2006, della Porto Turistico di Roma S.r.l., di socio
unico sin dalla costituzione, avvenuta il 10 ottobre 2007, della Porto di Roma Immobiliare S.r.l.
unipersonale, di socio di assoluta maggioranza della Casal Sbarretti S.r.l., dalla costituzione avvenuta
in data 06.12.2007 al 15.09.2014, nonché di effettivo proprietario della Brick Real Estate S.r.l.
unipersonale;
-R.B., in qualità di Consigliere del CdA dal 30.03.1998 al 18.01.2008, di Amministratore
Delegato dal 26.09.2005 al 18.01.2008 e di Amministratore Unico dal 18.01.2012 al 29.09.2008 della
A.T.I. S.r.l., di Amministratore Unico della CNR Immobiliare S.r.1 dal 3.07.2007 al 5.11.2008, di
Amministratore Unico dal 10.10.2007 al 5.11.2008 della Porto di Roma Immobiliare S.r.l. unipersonale,
nonché di Amministratore Unico della Porto Turistico di Roma dal 15.12.2004 al 3.12.2007;
PROTEO Vittorio, in qualità di Amministratore Unico dal 29.09.2008 al 16.12.2008 della A.T.I. S.r.l.,
nonché di membro del collegio sindacale di numerose società riconducibili al K.K., e quindi di soggetto
a perfetta conoscenza delle dinamiche aziendali e di gruppo;
-T.G., in qualità di Amministratore Unico dal 27.05.2010 alla data di fallimento (dichiarato in
data 17.04.2013 dal Tribunale di Roma) della A.T.I. S.r.l., di amministratore, dal 09.02.2009a1
07.10.2009, della Casal Sbarretti S.r.l.;
T.Y., in qualità di Amministratore Unico della Brick Real Estate S.r.l. unipersonale dal
19.09.2007 al 20.06.2012;
H.P., in qualità di socio fiduciante di maggioranza della Brick Real Estate S.r.l. (98%) e
prestanome di K.K. nella titolarità delle relative quote sociali, nonché amministratore della
Yokot L.t.d., società di diritto inglese, a far data dal 31.10.2007;
FARDELLI Franco, in qualità di Consigliere del CdA fino al 26.09.2005 e di Amministratore Unico dal
16.12.2008 al 27.05.2010 della A.T.I. S.r.l.;
RICCO Francesco, in qualità di Consigliere del CdA dal 10.05.2002 al 26.09.2005 della A.T.I. S.r.l.;
U.L., in qualità di Consigliere del CdA dal 28.07.1998 al 13.05.2004 della A. Ti. S.r.l.;
G.B., in qualità di amministratore unico della Porto Turistico di Roma S.r.l. dal
30.03.2009 alla data odierna, di dipendente della A.T.I. S.r.l. dal 1998 al 2007, amministratore unico
della Hotel Porto di Roma S.r.l. dal 14.11.2008 al 02.02.2009, della Gestione Servizi Porto di Roma S.r.l.,
dal 14.01.2008 al 09.11.2009, della Brick Real Estate S.r.l., dal 20.06.2012 ad oggi, della Cantieri Navali
del Tirreno dal 20.06.2012 ad oggi e della Porto Turistico di Roma 1 S.r.l., dal 19.11.2012 ad oggi;
D.A., in qualità di Amministratore Unico della Porto di Roma Immobiliare S.r.l. unipersonale
dal 12.01.2010 alla data odierna J.L., in qualità di cointestataria con K.K., dei
conti correnti sui cui sono confluiti le somme di denaro oggetto di distrazione di cui ai capi di imputazione
B.1) e B.7);
F.N., in qualità di consulente della Yokot L.t.d. e procuratore speciale della medesima nel contratto
di compravendita di imbarcazione stipulato in data 02.04.2009 fra la società di diritto francese Chantier
Catana S.a.s., la Fineco leasing S.p.a. e la stessa Yokot L.t.d..

A)

rispettivamente indicate, SALINI Mauro quale promotore ed organizzatore e le altre persone sotto
richiamate quali associati, si associavano tra loro allo scopo di realizzare un articolato programma
criminoso, teso alla progressiva espoliazione della A.T.I. S.r.l., mediante distrazione di risorse finanziarie e
disponibilità immobiliari a vantaggio dello stesso promotore (Salini Mauro) e di società allo stesso

2

Massimo e H.P., aveva disposto il dissequestro e la restituzione agli

-K.K., in qualità di Pres. CdA dal 30.03.1998 al 18.01.2008, di amministratore “di fatto” ed

3

riconducibili.In dettaglio K.K., con la complicità dei membri del consiglio di amministrazione
protempore in carica, precostituiva un ingente credito fittizio da parte di società terze nei confronti della
A.T.I., attraverso la contabilizzazione di fatture passive per operazioni inesistenti emesse nei
confronti della fallita per € 18.000.000,00 da parte della Immobiliare Due Macelli S.r.l., (per lavori
effettuati in favore di A.T.I., con riguardo al periodo 2002-2004) e da parte della Giaro S.r.l. (con riguardo
al periodo 2003-2005).
Quindi, nel gennaio 2005, il K.K. (socio della ATI) si accollava tali debiti vantati nei confronti
della fallita dalla Immobiliare Due Macelli S.r.l. (pari a curo 6.000.000,00) e dalla Giaro S.r.l. (pari a euro
12.000.000,00). Tale accollo determinava la creazione di una partita denominata “Finanz.socio M. K.K.
tasso 0”.11 credito, così precostituito, veniva quindi utilizzato dal K.K. per consentire ad altre
società a lui riconducibili di appropriarsi di beni della fallita mediante operazioni di compensazione
contabile del suddetto credito fittizio, nonché per effettuare prelevamenti di liquidità, fatti transitare sui
propri conti correnti (cointestati alla madre, DI LORETO Oretta), utilizzati per le esigenze personali e/o
per finanziarie le proprie imprese sia per le esigenze gestionali di queste ultime, sia per consentire loro di
effettuare acquisti di quote sociali, rami d’azienda e beni immobili dalla fallita, nonché per “polverizzare”
le somme distratte, rendendone più difficile la tracciabilità.
Il citato sistema di frode consentiva inoltre a K.K., attraverso l’interposizione fittizia di società
appositamente costituite e apparentemente estranee alla sua persona, di appropriarsi di un prestigioso
bene immobile appartenuto alla A.T.I. S.p.a. (finanziando il fittizio acquirente, per il pagamento delle
residue rate di mutuo, con risorse
sottratte alla fallita), nonché di utilizzare una lussuosa imbarcazione condotta in leasing da un soggetto
giuridico terzo (finanziato da SALINI Mauro per il pagamento dei relativi canoni con risorse tratte dai
propri conti correnti, parte consistente delle quali di accertata provenienza illecita).
Il tutto con la necessaria partecipazione dei suddetti sodali, professionisti e prestanome, che a turno e a
rotazione, hanno assunto la carica di amministratore sia della fallita che delle suddette aziende. In
particolare, R.B., PROTEO Vittorio, T.G., FARDELLI Franco, RICCO
Francesco e LA BELLA Massimo, nella loro qualifica di amministratori della fallita, in ottemperanza al
disegno espoliativo del K.K., facevano sì che gli asset aziendali fossero stornati in favore di società del
gruppo connotate da particolari oggetti sociali, e segnatamente la “Porto Turistico di Roma” (PASQUALI
R.B., K.K.) per quanto concerne la gestione del porto turistico di Ostia, la Brick Reai Estate
(MUCI Italo Arturo, H.P., AMICUCCI Massimo) la Immobilgest 2010 (R.B.)
e la Porto di Roma Immobiliare (MUCI Italo Antonio,R.B., SODANO Edoardo, socio unico
Mauro K.K.) per quanto concerne i compendi immobiliari, la Agricola Casale Sbarretti (T.G.
Giorgio, lo stesso K.K. come socio maggioritario) per i fondi rustici, nonché in favore dello stesso
K.K., per il tramite della Yokot srl, per quanto concerne la imbarcazione di diporto e con la Brick Reai
Estate per quanto concerne un immobile di pregio adibito a residenza privata dal K.K..
Inoltre, per effetto delle condotte di svuotamento del patrimonio della ATI in favore delle controllate dal
K.K., si rendeva impossibile la restituzione alla DEUTSCFIE PFANDBRIEFBANK AG del credito, pari ad
€ 25.614.676,00, erogato in favore della C.N.R. Immobiliare S.r.l., società oggetto di fusione per
incorporazione nella A.T.I. S.r.l. nell’anno 2009, finalizzato all’acquisto, da parte della C.N.R. S.r.l., dei
diritti di utilizzo di alcune unità immobiliari site nel porto turistico di Ostia, per le quali la A.T.I. S.r.l.
rimaneva titolare delle concessioni demaniali, importo erogato in data 01/08/2007 dalla DEPFA
DEUTSCFIE PFANDBRIEFBANK AG che, secondo le previsioni contrattuali, avrebbe dovuto essere
restituito entro il 31/07/2010, laddove i beni acquistati venivano poi distratti con le modalità dianzi
descritte.
Riassumendo, il complesso disegno espoliativo prende le mosse negli anni 2002-2004, attraverso la
precostituzione di un fittizio rapporto debitorio della fallita nei confronti di società “cartiere” riconducibili
a soggetti vicini al K.K. (l’amministratore della Giaro srl era lo stesso Proteo Vittorio che poi sarà
amministratore e membro del collegio sindacale della fallita), estinto mediante un accollo di debiti
inesistenti da parte del K.K., avvenuto all’inizio del 2005, che poi favorirà l’erogazione di un cospicuo
finanziamento, nel 2007 (volto all’acquisizione di beni relativi alla valorizzazione del porto turistico di
Roma) da parte di un istituto di credito tedesco, al quale non verrà restituito l’importo dovuto per effetto
della successiva cessione, a partire dalla fine del 2007, a società controllate dal SALINI mediante
l’artificioso utilizzo del meccanismo della compensazione con i crediti simulati dal medesimo vantati nei
confronti della fallita, dell’intero patrimonio della stessa.
Per porre in essere tale articolato disegno criminoso, che va ben oltre le singole condotte distruttive e
truffatine singolarmente contestate, il K.K. poneva in essere una precisa “cabina di regia”, dallo stesso
orchestrata, che direzionava l’attività dei vari soggetti coinvolti (amministratori delle varie società) verso il
risultato prestabilito, con precisa suddivisione in ruoli e costituzione di una struttura informale,
sovraordinata a quelle formali delle singole società, una sorta di “superholding” di cui egli era il
dominus.Reato commesso in Roma fino alla data del fallimento della “ATI s.r.l.”, dichiarato dal Tribunale
di Roma in data 17.04.2013.

4

effettivo “dominus” della A.T.I. S.r.l. fino alla data di fallimento (dichiarato in data 17.04.2013 dal
Tribunale di Roma), di socio unico, dal 21 giugno 2006, della Porto Turistico di Roma Sr.!., di socio unico
sin dalla costituzione, avvenuta il 10 ottobre 2007, della Porto di Roma Immobiliare S.r.l. unipersonale, di
socio di assoluta maggioranza della Casal Sbarretti S.r.l., dalla costituzione avvenuta in data 06.12.2007
al 15.09.2014, nonché di effettivo proprietario della Brick Reai Estate S.r.l. unipersonale;
-R.B., in qualità di Consigliere del CdA dal 30.03.1998 al 18.01.2008, di Amministratore
Delegato dal 26.09.2005 al 18.01.2008 e di Amministratore Unico dal 18.01.2008 al 29.09.2008 della
A.T.I. S.r.l., di Amministratore Unico della CNR Immobiliare Sr.! dal 3.07.2007 al 5.11.2008, di
Amministratore Unico dal 10.10.2007 al 5.11.2008 della Porto di Roma Immobiliare S.r.l. unipersonale,
nonché di Amministratore Unico della Porto Turistico di Roma dal 15.12.2004 al 3.12.2007;
-PROTEO Vittorio, in qualità di Amministratore Unico dal 29.09.2008 al 16.12.2008 della A.T.I. S.r.l.,
nonché di membro del collegio sindacale di numerose società riconducibili al K.K., e quindi di soggetto
a perfetta conoscenza delle dinamiche aziendali e di gruppo;
-T.G., in qualità di Amministratore Unico dal 27.05.2010 alla data di fallimento (dichiarato in
data 17.04.2013 dal Tribunale di Roma) della A.T.I. S.r.l., di amministratore, dal 09.02.2009 al al
07.10.2009, della Casal Sbarretti S.r.l.;
-MUCI Italo Arturo, in qualità di Amministratore Unico della Brick Reai Estate Sr.!. unipersonale dal
19.09.2007 al 20.06.2012;
-FARDELLI Franco, in qualità di Consigliere del CdA fino al 26.09.2005 e di Amministratore Unico dal
16.12.2008 al 27.05.2010 della A.T.I. S.r.l.;
-RICCO Francesco, in qualità di Consigliere del CdA dal 10.05.2002 al 26.09.2005 della A. T.1. S.r.l.;
-LA BELLA Massimo, in qualità di Consigliere del CdA dal 28.07.1998 al 13.05.2004 della A.T.I. Sr.!.;
-SODANO Edoardo, in qualità di Amministratore Unico della Porto di Roma Immobiliare S.r.l.
unipersonale dal 12.01.2010 alla data odierna
B) in ordine al reato di cui dagli artt. 110 c.p. e 81 cv, 216, primo comma, n. 1) e 223 primo comma,
R.D. 267/42, perché, in concorso tra loro e nelle qualifiche di volta in volta indicate, distraevano
risorse finanziarie e disponibilità immobiliari della ATI Spa, a vantaggio del K.K. e di società
allo stesso riconducibili.
\
In dettaglio:
B.1) K.K., R.B., FARDELLI Franco, LA BELLA Massimo e RICCO Francesco:negli
esercizi finanziari 2002 e 2003, distraevano dal patrimonio della società fallita la somma di complessivi
Euro 551.000,00 (come evinto dalla segnalazione operazioni sospette n. 08504359, riportata nella C.N.R.
n. 162053/14 dell’8 aprile 2013 del Nucleo PT Roma Guardia di Finanza), mediante l’emissione di assegni
circolari intestati alla Immobiliare Due Macelli S.r.l., a fronte di fatture emesse da quest’ultima società
nell’anno 2002, versati di fatto sul conto corrente personale della madre di SALINI Mauro, DI LORETO
Oretta (n. 628.95 acceso presso l’Ag. n. 7 di Roma della Banca Popolare di Lodi).
B.2) K.K., R.B., FARDELLI Franco, PROTEO Vittorio, T.G.,
SODANO Edoardo, MUCI Italo Arturo:
nell’esercizio finanziario 2007 e successivi, distraevano dal patrimonio della A.T.I. S.p.a., poi fallita, la
somma di complessivi Euro 7.000.000,00, attraverso due distinte modalità: da un lato mediate “cessioni”
di cespiti aziendali a beneficio di entità economiche allo stesso riconducibili, a fronte della mera
compensazione del credito inesistente vantato dal K.K. verso la fallita; dall’altro mediante prelievi
di liquidità in favore del K.K., contabilmente giustificati come “restituzione finanziamento
soci”.
In particolare, come già evidenziato nel Capo A) che precede, dal punto di vista contabile il predetto
credito fittizio è stato precostituito mediante la registrazione di fatture per operazioni inesistenti per €
18.000.000,00 precedentemente emesse dalla Immobiliare Due Macelli S.r.l. e dalla Giaro S.r.l. nei
confronti della fallita e di cui il SALINI ha simulato di essersi accollato l’onere.
Entrando nello specifico, 4.469.226,80 dei suddetti Euro 7.000.000,00 venivano così impiegati:
Euro 1.288.800,00, mediante l’ingiustificata fuoriuscita dal patrimonio aziendale dei terreni edificabili
siti in Roma – Ostia Lido, per complessivi mq. 8.430 circa, ceduti dalla fallita (nella circostanza
rappresentata da R.B. PASQUALI) in favore della Porto di Roma Immobiliare S.r.l. unipersonale
(legalmente rappresentata da Italo Antonio MUCI, socio unico SALINI Mauro) e pagati a mezzo operazione
di “compensazione” contabile;
Euro 3.180.426,80, utilizzati dal K.K. per regolare il pagamento relativo alla cessione dei cespiti
immobiliari e/o aziendali in appresso indicati da A.T.I. S.r.l. a favore di soggetti giuridici terzi riconducibili
a K.K. stesso (“trasformando” in tal modo la “distrazione di liquidità” in “distrazione di cespiti
patrimoniali”), ovvero per attribuire a soggetti terzi la disponibilità finanziaria per l’acquisto di beni o altre
utilità della fallita o di altri soggetti, anche estranei al gruppo societario riconducibile al K.K.. In
dettaglio, si fa riferimento alle seguenti operazioni commerciali:
cessione dell’unità immobiliare adibita a civile abitazione, sita in Roma, via Bocche di Bonifacio n. 4,
ceduta con atto del 22 ottobre 2007 dalla A.T.I. S.p.A., in persona del Consigliere Delegato R.B.
Pasquali, alla Brick Real Estate S.r.l. unipersonale, in persona dell’A.U. Italo Arturo Muci, al prezzo di €
1.000.000,00 – con un utilizzo dei suddetti ingiustificati prelievi per non meno di euro 721.739,00 circa,

5

di cui € 400.000,00 destinati al pagamento delle rate del mutuo connesso alla citata cessione;
pagamento dell’anticipo per l’acquisto dell’imbarcazione da diporto Catana 65, Matr. FR-CAT65003K809,
numero d’iscrizione 4 OL 697 D, denominato “Ocean Pearl”, nominativo internazionale “IN6410”, per
complessivi € 990.000,00, di cui € 941.927,00 versati da K.K. mediante utilizzo dei suddetti
ingiustificati prelievi. (26.07.2007 – 02.02.2008)
acquisto di terreni agricoli siti in Scandriglia (RI), appartenenti alla A.T.I. S.p.a., da parte della Casa!
Sbarretti Azienda Agricola S.r.l., società riconducibile alla sig.ra DI LORETO Oretta e a K.K.,
nonché da quest’ultimo temporalmente amministrata, al prezzo di € 16.000,00, mediante utilizzo dei
suddetti ingiustificati prelievi (13.02.2008). Nell’occasione, la società venditrice era amministrata da
R.B.;
acquisto di terreni agricoli siti in Scandriglia (RI), appartenenti a MASSIMIANI Antonia, da parte della
Casal Sbarretti Azienda Agricola S.r.l., società riconducibile alla sig.ra DI LORETO Oretta e a K.K.
Mauro, nonché da quest’ultimo temporalmente amministrata, al prezzo di € 4.000,00, di cui € 3.000,00
mediante utilizzo dei suddetti ingiustificati prelievi (11.03.2008);
acquisto di terreni agricoli siti in Scandriglia (RI), appartenenti alla Immobiliare Civile Agricola Steflor
Società Semplice, da parte della Casal Sbarretti Azienda Agricola S.r.l., società riconducibile alla sig.ra DI
LORETO Oretta e al sig. K.K., nonché da quest’ultimo temporalmente amministrata, al prezzo di
€ 40.000,00, di cui € 39.000,00 mediante utilizzo dei suddetti ingiustificati prelievi (13.06.2008);
cessione di terreni siti in Roma, località Ostia Lido, compresi tra Via dell’Idroscalo e Via C. Avegno, dalla
fallita (rappresentata dall’amministratore unico PROTEO Vittorio) in favore della Porto di Roma
Immobiliare S.r.l. unipersonale (rappresentata da R.B. PASQUALI), al prezzo di € 3.819.934,40 oltre
IVA – con un utilizzo dei suddetti ingiustificati prelievi per non meno di € 1.097.977,47 (10.10.2008);
cessione di ramo di azienda costituito da contratto di leasing n. M0015348 sottoscritto con la BNP
Paribas S.p.A. in data 2 maggio 2006, avente ad oggetto il diritto di utilizzo dell’edificio sito in Roma,
Largo del Porto di Roma (dal n. 1 al n. 6) – a fronte del quale la A.T.I. S.p.a. aveva già versato canoni di
locazione finanziaria per € 900.317,00 (€563.000,00 quale rnaxi rata iniziale e n. 27 rate dal € 33.345,00
ciascuna) -, da un dipendente, nonché da arredi ed attrezzature, avvenuta in data 16 luglio 2010,
dall’attuale fallita (legalmente rappresentata da T.G.) in favore della Porto di Roma
Immobiliare Sr.!. unipersonale (legalmente rappresentata da SODANO Edoardo), al prezzo di euro
532.351,61 – con un utilizzo dei suddetti ingiustificati prelievi per non meno di € 361.513,33.
Per il residuo (fino a concorrenza dei 7.000.000,00 citati), la distrazione avveniva mediante prelievo di
somme in favore del Baiini, senza (dimostrazione del) reimpiego di dette somme per l’acquisto di cespiti.
B.3) K.K., R.B., PROTEO Vittorio, FARDELLI Franco, T.G.:
negli esercizi finanziari dal 2007 al 2010, distraevano dal patrimonio della società fallita la somma di
complessivi € 7.212.187,29, mediante prelievi di risorse finanziarie in favore del sig. SALINI Mauro
giustificati mediante la mera compensazione del credito fittizio vantato dal SALINI verso la fallita,
precostituito secondo le modalità descritte al capo B.2).
Nello specifico, i citati € 7.212.187,29 venivano determinati dalla differenza fra il saldo, pari ad €
28.212.187,29, del conto di mastro 730201 “Finanz.socio M. K.K. tasso 0” al 31.12.2006 e la somma di
€ 21.000.000,00 costituita dall’accollo avvenuto nel 2005 da parte del K.K. pari ad € 18.000.000,00 ed
€ 3.000.000,00 utilizzati a parziale copertura, di fatto meramente contabile , di perdite d’esercizio
registrate nel 2009 dalla A.T.I..
B.4) K.K. e R.B.
nel corso del 2007 effettuavano le seguenti operazioni distrattive in danno della società fallita:
privavano la A.T.I. S.r.l. di un introito di risorse nel patrimonio aziendale, per un importo stimabile, allo
stato, in € 464.000,00, mediante sottovalutazione del valore/prezzo di cessione dell’unità immobiliare
adibita a civile abitazione, sita in Roma, via Bocche di Bonifacio n. 4, ceduta con atto del 22 ottobre 2007,
dalla A.T.I. S.p.A., in persona del Consigliere Delegato, R.B. Pasquali, alla Brick Reai Estate S.r.l., in
persona dell’Amministratore Unico Italo Arturo Muci, società di fatto di proprietà di K.K..
La suddetta cessione avveniva ad un prezzo di € 1.000.000,00, economicamente non ragionevole in
quanto di pochissimo superiore al mero prezzo di acquisto del bene, lasciando a carico della A.T.I. S.r.l.
oltre curo 464.000 di ulteriori costi di ristrutturazione (calcolati quali differenza fra il “valore contabile di
costo” dell’immobile, di circa complessivi euro 1.464.000,00 registrato dalla A.T.I. S.p.a., ed il
prezzo/ricavo di vendita, di curo 1.000.000,00).
nell’anno finanziario 2007, trasferivano in assenza di contropartita economica, la proprietà superficiaria
dei beni presenti nel Porto Turistico di Roma, il diritto di utilizzo su alcuni dei suddetti beni, nonché il
diritto alle ulteriori realizzazioni e allo sfruttamento potenziale delle stesse, mediante voltura della
concessione demaniale in favore della Porto Turistico di Roma S.r.l., soggetto “terzo” rispetto alla fallita,
ma riconducibile, in quanto socio unico, a K.K., “dominus” ed amministratore “di fatto” della
A.T.I. S.r.l. alla data dei fatti in parola e comunque fino al fallimento. Pertanto, con la citata voltura, la
A.T.I. S.p.a. ha subito un considerevole danno economico conseguente al mancato sfruttamento dei diritti
di utilizzo di beni da realizzarsi ex novo (sulla base di una concessione demaniale concernente lavori di
ampliamento del Porto Turistico di Roma, rilasciata nel mese di agosto 2013, ma richiesta anni addietro)
nonché, nell’immediato, dell’estensione dei suddetti diritti per ulteriori 18 anni sui beni già esistenti, dalla

K.K., in qualità di Pres. CdA dal 30.03.1998 al 18.01.2008, di amministratore “di
fatto”ed effettivo “dominus” della A.T.I. S.r.l. fino alla data di fallimento (dichiarato in data 17.04.2013 dal
Tribunale di Roma), di socio unico, dal 21 giugno 2006, della Porto Turistico di Roma Sri., di socio unico
sin dalla costituzione, avvenuta il 10 ottobre 2007, della Porto di Roma Immobiliare
S.r.l. unipersonale, nonché di effettivo proprietario della Brick Reai Estate S.r.l. unipersonale, di socio di
assoluta maggioranza della Casal Sbarretti Sr.!., dalla costituzione avvenuta in data 06.12.2007 al
15.09 .2014;
T.G., in qualità di Amministratore Unico dal 27.05.2010 alla data di fallimento (dichiarato in
data 17.04.2013 dal Tribunale di Roma) della A.T.I. S.r.l., di amministratore, dal 09.02.2009 al
07.10.2009, della Casal Sbarretti S.r.l.:
C) in ordine al delitto previsto e punito dall’articolo n. 110 c.p. e n. 216, primo comma, n. 2) così come
richiamato dall’articolo 223, comma primo, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n° 267, perché, in concorso
tra loro, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ovvero di arrecare a sé od altri un ingiusto profitto,
sottraevano o distruggevano le scritture contabili con riguardo al periodo dal 1° gennaio 2002 al 1°
gennaio 2007, omettendo di consegnarle agli organi della procedura.
Nello specifico, le evidenze degli accertamenti fiscali iniziati nel 2007 e condotti dal II Gruppo della
Guardia di Finanza di Ostia con riguardo agli anni d’imposta dal 2002 al 2007 e conclusi in data
27.01.2009, nonché i riscontri emersi nel corso delle complessive indagini circa la sussistenza di
un’attività aziendale operativa per gli anni in questione e la relativa redazione di bilanci periodici di
esercizio, dimostravano la sussistenza delle scritture contabili per gli esercizi in parola.
Reato commesso in Roma alla data del fallimento della “ATI s.r.l.”, dichiarato dal Tribunale di Roma in
data 17.04.2013.
Con l’aggravante di aver commesso (Capi B e C) più fatti di bancarotta (art. 219, secondo comma, n. 1),
R.D. 267/42).
K.K., in qualità di Pres. CdA dal 30.03.1998 al 18.01.2008, di amministratore “di fatto” ed
effettivo “dominus” della A.T.I. S.r.l. fino alla data di fallimento (dichiarato in data 17.04.2013 dal
Tribunale di Roma), di socio unico, dal 21 giugno 2006, della Porto Turistico di Roma S.r.l., di socio unico
sin dalla costituzione, avvenuta il 10 ottobre 2007, della Porto di Roma Immobiliare S.r.l. unipersonale,
nonché di effettivo proprietario della Brick Reai Estate S.r.l. unipersonale, di socio di assoluta

6

cui vendita gli stessi indagati stimavano di poter incassare € 55.288.798.00.
B.5) SALINI Mauro, PROTEO Vittorio e R.B.:
in data 22 ottobre 2008, in concorso tra loro, privavano la A.T.I. S.r.l. di un introito di risorse nel
patrimonio aziendale per un importo stimabile, allo stato, in non meno di € 416.000,00 mediante
sottovalutazione del valore/prezzo di cessione (stabilito in misura pari a curo 100.000,00) dell’intero
capitale sociale della partecipata A.T.I. Gestione Immobili S.r.l. (oggi Immobilgest 2010 S.r.l.), dalla fallita
a favore della Porto di Roma Immobiliare S.r.l. unipersonale (società sin dalla sua costituzione del 10
ottobre 2007, riferibile all’unico socio il sig. SALINI Mauro), rispetto al reale “valore economico” di mercato
della partecipata (il patrimonio netto da bilancio di esercizio al 31.12.2008, ammonta ad euro
516.915,00).
Tale attività negoziale ha nei fatti concretizzato la “fuoriuscita” dal patrimonio della fallita di un asset
avente prospettive “certe” di operatività e di verosimile redditività (e dunque di plusvalore latente, in
relazione ad un contratto preliminare di affitto di azienda con TAMOIL Italia S.p.A., già stipulato a valori
economicamente non ragionevoli e a beneficio di un consapevole soggetto individuato come “dominus”
della stessa fallita.
B.6) K.K., FARDELLI Franco e T.G.:
il 21.01.2009, trasferivano senza contropartita economica alla Casal Sbarretti Sr.!., soggetto economico
“terzo” rispetto alla A.T.I. ma riconducibile al K.K., un contratto di locazione finanziaria del
valore di € 603.888,10 + IVA concernente l’utilizzo di un fondo rustico di mq 97.766 con sovrastante
fabbricato rurale. In ossequio del predetto contratto la fallita, all’atto del trasferimento gratuito aveva già
corrisposto alla società di leasing un corrispettivo di € 227.486,50 + IVA, comportandole un danno
patrimoniale per il corrispondente importo.
B.7) K.K. e T.G.:
nel maggio 2010 distraevano dal patrimonio della società fallita la somma di € 2.800.000,00 mediante
prelievi dal conto corrente n. 10978/8 acceso presso Banca dell’Etruria ed intestato alla A.T.I. S.r.l.,
a favore di conti correnti personali del “terzo finanziatore” SALINI Mauro, cointestati alla madre
Oretta DI LORETO. La citata somma di denaro costituiva il rimborso di un “credito” derivante da un
finanziamento pari ad € 10.000.000,00 a favore della C.N.R. Immobiliare (controllata della A.T.I. S.p.a.)
erogato dal SALINI Mauro con risorse finanziarie distratte dalla A.T.I. S.p.a. mediante la mera
compensazione del credito inesistente vantato dal SALINI verso la fallita, precostituito secondo le
modalità descritte ai capi A) e B.2).
Reati commessi in Roma alla data del fallimento della “ATI s.r.l.”, dichiarato dal Tribunale di Roma in
data 17.04.2013.

– DI LORETO Oretta, in qualità di cointestataria con SALINI Mauro, dei conti correnti sui cui sono
confluiti le somme di denaro oggetto di distrazione di cui ai capi di imputazione B.1.) e B.7);
E) in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv., 648-bis c.p. perché, anche in tempi diversi, senza
avere concorso nel reato presupposto (bancarotta fraudolenta per distrazione), con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, compiva attività atte ad ostacolare
l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi distratti da K.K.. Ed infatti:
negli esercizi finanziari 2002 e 2003. come evinto dalla segnalazione operazioni sospette n. 08504359,
riportata nella C.N.R. n. 162053/14 dell’8 aprile 2013, versava sul conto corrente personale (n. 628.95
acceso presso TAg. n. 7 di Roma della Banca Popolare di Lodi) assegni circolari, per complessivi
€551.000,00, emessi dalla A.T.I. S.p.a. a beneficio della Immobiliare Due Macelli S.r.l., a fronte di
fatture per operazioni inesistenti da queste emesse nell’annualità 2002. Reato commesso in Roma
nelle annualità 2002 e 2003 [reati prescritti, indicati al solo fine di rappresentare complessivamente la
condotta dell’indagata)
dall’esame dei conti correnti bancari intestati alla fallita ed alle società riconducibili a K.K. si
evidenziavano fuoriuscite di liquidità dal conto corrente n. 10978/8 acceso presso Banca dell’Etruria,
intestato alla fallita, per complessivi € 2.800.000,00 a favore del sig. K.K. e/o della di lui madre
Oretta DI LORETO, quale cointestataria dei conti correnti sotto indicati:
euro 2.100.000,00, al conto corrente n. 17066.39 acceso presso l’Ag. n. 24 della Banca Monte dei Paschi
di Siena;
euro 300.000,00, al conto corrente n. 27600 acceso presso la Unicredit S.p.A.;
euro 400.000,00, al conto corrente n. 91169 acceso presso la Banca Etruria, filiale di Ostia;
Dai suddetti conti, i citati importi venivano dispersi attraverso l’emissione di numerosi assegni bancari e
circolari, nonché distribuiti ad altre società riconducibili a K.K., con causale “finanziamento soci” ,
anche per consentire loro di effettuare investimenti.
In particolare, del suddetto importo, € 550.000,00, con causale “finanziamento soci”, sono confluiti nella
Porto Turistico di Roma S.r.l., legalmente amministrata da AMICUCCI Massimo:
euro 250.000,00, provenienti dal suddetto conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena;
euro 100.000,00, provenienti dal suddetto conto corrente acceso presso la Unicredit S.p.a.;- euro
200.000,00, provenienti dal suddetto conto corrente acceso presso la Unicredit S.p.a.; Reato commesso in
Roma dal 14.05.2010.
H.P., in qualità di socio fiduciante di maggioranza della Brick Reai Estate S.r.l. (98%) e
prestanome di SALINI Mauro nella titolarità delle relative quote sociali, nonché amministratore della

7

maggioranza della Casal Sbarretti Sr.!., dalla costituzione avvenuta in data
al 15.09.2014;
R.B., in qualità di Consigliere del CdA dal 30.03.1998 al 18.01.2008, di Amministratore
Delegato dal 26.09.2005 al 18.01.2008 e di Amministratore Unico dal al 29.09.2008 della A.T.I, S.r.I., di
Amministratore Unico della CNR Immobiliare S.r.1 dal 3.07.2007 al 5.11.2008, di Amministratore Unico
dal 10.10.2007 al 5.11.2008 della Porto di Roma Immobiliare S.r.l. unipersonale, nonché di
Amministratore Unico della Porto Turistico di Roma dal 15.12.2004 al 3.12.2007:
D)in ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 223 comma 2 n. 2) R.D. 267/1942, perché, in
concorso tra loro e nelle qualifiche dianzi descritte, ponevano in essere un’operazione dolosa consistita
nell’anomalo utilizzo di una parte delle somme di denaro erogate alla A.T.I. S.p.A. dalla Hypo Reai Estate
Bank International AG (oggi Deutsche Pfandbriefbank AG) in virtù del contratto di finanziamento per oltre
€ 28.000.000,00 stipulato in data 26 luglio 2007 tra il predetto istituto bancario e la CNR Immobiliare
S.r.l..
Nello specifico, la conditio sine qua non per l’erogazione del finanziamento consisteva nella preesistenza
della somma di € 10.000.000,00 su un apposito conto corrente “equity” intestato alla CNR Immobiliare
S.r.l. e assicurata da capitali “propri” conferiti dallo stesso K.K. o dalla fallita A.T.I. Sr.!., allo scopo
intervenuti nella stipula del predetto contratto di finanziamento.
In particolare, la predetta somma di € 10.000.000,00 veniva assicurata dal K.K. con risorse
finanziarie facenti parte del finanziamento stesso in quanto prelevate dalle casse della A.T.I. S.p.a. in
concomitanza dell’erogazione e giustificato quale rimborso del credito fittizio maturato fraudolentemente
con le modalità descritte ai capi A) e B.2).
In altri termini procedevano ad una dolosa operazione di fittizio apporto di capitali propri da parte di
K.K., in realtà effettuato mediante risorse “distratte” dalla stessa A.T.I. S.r.l., la quale ha inciso quale “minore apporto” nella gestione aziendale del “gruppo” (A.T.I. / C.N.R. Immobiliare) di risorse liquide
per 10.0000.000 di euro – sulla già compromessa situazione finanziaria della A.T.I. S.r.l. (in latente
insolvenza, a valle dell’accertamento fiscale subito per gli esercizi precedenti), concorrendo a cagionare il
fallimento della A.T.I. S.r.l..
Reato commesso in Roma alla data del fallimento della “ATI s.r.l.”, dichiarato dal Tribunale di Roma in
data 17.04.2013.

Yokot L.t.d., società di diritto inglese, a far data dal 31.10.2007,

esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, senza avere concorso nel reato
presupposto, nella qualifica dianzi descritta nonché di avvocato e appartenente allo studio legale
H.P. di cui fa parte anche il fratello Daniele (quest’ultimo difensore civilista di fiducia di K.K.
Mauro) e conseguentemente consapevole della realtà finanziaria riconducibile alle attività economiche di
K.K., assumeva, con lo schermo della società fiduciaria Servizio Italia S.p.a., la titolarità del
98% delle quote sociali della Brick Reai Estate S.r.l., soggetto giuridico appositamente costituito per
acquistare (per atto a rogito del notaio Marina Fanfani) un prestigioso immobile adibito a civile abitazione
ed utilizzato da K.K., sito in Roma, via delle Bocche di Bonifacio n. 4 (foglio 1089, part. 147,
sub.7), ceduto dalla A.T.I. S.p.a. con le modalità di cui ai capi B.2) ed B.4). In tale veste, Sergio
H.P. incassava sul proprio conto corrente un assegno circolare di €500.000,00
tratto da un conto personale di K.K., alimentato da risorse finanziarie sottratte
fraudolentemente alla A.T.I. S.p.a. mediante la compensazione di crediti inesistenti precostituiti secondo
le modalità descritte ai capi A) e B.2).
Detto importo veniva, da Sergio H.P. trasferito mediante la disposizione di un bonifico bancario
di € 100.000,00 a beneficio del notaio Marina Fanfani, rogante dell’atto di compravendita, ed un bonifico
di € 400.000,00 a beneficio della Brick Real Estate S.r.l., quest’ultimo con causale “bonifico a vostro
favore da H.P. per finanz. Soci acquisto immobile”, in modo da ostacolare l’identificazione
della provenienza delittuosa.
Reato commesso in Roma a partire dal 22.10.2007, data di incasso dell’assegno circolare, ad oggi,
permanendo nella carica di socio fiduciante della Brick Real Estate S.r.l.
H.P., in qualità di socio fiduciante di maggioranza della Brick Real Estate S.r.l. (98%) e
prestanome di K.K. nella titolarità delle relative quote sociali, nonché amministratore della
Yokot L.t.d., società di diritto inglese, a far data dal 31.10.2007;
SIMI Guido, in qualità di consulente della Yokot L.t.d. e procuratore speciale della medesima nel contratto
di compravendita di imbarcazione stipulato in data 02.04.2009fra la società di diritto francese Chantier
Catana S.a.s., la Fineco leasing S.p.a. e la stessa Yokot L.t.d..
G)in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv., 110, 648-bis c.p. perché in concorso tra loro, anche in
tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, senza avere concorso nel reato
presupposto, nelle rispettive vesti, il primo, di avvocato e appartenente allo studio legale H.P. (di
cui fa parte anche il fratello Daniele, difensore civilista di fiducia di K.K.), e, il secondo, di vice
direttore del Porto Turistico di Ostia, pertanto consapevoli della situazione finanziaria riconducibile al
complesso di aziende facenti capo al K.K., sostituivano risorse finanziarie da quest’ultimo sottratte
fraudolentemente alla A.T.I. S.p.a. e successivamente affidate a Sergio H.P..
In particolare, H.P. assumeva, in data 31.10.2007, la carica di amministratore della
Yokot Ltd, società di diritto inglese, costituita al solo fine di procedere all’acquisizione in locazione
finanziaria di un’imbarcazione da diporto del valore di € 2.200.000,00, ricevendo da K.K. risorse
finanziarie (provenienti dai conti correnti a questi intestati e/o cointestati a DI LORETO Oretta), parte
consistente delle quali di accertata provenienza illecita, per non meno di € 681.050,00. Tale somma
veniva fatta transitare sul conto corrente personale del H.P. e successivamente utilizzata
per il pagamento dei canoni di locazione dovuti alla Fineco Leasing S.p.a., società locatrice
dell’imbarcazione.
La condotta delittuosa conosceva un ulteriore perfezionamento con il subentro alla Yokot Ltd nel
contratto di locazione, in data 15.03.2013, della Porto Turistico di Roma S.r.l., società di totale proprietà
di K.K., così da rendere ancor più difficoltosa la riconducibilità dell’imbarcazione alla condotta
illecita di quest’ultimo, il quale ne è risultato essere l’effettivo utilizzatore.
Reato commesso in Roma dal 31.10.2007, giorno di costituzione della Yokot L.t.d. al 15.03.2013, data di
subentro della Porto Turistico di Roma S.r.l..
AMICUCCI Massimo, in qualità di amministratore unico della Porto Turistico di Roma S.r.l. dal
30.03.2009 alla data odierna, di dipendente della A.T.I. S.r.l. dal 1998 al 2007, amministratore unico
della Hotel Porto di Roma S.r.l. dal 14.11.2008 al 02.02.2009, della Gestione Servizi Porto di Roma S.r.l.,
dal 14.01.2008 al 09.11.2009, della Brick Real Estate S.r.I., dal 20.06.2012 ad oggi, della Cantieri Navali
del Tirreno dal 20.06.2012 ad oggi e della Porto Turistico di Roma 1 S.r.l., dal 19.11.2012 ad oggi;
H)
in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv., 648-bis c.p. perché, anche in tempi diversi ed in
esecuzione del medesimo disegno criminoso, senza avere concorso nel reato presupposto, pienamente
consapevole della realtà finanziaria concernente il sistema di aziende riconducibili a K.K.,
incassava n. 3 assegni bancari, per complessivi € 28.599,00, tratti da un conto corrente bancario della
Banca Monte dei Paschi di Siena, cointestato a DI LORETO Oretta e allo stesso K.K., sul quale erano
state fatte confluire risorse finanziarie da quest’ultimo fraudolentemente sottratte alla A.T.I. S.p.a., con le
modalità di cui al capo B.7), e ne sostituiva l’importo attraverso il pagamento di canoni di locazione

8

F) in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv., 648-bis c.p. perché con più azioni od omissioni

AMICUCCI Massimo, in qualità di amministratore unico della Porto Turistico di Roma S.r.l. dal
30.03.2009 alla data odierna, di dipendente della A.T.I. S.r.l. dal 1998 al 2007, di amministratore unico
della Hotel Porto di Roma S.r.l. dal 14.11.2008 al 02.02.2009, della Gestione Servizi Porto di Roma S.r.l.
dal 14.01.2008 al 09.11.2009, della Brick Reai Estate S.r.l. dal 20.06.2012 ad oggi, della Cantieri Navali
del Tirreno dal 20.06.2012 ad oggi e della Porto Turistico di Roma 1 S.r.l., dal 19.11.2012 ad oggi;
I)
in ordine al delitto previsto e punito dagli art. 81 cv e 648-ter c.p. perché, organico
all’associazione, nelle qualifiche dianzi descritte – che lo hanno reso pienamente consapevole delle
dinamiche finanziarie delle aziende riconducibili a K.K. -, non avendo concorso nel reato
presupposto impiegava nelle attività economiche della Porto Turistico di Roma S.r.l., anche in tempi
diversi, risorse monetarie, in misura non inferiore ad € 550.000,00, finanziate dal socio SALINI Mauro e
da questi distratte, con le modalità descritte al capo B.7), dal patrimonio della società fallita.
Reato commesso in Roma dal 09.06.2010;
– K.K., in qualità di Pres. Cd A dal 30.03.1998 al 18.01.2008, di amministratore “di fatto” ed
effettivo “dominus” della A. T.1. S.r.l. fino alla data di fallimento (dichiarato in data 17.04.2013 dal
Tribunale di Roma), di socio unico, dal 21 giugno 2006, della Porto Turistico di Roma S.r.l., di socio unico
sin dalla costituzione, avvenuta il 10 ottobre 2007, della Porto di Roma Immobiliare Sr.!. unipersonale,
nonché di effettivo proprietario della Brick Reai Estate S.r.l. unipersonale, di socio di assoluta
maggioranza della Casal Sbarretti S.r.l., dalla costituzione avvenuta in data 06.12.2007 al 15.09.2014;
L) in ordine al delitto previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 81 cpv. e 12-quinquies, comma
1 della Legge n. 356/1992, in quanto, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno
criminoso, nelle qualità sopra delineate, ha attribuito fittiziamente:
1.alla Brick Real Estate S.r.l. la titolarità dell’immobile sito in Roma, via delle Bocche di Bonifacio n. 4
(foglio 1089, part. 147, sub.7), in cui ha stabilito la propria dimora. A tal fine affidava al socio fiduciante
di assoluta maggioranza della società, H.P., risorse finanziarie per € 500.000,00 frutto del
reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ai danni della A.T.I. S.p.a., al fine di consentire
successivamente alla Brick Real Estate Sr.!. il pagamento delle rate del mutuo connesso all’acquisto
dell’immobile, agevolando la commissione del reato di cui all’art. 648 bis c.p. in capo allo stesso
H.P., descritta al capo F). Reato commesso in Roma a partire dal 19.09.2007, data di
costituzione della Brick Real Estate S.r.l. ad oggi;
2. alla Yokot Ltd la titolarità del contratto di locazione finanziaria n. 250724 dell’11.01.2008 concernente
la conduzione in leasing di un’imbarcazione da diporto di cui è risultato l’effettivo utilizzatore. A tal fine,
affidava all’amministratore della Yokot Ltd, H.P., risorse finanziarie, parte consistente
delle quali di accertata provenienza illecita (in quanto frutto del reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione ai danni della A.T.I. S.p.a.) per non meno di €681.050,00 al fine di consentirgli il pagamento
dei canoni di leasing. Cosi facendo, agevolava la commissione del reato di cui all’art. 648 bis c.p. in capo
al H.P. e al SIMI Guido, descritta al capo G). La suddetta condotta illecita proseguiva con
il subentro, in data 15.03.2013, della Porto Turistico di Roma Sr.!. nel contratto di locazione, società
riconducibile al K.K., il quale forniva risorse finanziare per complessivi € 28.599,00 ad
AMICUCCI Massimo, amministratore della società, per il pagamento dei canoni di locazione finanziaria.
La predetta somma proveniva da un conto corrente cointestato a K.K. e Gretta DI LORETO, sui
cui sono confluite risorse finanziarie sottratte fraudolentemente alla A.T.I. S.p.a. secondo le modalità
descritte al capo B.7). Cosi facendo, ha agevolato la commissione del reato di cui all’art. 648 bis c.p. in
capo ad AMICUCCI Massimo descritta al capo H).Reato commesso in Roma dal 31.10.2007, giorno di
costituzione della Yokot L.t.d., ad oggi.

Propone ricorso il P.M. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo a
motivo:
a) la Violazione e la falsa applicazione dell’art.648 cod.pen. con riferimento all’art.416
cod.pen.
b) b) la violazione e falsa applicazione degli artt.648 ter cod.pen.,216 R.D. n.267/1942 e
646 cod.pen.
Il ricorso è fondato , il provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio al
Tribunale del riesame di Roma per nuovo esame.

9

finanziaria concernenti il contratto di leasing n. 250724 del 11.01.2008, in cui la Porto Turistico di Roma
S.r.l. era subentrata in data 15.03.2013.
Reato commesso in Roma dal 15.03.2013;

Come ha posto in rilievo anche il P.G. nella sua requisitoria, il Tribunale del riesame di
Roma, ha rigettato l’appello del P.M. in modo incoerente e del tutto avulso da ogni
logica argomentativa, perché ,dopo aver affermato che , con riguardo alla
contestazione di associazione per delinquere ascritta agli indagati

“…difetti … un

elemento costituito essenziale della contestata associazione: l’indeterminatezza del
programma criminoso e la finalizzazione del sodalizio alla consumazione di più reati… ”
subito dopo e nello stesso contesto discorsivo afferma che “…è lo stesso P.M., sia nel

ad affermare che il sodalizio criminoso era finalizzato alla spoliazione della fallita e.
pertanto ad un solo reato, sia pure attraverso plurime condotte di rilievo penale,
analiticamente descritte dal P.M. nella richiesta di misura cautelare e pacificamente e
fondatamente emerse dalle complesse indagini svolte dalla P.G….” .E’ di tutta evidenza
la incongruenza del giudizio che ,pur in presenza , nella ricostruzione della vicenda
fatta dall’appellante ,dell’indicazione di molteplici condotte illecite , legittimamente
individuate nei loro aspetti concreti, se non nella definizione normativa, come illeciti
fiscali, falsi bilancistici e falsi di altra natura, condotte truffaldine e decettive anche
con specifico riferimento all’intestazione formale dei beni distratti ,appropriazioni
indebite ,riciclaggio ,fatti di bancarotta distrattiva e documentale ed altro e della
ricostruzione, allo stato degli atti, della complessiva attività illecita posta in essere nel
volgere di un decennio, dagli indagati allo stato individuati, si limita a fare esclusivo
riferimento alla indicazione verbale riassuntiva , utilizzata dall’accusa, per cogliere il
senso plastico ed unitario di una condotta, senza velleità di pur auspicabile
precisione qualificativa, che si è devoluta nel tempo servendosi dello schema (e
schermo ) societario per conseguire l’illecito fraudolento arricchimento personale .
Né può attribuirsi alcun rilievo negativo al fatto che la pubblica accusa abbia
formulato in termini tecnici , specifiche e puntuali imputazioni , soltanto per taluni
degli illeciti ricostruiti facendo, per il resto ed allo stato della procedura, generico e
descrittivo riferimento alle singole condotte decettive ovvero appropriative che hanno
consentito la spoliazione del patrimonio della società A.T.I . La complessità della
vicenda giustifica ,allo stato, tale tipo di approccio all’esplicitazione del catalogo
dell’accusa ,che peraltro, ben emerge già dalla ricostruzione dei fatti ed in misura
adeguata alle esigenze della specifica fase processuale. Ciò che non risulta corretto, è
attribuire ,come fa il Tribunale valore esclusivo , ai fini della sussistenza
dell’associazione , alla realizzazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di
cui al capo B, tralasciando tutta la congerie di elementi qualificanti le altre ipotesi

10

I

capo d’incolpazione sia nella descrizione analitica della condotta associativa contestata,

delittuose così come emergono dalle risultanze dell’indagine e portate all’attenzione
del Tribunale perché ciò determina un giudizio limitato nei contenuti e fuorviante
nella motivazione.
A tal proposito è d’uopo ricordare che se il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione
di legge, in tale nozione devono comprendersi sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato

requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (SS.UU n. 25932 del 2008 Rv.
239692 ; SS.UU. n. 25933 del 2008 , Malgioglio, non massimata sul punto) e nel
caso in esame il difetto di motivazione da cui è affetto il provvedimento impugnato
integra gli estremi della violazione di legge perché il giudizio si è incentrato su una
prospettazione settoriale e incompleta della complessa realtà puntualmente
rappresentata dall’istante .
Ma la medesima sostanziale incongruenza argomentativa affligge il provvedimento
impugnato anche nella parte relativa all’ipotesi del riciclaggio, in cui afferma che
CC
. .

Quanto al H.P., si è già rilevato come egli, secondo la contestazione mossa dal

P.M., avrebbe ricevuto le somme illecitamente sottratte allA.T.I. srl, trasferendole alla
Brick Real Estate per l’acquisto dell’immobile di via Bocche di Bonifacio, dimora del
K.K., e per pagare i canoni di locazione finanziaria di un’imbarcazione lussuosa, di
fatto in uso al K.K.; del tutto simili le contestazioni mosse agli altri appellati (con
riferimento a diverso oggetto, consistito in somme sottratte alla fallendo. E pertanto
evidente che gli indagati, mediante tali condotte, contribuivano con il dominus dellA.T.I.
srl (ossia K.K.) a sottrarre risorse alla società, ossia concorrevano con il predetto,
beneficiario finale dell’operazione, nella illecita distrazione di somme e altre utilità della
A.T.I. srl, e dunque nella consumazione delle condotte tipiche del reato di bancarotta,
prima che quest’ultimo fosse consumato
Come viene correttamente posto in luce nella contestazione le somme riciclate (perché
di riciclaggio si tratta a tutti gli effetti) sono state illecitamente sottratte alla società
fraudolentemente e la sottrazione illecita è di per sè reato presupposto del riciclaggio.
Il riferimento alla “società faflenda” è frutto del travisamento ,fatto dal Tribunale,
della situazione concreta devoluta al suo giudizio. La condotta illecita che costituisce
reato presupposto, puntualmente delineata nell’imputazione specifica di riciclaggio
sub F) che interessa il H.P. , riguarda l’incasso di un assegno circolare di €

11

ti

argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei

500.000,00 ,tratto da un conto personale di K.K., alimentato da risorse
finanziarie sottratte fraudolentemente alla A.T.I. SpA mediante compensazione di
crediti inesistenti. In altri termini è la condotta decettiva di drenare soldi alla società
mediante illusorie compensazioni di crediti inesistenti ( fattispecie che in linea di
massima corrisponde, quantomeno e allo stato„ allo schema della truffa, nell’attesa
che maturino i tempi delle indagini e sia consentito all’accusa di formulare le
doverose particolareggiate imputazioni )che il Tribunale deve tener presente per
progressione criminosa all’esame, era ancora di là da venire ( il riciclaggio è del 2007 e
la bancarotta del 2013) e che del tutto erroneamente è stata individuata dal Tribunale
come reato presupposto del riciclaggio. Ne consegue che nessun concorso nel reato
presupposto, correttamente individuato, può ascriversi al H.P., diversamente
dal riciclaggio . Nè convince l’affermazione, contenuta a pag. 8 del provvedimento
impugnato, che la bancarotta era l’unico delitto presupposto contestabile . La natura
truffaldina dell’acquisizione delle disponibilità della società, in seguito dichiarata
fallita, concorre con il reato di bancarotta fraudolenta sia perché l’obiettività giuridica
delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perché l'”iter criminis” della truffa si
esaurisce con l’acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto
dell’imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale
le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un’azione
distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il
fallimento. La diversità, tanto del bene protetto, quanto della condotta e dell’evento
delineati dalle rispettive norme incriminatrici, esclude che tra esse possa configurarsi
un’ipotesi di concorso apparente. ( 11711 del 1997 rv 209270 ;n.39610 del 2010 rv
248652).
Alla luce dei principi su richiamati il provvedimento impugnato deve essere annullato
con rinvio al Tribunale del riesame di Roma perché, attenendosi ai rilievi su enunciati
,proceda a nuovo esame dell’appello del P.M..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame.
Così d
Il Con

n Ro a, camera di consiglio del 07 aprile 2016
nsore

Il Presidente
D. G

individuare il reato presupposto del riciclaggio e non certo la bancarotta , che, nella

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA