Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29894 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29894 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Iannone Sergio, nato a Cosenza il 20/6/1963

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in data
15/6/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
della sentenza per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/6/2012, la Corte di appello di Roma, in riforma della
pronuncia emessa dal locale Tribunale il 15/7/2009, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Sergio Iannone quanto alle condotte contestate fino al
giugno 2004 e, con riferimento alle residue, rideterminava la pena in un mese di
reclusione ed 80 euro di multa; allo stesso – nella qualità di legale
rappresentante della “Figi s.r.l. ” – era ascritto il reato di cui agli artt. 81 cpv.

Data Udienza: 21/05/2015

cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso di versare
all’I.n.p.s. le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei
dipendenti.
2. Propone ricorso per cassazione lo Iannone, a mezzo del proprio difensore,
deducendo due motivi:
– violazione dell’art. 2, comma 1-bis, cit.. La Corte di appello non si sarebbe
espressa sulla doglianza relativa all’elemento soggettivo del reato, redigendo una

del “non poteva non sapere”;
– violazione dell’art. 2, I. n. 638 del 1983. La Corte, pur affermando che la
violazione avrebbe avuto una consistenza contenuta, avrebbe egualmente
confermato il giudizio di penale responsabilità, in contrasto con il principio di
offensività. Ed invero, la condotta ascritta non avrebbe prodotto alcuna lesività in
concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo, osserva la Corte che – contrariamente
all’assunto del ricorrente – la sentenza ha affrontato la doglianza relativa
all’elemento soggettivo del reato, redigendo al riguardo una motivazione logica,
congrua ed immune di censura. Ed invero, a fronte della tesi per cui lo Iannone
non avrebbe mai gestito i profili previdenziali della società, affidati ad un
commercialista (al pari, invero, degli altri, rivendicando a sé una carica
meramente formale), la Corte di merito ha affermato che lo stesso, in realtà,
«era necessariamente consapevole degli oneri connessi all’assunzione della
qualità di amministratore della società, e comunque nell’avviso
(dell’accertamento, n.d.e.) era posto a conoscenza del fatto che, qualora non si
ritenesse responsabile di quanto contestato, era invitato a “comunicare le
generalità complete ed il domicilio del titolare/legale rappresentante penalmente
responsabile (iniziativa che si è ben guardato dal prendere)”». Orbene, in tal
modo la sentenza ha ribadito il costante indirizzo di legittimità secondo il quale
risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali l’amministratore di una società che operi quale mero prestanome di
altri soggetti, che abbiano agito quali amministratori di fatto, in quanto
l’accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo
sulla corretta gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto comporta
responsabilità a titolo di dolo generico, nell’ipotesi di accertata consapevolezza

2

motivazione del tutto apparente e, soprattutto, fondata sul canone psicologico

che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a
titolo di dolo eventuale, in caso di semplice accettazione del rischio che questi si
verifichino (per tutte, Sez. 3, n. 7770 del 5/12/2013, Todesco, Rv. 258850; Sez.
3, n. 14432 del 19/9/2013, Cariminati, Rv. 258689).
Non già, quindi, il “non poteva non sapere” richiamato dal ricorrente, ma un
preciso dovere di diligenza connesso all’assunzione della carica; come
correttamente evidenziato dalla Corte di merito al riguardo.
4. Anche il secondo motivo è palesemente infondato.

afferma che “la punibilità è (altresì) esclusa quando, per la inidoneità dell’azione
o per l’inesistenza dell’oggetto, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”; il
cd. reato impossibile, quindi, nel caso di specie per inidoneità dell’azione, invero
ravvisabile soltanto quando la sua incapacità a condurre all’evento sia assoluta,
intrinseca ed originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da
compiersi risalendo al momento iniziale di essa (per tutte, Sez. 2, n. 7630 del
14/1/2004, Argenta, Rv. 228557).
Quel che, all’evidenza, non è possibile riconoscere nel caso di specie, atteso
che la condotta di reato è stata accertata dalla sentenza come perfezionata in
tutti i suoi elementi costituitivi, oggettivi (alla luce dei modelli DM 10 presentati
dalla società) e soggettivi, come tali idonei ad escludere in radice la fattispecie di
cui all’art. 49, comma 2, cod. pen. come sopra delineata; ipotesi, peraltro,
giammai prospettata in sede di appello e, pertanto, non proponibile innanzi a
questa Corte.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00.

3

L’art. 49, comma 2, cod. pen., indicato dallo Iannone nel presente gravame,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2015

Il Presidente

sigliere estensore

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