Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29893 del 25/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29893 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Sfirri Vincenzo n. il 17.9.1980
avverso la sentenza n. 3337/2010 pronunciata dalla Corte d’appello
di L’Aquila il 15.2.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 25.6.2013 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F.M. Iacoviello,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per lo Sfizri, gli avv.ti T. Codagnone e A. Pasquini del foro di
Lanciano che hanno concluso per raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 25/06/2013

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Ritenuto in fatto
– Con sentenza resa in data 15.2.2012, la corte d’appello di
L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza in data 31.3.2010 con
la quale il tribunale di Lanciano ha condannato Vincenzo Sfirri alla
pena di dieci anni di reclusione, euro 2.000,00 di ammenda ed euro
200,00 a titolo di sanzioni pecuniarie per gli illeciti amministrativi
contestati, in relazione ai reati di omicidio colposo commesso, ai
danni di Angelo Marcucci, alla guida del proprio autoveicolo in stato
di ebbrezza alcolica, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, oltre agli ulteriori reati di omissione di soccorso stradale e di
calunnia aggravata e alle violazioni amministrative di cui agli articoli
141 e 143 c.d.s., con la condanna al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili costituite.
Con la sentenza d’appello, la corte aquilana, riconosciuto il ricorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate
aggravanti, ha rideterminando la pena in relazione ai reati di omicidio colposo e di calunnia, oltre all’assoluzione dell’imputato dal reato
di omissione di soccorso stradale per insussistenza del fatto, confermando, per il resto, la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della corte d’appello, a mezzo dei propri
difensori, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato in forza di
due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente si duole che la corte
d’appello abbia confermato la responsabilità dello Sfirri in relazione
al reato di guida in stato di ebbrezza sulla base delle sole dichiarazioni confessorie dell’imputato, senza procedere al compimento di alcuna verifica strumentale o all’indicazione di circostanze sintomatiche
idonee a giustificare il riconoscimento di un tasso alcolemico corrispondente a taluna delle ipotesi penalmente rilevanti ancora in vigore.
2.1. –

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza
d’appello per difetto di motivazione in relazione alla riconosciuta
equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti: valutazione espressa in assenza di qualsivoglia giustificazione al riguardo.
2.2. –

i.

Considerato in diritto
3.1 — 11 primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità (v. Casa., Sez. 4, n. 6889/2011, Rv. 232728; Casa., Sez. 4, n.
28787/2011, Rv. 230714), ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per
tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.d.s., con qualsiasi
mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente
dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato
il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre
ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale (v. altresì Casa., Sez. 4, n. 48026/2009, Rv. 243802; Cass., n.
18486/2009; Casa., Sez. 4, n. 48297/2008, Rv. 242392; Cass., Sez. 4,
n. 47378/2008, Rv. 242765).
Nel caso di specie, la corte distrettuale ha indicato, a fondamento dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, le dichiarazioni rilasciate dallo stesso imputato (che aveva ammesso di aver
assunto tre o quattro cocktail composti in parte di un liquore superaicolica) riscontrate dallo sbandamento dell’automobile dallo stesso
condotta in occasione della vicenda oggetto del giudizio.
Il ragionamento seguito dai giudici del merito, se appare tale
da lasciar ritenere verosimilmente sussistente il ricorso di una non
irrilevante condizione di ebbrezza dell’imputato, non appare tuttavia
in grado di attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che detta condizione di ebbrezza fosse tale da integrare la (sia pur) più lieve ipotesi
criminosa prevista dalla legge (art. 186, comma 2 lettera b), c.d.s.,
che prevede come penalmente rilevante il riscontro di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Il livello minimo previsto (0,3 g/1) come penalmente rilevante
dall’art. 186 c.d.s. vigente all’epoca del fatto (anteriore al luglio del
ano), è considerato, dall’attuale formulazione del medesimo articolo
186 c.d.s., penalmente irrilevante (cfr. l’art. 186, comma 2 lettera a),
ove non sia stata accertato il raggiungimento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Deve ritenersi, pertanto, che, nel caso di specie, non sia stata
raggiunta una prova idonea ad attestare, oltre ogni ragionevole dub-

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bio, che la condotta dell’imputato abbia integrato gli estremi sufficienti a ritenerne consumata la più lieve ipotesi criminosa ad oggi
prevista per legge.
Ne deriva il conseguente annullamento sul punto della sentenza impugnata, non essendo il fatto ascritto all’imputato più previsto
dalla legge come reato, con la conseguente eliminazione dell’aumento
di pena (pari a euro 2.000,00) di ammenda.
Dev’essere peraltro disposto il rinvio al giudice d’appello ai fini
della rideterminazione della durata della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, originariamente
inflitta anche per il reato de quo senza che fosse specificata
l’incidenza quantitativa corrispondente.
3.2. – Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La doglianza genericamente avanzata dal ricorrente, con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti contestate, non individua alcuna insufficienza o incongruità nello sviluppo logico della
motivazione dettata nella sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni di mero fatto o apprezzamenti di merito incensurabili
in questa sede.
Al riguardo, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze
aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l’obbligo
della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice che, come tale, non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione (Cass., sez. 2, n. 36265/2010.
Rv. 248535).
Non incorre, pertanto, nel vizio del difetto di motivazione la
sentenza che ometta di indicare i motivi per i quali il giudice d’appello abbia confermato il giudizio di equivalenza fra circostanze formulato dal giudice di primo grado, attesa la sufficienza della sola enunciazione dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti (cfr.
Cass., sez. I, n. 2668/2010, Rv. 249549), avendo peraltro, nella specie, la corte d’appello aquilana esplicitamente ricondotto l’esito del
giudizio di bilanciamento operato al ‘peso’ riconosciuto a ciascuna
delle circostanze poste in comparazione, così radicando la valutazio-

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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo C (art. 186 codice della strada), perché il fatto non è più previsto dalle legge come reato.
Rinvia alla Corte di Appello di Perugia in ordine alla durata
della sospensione della patente di guida.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.6.2013.

ne espressa al riscontro della specifica entità, sul piano della rilevanza penale, dei fatti sottoposti a giudizio.

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