Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29890 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29890 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Ballerino Salvatore, nato a Napoli il 04/02/1971,
avverso la sentenza del 18/11/2014 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;
udito il difensore, avv. Domenico Pennelli, che ha concluso associandosi alle
richieste del Procuratore generale, riportandosi ai motivi di ricorso e
chiedendone l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la
sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, che aveva

1

Data Udienza: 23/06/2016

.,

condannato l’imputato per i reati di ricettazione di capi di abbigliamento ed altra
merce contraffatta che egli deteneva per la vendita.
2. Ricorre in cassazione il Ballerino, a mezzo del suo difensore, deducendo:
1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la nullità della
notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello;
2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto la colpevolezza dell’imputato
senza alcun accertamento delle prescrizioni stabilite dall’art. 474, comma 3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Quanto al primo motivo, la notifica all’imputato del decreto di citazione per il
giudizio di appello, era avvenuta a mani del difensore di fiducia dell’imputato,
presente all’udienza di appello del 24.6.2014 e che ne prendeva atto, secondo
quanto precisato in ricorso.
Il verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso, dava contezza, dunque,
che la notifica al difensore fosse andata a buon fine.
Vero è che l’imputato aveva eletto domicilio presso la sua residenza e che la
notifica del decreto nei suoi confronti avrebbe dovuto essere colà effettuata.
Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal
Collegio, tale nullità, per la prima volta eccepita con i motivi di ricorso, deve
ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di
conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque,
priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria
speciale di cui all’art. 184 comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle
regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui
all’art. 180 cod. proc. pen. Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità in
quanto, tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore di fiducia e
l’imputato, la notificazione non era stata inidonea a determinare la effettiva
conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo ed il difensore comparso all’udienza
dibattimentale nulla aveva eccepito al riguardo (Sez. 4, n. 40066 del
17/09/2015, Bellucci, rv.264505; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, Di Giovanni,
rv.262822; Sez. 4, n. 15081 del 08/04/2010, Cusmano, rv. 247033).
2. In ordine al secondo motivo, il ricorrente si duole del mancato accertamento
da parte del giudice delle disposizioni contenute nell’art. 474, comma 3,
cod.pen..
Ma tale censura, che presuppone un accertamento di fatto non era stata
prospettata con i motivi di appello, saltando, quindi, la sede naturale ove la
2

cod.pen.

questione doveva essere posta e poteva essere approfondita (Sez.6 n.9478 del
10/11/2009, Amante).
3. Va, infine, sottolineato, in ragione delle conclusioni adottate dal Procuratore
generale, che il reato di ricettazione, il cui termine di prescrizione è decennale,
tenuto conto della proroga ex art. 161, comma 2, cod. proc. pen., non è ancora
prescritto alla data odierna.
Il reato di cui all’art. 474 cod. pen., commesso il 3.8.2007, si è prescritto in sette

secondo grado.
Per il che, trattandosi di prescrizione maturata successivamente alla
conclusione del giudizio di secondo grado, l’inammissibilità degli altri motivi
riverbera i suoi effetti anche sull’eccezione in esame, atteso che, secondo
costante giurisprudenza della Corte di cassazione, l’inammissibilità del ricorso
per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art.
129 cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di
prescrizione nelle more del procedimento di legittimità (sez.2, n.28848 del
08/05/2013, Ciaffoni; sez.4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni; Sez.U, n. 32
del 22/11/2000, De Luca).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.06.2016.
Sentenza a motivazione semplificata.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

ibv2

IN”P

Il Presidente
Piercannillo Davigo

anni e sei mesi, il 3.2.2015, successivamente all’emissione della sentenza di

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