Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29889 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29889 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DOVERE SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE FLORENTIS UMBERTO, N. IL 19/5/1949,
avverso la sentenza n. 1054/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce
del 4/4/2011;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla
statuizione concernente la subordinazione della sospensione condizionale della
pena al pagamento della provvisionale entro un termine anteriore al passaggio in
giudicato della decisione; rigetto nel resto;
udito l’avv. Paolo Spalluto, difensore delle parti civili, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha
parzialmente riformato quella pronunciata dal Tribunale di Lecce, sezione
distaccata di Campi Salentino, con la quale De Florentis Umberto era stato
condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione
condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale di C 50.000
disposta in
favore delle costituite parti civili, ed altresì condannato al
risarcimento dei danni in favore delle menzionate parti civili.
Data Udienza: 05/04/2013
Il giudice di secondo grado riconosceva all’imputato le attenuanti generiche
e riduceva la pena inflitta ad un anno di reclusione, eliminando le pene
accessorie dell’Interdizione dai pubblici uffici e dalla professione medica, ed
altresì indicando nel 30 giugno 2011 il termine entro il quale operare il
pagamento della provvisionale al quale era stata subordinata la sospensione
condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza appellata.
2. All’esito del giudizio di merito, l’imputato è stato giudicato responsabile
presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Campi Salentino, di diagnosticare
l’infarto acuto al miocardio in atto quando questi si presentò presso il Pronto
soccorso, e di conseguenza per aver omesso di richiedere la visita specialistica
cardiologica e/o l’immediato trasferimento del paziente presso l’unità di terapia
intensiva coronarica al fine di consentire una tempestiva adozione delle opzioni
terapeutiche.
In particolare, per il giudice di secondo grado, sulla scorta delle dichiarazioni
rese dal consulente tecnico del pubblico ministero dottor De Giorgi, cardiologo,
risulta accertato che il paziente al momento del suo accesso al Pronto soccorso
aveva un infarto del miocardio in atto. Infarto desumibile dal tracciato
elettrocardiografico eseguito in quel frangente e che presentava chiaramente i
segni della patologia, con ogni probabilità a carico del ramo intraventricolare
anteriore. Tale condizione non venne riconosciuta dal sanitario, tant’è che il
paziente venne dimesso; e morì circa trenta minuti più tardi, non appena giunto
a casa.
La Corte distrettuale ha precisato che quand’anche si volesse ritenere che il
sanitario del Pronto soccorso, in generale, non sia in grado di leggere
compiutamente il tracciato elettrocardiografico, ciò non potrebbe valere per il
caso che occupa, essendo il De Florentis sanitario di lunga e comprovata
esperienza; in ogni caso la strumentazione con la quale si era effettuato
l’elettrocardiogramma aveva formulato automaticamente un responso di infarto;
dal che veniva una sollecitazione al medico a sottoporre il paziente con l’urgenza
del caso alla visita dello specialista.
Pertanto l’imputato avrebbe dovuto inviare il paziente presso un reparto di
cardiologia attrezzato, sia perché evidente la sussistenza di un’anomalia
dell’apparato cardiorespiratorio, sia in ragione della non particolare esperienza in
materia.
Così identificata la condotta colposa del medico, la Corte territoriale ha
anche valutato la sua incidenza causale, ritenendo incontestabile e non
contestata la risolutività sia dell’eventuale intervento di angioplastica sia della
del decesso di Merico Salvatore, per aver omesso, in qualità di medico di turno
possibile somministrazione immediata di terapia trombolitica; di talché, con
affermazione fondata ancora su quanto evidenziato dal consulente tecnico del
pubblico ministero, il Collegio distrettuale ha concluso che l’evento non si
sarebbe verificato, per lo meno nell’immediato, ove fossero state percorse tali
vie.
Infatti, il giudice di secondo grado ha ritenuto che il tempo a disposizione
del sanitario per il trasferimento del paziente all’ospedale di Lecce sarebbe stato
sufficiente quanto meno ad allontanare significativamente nel tempo la morte del
arco temporale di circa 30 minuti dalla dimissione dall’ospedale, la Corte
territoriale ha rideterminato i termini temporali di riferimento. Mentre la difesa
aveva stimato il tempo utile per un intervento salvifico a partire dal momento in
cui era stato acquisito il risultato dell’esame volto alla ricerca dei valori dei
markers (enzimi), ad avviso del giudice di secondo grado il momento dal quale il
sanitario avrebbe potuto e dovuto inviare il paziente presso il nosocomio del
capoluogo salentino era da identificarsi in quello immediatamente successivo
all’effettuazione del primo elettrocardiogramma; ovvero due ore o comunque
almeno un ora e mezza prima del decesso del paziente. Infatti, ha ricordato il
Collegio territoriale, la ricerca degli enzimi si effettua quando la situazione risulti
equivoca per l’apparente normalità del tracciato elettrocardiografico e quindi vi
sia un quadro clinico poco significativo; mentre nel caso di specie non si sarebbe
dovuto procedere a tale ricerca poiché l’infarto era già in atto e vi era una
diagnosi elettrocardiografica chiara in tal senso.
Un periodo di un’ora e mezza era per la Corte salentina assolutamente
sufficiente a far giungere il paziente presso l’unità di emodinamica dell’ospedale
del capoluogo. Quanto alla terapia trombolitica, essa poteva essere effettuata
presso lo stesso ospedale di Campi e richiedeva limitatissimi tempi di esecuzione,
consistendo nella inoculazione in circolo di un farmaco idoneo sciogliere
l’eventuale formazione di trombi.
Per ciò che concerne, poi, la censura relativa alla subordinazione della
sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in un
termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essa veniva respinta
richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritiene
ammissibile l’apposizione di una simile condizione, facendo richiamo alla natura
immediatamente esecutiva della condanna al pagamento della provvisionale. La
Corte di Appello confermava quindi la decisione di primo grado relativamente a
tale statuizione e disponeva che il termine per il pagamento fosse prolungato al
30 giugno 2011.
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Merico. A fronte del rilievo difensivo, per il quale il decesso era intervenuto in un
3. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia
avv. Angelo Pallara.
3.1. Con un primo motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 589 e 40 cod.
pen., nonché vizio motivazionale. Ad avviso dell’esponente non ricorre alcuna
condotta colposa del sanitario, atteso che l’esito dell’elettrocardiogramma,
unitamente al risultato negativo degli esami enzimatici e alla circostanza per la
quale gli episodi algici del paziente erano regrediti dopo pochi minuti, davano
per tali ragioni l’esistenza di un infarto in corso. Tali argomentazioni non
sarebbero state prese in considerazione dalla sentenza impugnata, che invece ha
ritenuto di aderire, inspiegabilmente ed in maniera del tutto immotivata ed
illogica, alla rappresentazione dei fatti fornita dalla dottoressa Mendrano,
ancorché la ricostruzione dei fatti offerta da questa fosse stata smentita da altro
teste. Sotto diverso profilo si lamenta che la conferma della responsabilità del De
Florentis sia stata fatta senza esplicitare il percorso logico seguito per escludere
l’interferenza di fattori alternativi che potevano aver influito sulla determinazione
dell’evento. Ancora, in relazione alla $impossibilità di eseguire nel breve tempo
disponibile gli interventi terapeutici, da un canto si contesta che il termine
Iniziale potesse essere anticipato come fatto dalla Corte di Appello, dall’altro si
evidenzia che la mancanza di dati certi in ordine alla situazione esistente presso
l’ospedale del capoluogo (posti letto disponibili, presenza di urgenze in reparto) e
l’assenza di valutazioni tecniche circa l’effettiva tempistica per il successivo
intervento chirurgico, non consentono di affermare che anche il lasso temporale
di circa due ore potesse, con alto grado di probabilità logica vicino alla certezza,
garantire la tempestiva esecuzione di un intervento risolutivo.
Ancora sotto il profilo del nesso di causalità il ricorrente rileva come sarebbe
stato necessario valutare se il decesso poteva essere considerato conseguenza
dell’omesso trasferimento del paziente presso l’ospedale di Lecce o della
mancata esecuzione di intervento terapeutico e tale giudizio non poteva non
essere ancorato alla risposta da offrire al quesito circa la concreta possibilità
che, in meno di due ore, il paziente fosse trasferito e sottoposto ad intervento. I
consulenti tecnici nel corso dell’istruttoria dibattimentale non hanno dato
indicazioni al riguardo. Sicché l’affermazione della Corte di Appello viene ritenuta
priva di fondamento sul piano fattuale.
3.2. Con un secondo motivo si deduce ancora violazione di legge in relazione
all’alt 165, commi 1 e 4 cod. pen., e vizio di motivazione, in relazione alla
subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle
provvisionali assegnata alle parti civili. Dato conto dell’esistenza di precedenti
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conferma della fondatezza delle conclusioni del medico, il quale escluse proprio
giurisprudenziali di segno opposto a quello evocato dalla Corte di Appello, si
osserva che la sospensione condizionale della pena non può che operare dopo il
formarsi del giudicato; sicché sarebbe una contraddizione in termini subordinare
la stessa al verificarsi di una condizione temporalmente anteriore alla sua
operatività. Lo strumento per apprestare tutela alle ragioni patrimoniali del
danneggiato da reato è rinvenibile nell’articolo 540 cod. proc. pen., il quale
consente al giudice e solo su richiesta della parte civile, a condizione che
ricorrano giustificati motivi, di dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna
l’immediata esecutività della condanna al pagamento di una provvisionale.
Inoltre, se fosse possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al
pagamento della provvisionale, non avrebbero ragion d’essere le previsioni di cui
all’articolo 600, commi 2 e 3 cod. proc. pen., che contemplano l’istituto della
sospensione dell’esecutivItà della condanna alle restituzioni e al risarcimento del
danno nonché della provvisionale. Peraltro, nel caso di specie l’erroneità della
statuizione è resa manifesta dal fatto che la sentenza di secondo grado è stata
pronunciata il 4 aprile 2011 e la motivazione è stata depositata il 15 novembre
2011; quindi ben oltre la scadenza del termine del 30 giugno previsto dalla
stessa sentenza. In ogni caso la decisione impugnata non chiarisce le ragioni per
le quali la sospensione della pena dovrebbe essere subordinata al pagamento di
una provvisionale, tanto più che questa è stata posta a carico anche del
responsabile civile e non poteva quindi sorgere alcuna preoccupazione in ordine
all’effettivo ristoro del pregiudizio economico subito dal danneggiato dal reato,
nel caso in cui l’imputato non dovesse essere definitivamente assolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è in parte fondato, nei sensi di seguito precisati.
4.1. Nonostante si evochi anche il vizio di violazione di legge, il primo
motivo di ricorso tende in verità a vedere affermata una ricostruzione del fatto
alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito ed in particolare da quello
di seconde cure. Si assume, infatti, che il tracciato dell’elettrocardiogramma al
quale era stato sottoposto il Merico non dava segni di sofferenza cardiaca e
comunque che gli episodi algici del paziente erano regrediti dopo pochi minuti,
essendo stato Inoltre negativo il risultato degli esami enzimatici.
Si tratta di assunti che la Corte di Appello ha motivatamente ritenuto
Infondati, facendo richiamo al tenore testuale del responso che, in via
automatica, l’apparecchiatura emise: “ritmo sinusale; moderata deviazione
assiale sinistra (asse QRS <-20); lesione epicardiaca anterosettale (marcato
sopraslivellamento di st con anomalie dell'onda T in V1-V4); eco anormale;
report non confermato". Un responso che, ha ricordato la Corte distrettuale, il 5 alla restituzione e al risarcimento del danno e prevede al secondo comma c.t. dr. De Giorgi aveva spiegato essere chiaramente esplicativo di una
sofferenza cardiaca in atto e che permetteva anche al medico del Pronto
soccorso di effettuare agevolmente la corretta diagnosi.
La motivazione con la quale si è affermata la sussistenza della condotta
colposa dell'imputato è quindi tutt'altro che manifestamente illogica e a questa
Corte non è consentito un intervento in sovrapposizione ricostruttiva.
4.2. Proprio perché la condotta colposa è stata accertata dalla Corte
territoriale alla luce del tracciato elettrocardiografico, della sintomatologia
decisività delle analisi relative ai valori enzimatici, oltre che dalle deposizioni
della dr.ssa Cristina Mendrano e dell'infermiere Sergio Ingrosso, non coglie il
segno la censura concernente il giudizio di attendibilità della teste Mendrano che ha riferito di aver rilevato dalla lettura del tracciato l'esistenza in atto di un
infarto -, la cui deposizione trova ampio riscontro nelle conclusioni del c.t.
4.3. Per quanto attiene alla motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
del nesso causale tra la condotta rimproverabile al De Florentis e la morte del
Merico, non è ravvisabile in essa alcun vizio.
Il punto nodale, debitamente evidenziato anche dal ricorrente, è quello della
valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito. Su tale specifico
aspetto la Corte di Appello ha affermato la decisività causale della erronea
diagnosi, facendo perno sulle conclusioni espresse dal c.t., secondo il quale un
tempestivo intervento terapeutico avrebbe avuto un'elevata probabilità
risolutiva. Si può anche aggiungere, in ragione della integrabilità delle decisioni
di merito, che il primo giudice ha anche ricordato che il Dr. Giorgi ha affermato
che, ove eseguito correttamente l'intervento terapeutico, il Mprico avrebbe
potuto contare su una sopravvivenza di circa due o tre anni.
In un caso analogo a quello oggi in esame si è affermato, dal giudice di
legittimità, che non può escludersi la responsabilità del medico il quale non si
attivi e non disponga il ricovero del paziente, che accusi un forte dolore toracico,
nel reparto specialistico ove è attuabile un monitoraggio continuo, seguito
dall'eventuale trasferimento in reparto di terapia intensiva, laddove nel giudizio
controfattuale l'adozione di questa cautela avrebbe, con l'alta credibilità
razionale o probabilità logica richieste ai fini della certezza penale, evitato il
decesso (Sez. 5, n. 11969 del 16/02/2005 - dep. 25/03/2005, Caruso, Rv.
231717).
Come già esposto nella parte narrativa della presente decisione, la Corte di
Appello ha ricostruito con cura il succedersi degli accadimenti, esplicato i motivi
per i quali ha individuato il momento dal quale doveva essere calcolato il tempo
utile ad un eventuale intervento salvifico, dato conto delle ragioni per le quali ha 6 presentata dal Merico allorquando giunse presso il Pronto soccorso, della non ritenuto che questo avrebbe avuto valenza impeditiva rispetto all'evento
luttuoso.
Né può convenirsi con Il ricorrente circa la necessità che il giudizio
controfattuale tenga conto (e quindi motivi a riguardo) delle evenienze che
avrebbero potuto proporsi con effetti ulteriormente impeditivi
dell'approntamento di cure tempestive, quali la ipotetica (in)disponibilità di posti
letto presso il nosocomio di Lecce et similia.
Il giudizio in ordine alla valenza impeditiva del comportamento alternativo
giudizio, i quali solo possono evitare di formulare mere congetture in ordine alla
evoluzione degli accadimenti. In tema di parametri implicati dal giudizio
controfattuale può utilmente richiamarsi l'arresto di questa Corte per il quale
esso può non essere fondato su una legge scientifica di spiegazione di natura
universale o meramente statistica - per l'assenza di una rilevazione di frequenza
dei casi esaminati -, risultando quindi debitore di generalizzate massime di
esperienza e del senso comune. In tal caso il giudizio deve risultare attendibile
secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica,
anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio
disponibili, criticamente esaminati (Sez. 4, n. 7026 del 15/10/2002 - dep.
13/02/2003, Loi e altri, Rv. 223749).
Tra gli elementi di giudizio disponibili alla Corte di Appello non vi erano quelli
che il ricorrente evoca in via meramente ipotetica ed, appunto, congetturale.
Gli elementi disponibili, per contro, hanno fatto concludere la Corte di
Appello per l'evitabilità del decesso, perché la terapia trombolitica era praticabile
già presso l'ospedale di Campi Salentina e in tempi assolutamente prossimi
all'evidenziazione della patologia derivante dal tracciato ecocardiografico, mentre
un intervento di angioplastica sarebbe potuto intervenire ancora in tempo utile.
Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica - alla quale peraltro
il ricorrente oppone critiche meramente assertive -, non censurabile quindi in
sede di sindacato di legittimità.
5. Il secondo motivo di ricorso è, per contro, fondato.
5.1. La giurisprudenza di legittimità è divisa tra i fautori della tesi fatta
propria dalla sentenza qui impugnata ed i suoi oppositori.
Il primo orientamento, espresso da Sez. 3, n. 126 del 19/11/2008,
D'Angelo, Rv. 242260; Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi ed altri, Rv.
229691 (nonché da Sez. 1, n. 357 del 21/1/2004, Sorgentone; Sez. 2, n. 870
del 13/11/1997, Fascini; Sez. 6, n. 10022, del 3/10/1996, Neri; n. 8392 del
14/5/1996, Dal Cason; n. 14084 del 31/5/1989, Aimerito) fa perno sulla 7 lecito, infatti, deve essere condotto alla stregua degli elementi acquisiti al Immediata esecutività della disposta provvisionale, espressamente prevista
dall'art. 540 comma 2 cod. proc. pen.
Si osserva, quindi, che l'imputato condannato è tenuto, indipendentemente
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ad effettuare il
pagamento della provvisionale, salva la possibilità di chiedere la sospensione
dell'esecuzione al giudice dell'impugnazione (artt. 600 co. 3 e 612 cod. proc.
pen.).
L'art. 165, co. 4. cod. pen., dal canto suo, attribuisce al giudice il potere di
indicare se questo termine possa decorrere da epoca anteriore alla formazione
del giudicato. Il nodo interpretativo viene quindi sciolto a partire dalle finalità
della disciplina: si spiega che l'art. 165 ha come scopo dichiarato quello di
eliminare, o limitare, le conseguenze dannose o pericolose (ma soprattutto le
prime) del reato. Il sistema prescelto è quello di incentivare tutte le attività che
l'imputato può porre in essere per giungere a questo risultato al fine di
pervenire, anche con questo mezzo, ad un rapido soddisfacimento dei diritti della
persona danneggiata dal reato. Sicchè non appare illogico ritenere che, quanto
meno per le statuizioni che abbiano efficacia già prima della sentenza di
condanna definitiva, possa richiedersi all'imputato di provvedere
all'adempimento di un'obbligazione, che ha già natura esecutiva, al fine di poter
godere del beneficio concessogli.
Quanto all'obiezione per la quale in tal modo si rende irreversibile la
statuizione concernente la provvisionale anteriormente al passaggio in giudicato
delle pronunzia di condanna, e quindi si conferisce efficacia esecutiva immediata
alla decisione su un capo penale, in quanto relativo all'attuazione della sanzione,
si replica che l'efficacia immediata si riferisce Invece esclusivamente alla
sanzione civile mentre, ai fini dell'esecuzione della pena, dovrà attendersi il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna anche se l'esecuzione della
clausola farà necessario riferimento ad una condotta ad esso anteriore.
5.2. Le tesi sin qui esposte non sono, ad avviso di questa Corte, risolutive
dei rilievi critici mosse da un diverso filone interpretativo. I principali argomenti
di quest'ultimo sono già emersi nel ripercorrere la giurisprudenza alla quale ha
inteso aderire la Corte di Appello di Lecce. Ad essi deve aggiungersi un ulteriore
ragione, posta in evidenza da ultimo dalla decisione della sesta sezione di questa
Corte, in causa Frino (Sez. 6, sent. n. 5914 del 31/01/2012, Frino e altri, Rv.
251789).
Rileva la pronuncia come la statuizione che assegna la provvisionale abbia
tra le proprie caratteristiche quelle della precarietà (essendo destinata ad essere
travolta o assorbita dalla decisione conclusiva del processo e quindi insuscettibile 8 stabilire il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti, senza però di passare in giudicato: per tutte Sez. 5, sent. 5001/2007; Sez. 2, sent.
6727/1995); della discrezionalità nella determinazione dell'ammontare senza
obbligo di specifica motivazione (per tutte Sez. 5, sent. 32899/2011; Sez. 4,
sent. 10098/1991); della non impugnabilità con il ricorso per cassazione (per
tutte SU sent. 2246/1991; Sez. 4, sent. 34791/2010).
Detto altrimenti, la caratteristica del provvedimento può essere individuata
nella sua sostanziale insindacabilità. Tale connotato comporta, già sul piano
strutturale/sistematico dei principi penalistici, l'incompatibilità della astratta
sulla stessa concedibilità della sospensione condizionale della pena a prescindere
dal giudicato. Si osserva, inoltre, che le implicazioni che discendono dalla tesi
avversata risultano del tutto anomale. Essa comporta che, nel momento in cui si
disponga la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 600 e 612 cod. proc.
pen., una condizione vincolante ed irreversibile viene sospesa o revocata, "ma
implicitamente, salvo poi, forse, a rivivere dopo la sentenza d'appello, ove
ritenuta in qualche modo sussumibile nel principio generale della sua esecutività
ai fini civili, posto dall'art. 605 co. 2 cod. proc. pen.". Incertezze che
costituiscono ulteriore indice dell'anomalia sistematica che caratterizza
insuperabilmente l'anticipazione temporale.
Si aggiunga, come rilievo pur secondario, che perché vi sia la deliberazione
di una provvisionale è necessaria la presenza nel processo di una parte civile,
con il ministero indefettibile di un difensore tecnico. Vi è quindi una situazione
(una parte che si è già attivata giudizialmente ed è assistita in modo
professionale) che rende del tutto immediatamente praticabile, e fisiologico, il
ricorso agli usuali rimedi processualcivilistici per dare efficace coercizione ad
eventuali inottemperanze; il che - si conclude - esclude che possa ritenersi
immanente la natura debole della parte in cui favore la provvisionale è disposta.
5.3. Agli argomenti sin qui ricordati, che già da soli convincono della
fondatezza della tesi avanzata dal ricorrente, deve aggiungersene uno ulteriore,
che non appare sin qui debitamente evidenziato dalla riflessione
giurisprudenziale.
La sospensione condizionale della pena è un istituto che, attraverso la
'messa alla prova' del condannato tende a indirizzarne il comportamento verso
l'adesione alla legalità (sulla funzione educativa della sospensione condizionale
della pena cfr. Sez. 1, n. 44602 del 11/11/2008, Stefanelli, Rv. 241912; delle
funzioni di "individualizzazione della pena e ... sua finalizzazione alla
reintegrazione sociale del condannato" parla Sez. 6, n. 8676 del 02/06/1999,
Pando )uares Edda Milagros, Rv. 214201). 9 possibilità di influire in modo irrevocabile, e con efficacia vincolante, addirittura Esso riposa sul significato che, per la collettività e per ciascun consociato,
assume il definitivo accertamento della responsabilità e la conseguente
condanna. In presenza di un giudicato la collettività si attende che il consociato
tragga da quello motivo per orientare i propri futuri comportamenti alle
Indicazioni valoriali espresse dall'affermazione di responsabilità e dalla
commisurazione della pena. Ove l'aspettativa venga soddisfatta (la 'messa alla
prova' abbia esito positivo), non vi è più ragione di dare corso all'esecuzione
della condanna, avendo mostrato il condannato di aver ricostituito il proprio
secondo la previsione dell'art. 165 cod. pen., non può certo modificare
strutturalmente l'istituto della sospensione condizionale della pena ed anzi non
può che avere lo scopo di rafforzarne le funzioni, secondo le particolarità del
caso. Al più può riconoscersi la possibilità che la condizione assolva a ulteriori e
contestuali necessità: accanto a quella di dare dimostrazione del conseguimento
dell'obiettivo rieducativo della minaccia dell'esecuzione della pena, quella di
soddisfare più celermente le ragioni della persona offesa o del danneggiato;
giammai però gli scopi accessori possono contraddire la funzione essenziale
dell'istituto.
Pretendere quindi che l'imputato, non ancora condannato in via definitiva,
sia valutato per quanto fatto prima ancora della condanna contraddice il ruolo
che assume la definitività dell'accertamento giudiziario nell'ambito dell'istituto
del quale ci si occupa. Non c'è bisogno di aggiungere che il comportamento ante
delictum non è privo di valore, ma viene in considerazione nelle forme previste
da diversi ed ulteriori istituti (ad esempio le attenuanti generiche e l'attenuante
di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.).
6. Prima di concludere sul punto va ancora considerato che sussiste
l'interesse del ricorrente alla decisione del motivo, nonostante l'odierno
passaggio in giudicato della sentenza con le implicazioni conseguenti sulle
statuizioni civili. Ciò che infatti - per quanto finora argomentato - rileva è la
possibilità per l'imputato di usufruire della sospensione condizionale della pena,
concessagli, nel caso di mancata precedente ottemperanza alla condizione
apposta.
Poiché il Giudice d'appello ha indicato una data specifica e non un termine
parametrato alla data della sentenza (il che avrebbe permesso di spostare la
data iniziale al momento del passaggio in giudicato, ex art. 620 c.p.p.: Sez. 6
sent. 2347/1998 cit.) la clausola va necessariamente solo revocata. 10 rapporto con i valori espressi dall'ordinamento. L'apposizione di una condizione, 7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente alla statuizione relativa alla apposizione di condizione alla
concessa sospensione condizionale della pena; tale condizione va eliminata.
Il ricorso va rigettato nel resto, con la conferma delle statuizioni civili.
Ne consegue, la condanna del ricorrente alla sola rifusione delle spese del
procedimento in favore della parte civile; spese che si liquidano, in ragione della
solo parziale soccombenza, in euro 3500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M. della concessa sospensione condizionale della pena al pagamento della
provvisionale entro il 30 giugno 2011. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il
ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, che
liquida in euro 3500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/4/2013. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione