Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29888 del 28/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29888 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FELLET SILVANO N. IL 19/03/1943
avverso la sentenza n. 795/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
05/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/03/2013

Ricorrente FELLET Silvano
Ritenuto in fatto
Con sentenza 5 dicembre 2012, la Corte d’appello di Trieste confermava la
sentenza emessa il 12 marzo 2012 dal Tribunale di Pordenone che giudicò
FELLET Silvano responsabile del delitto di cui all’ art.590, commi 1°, 2° in
relazione all’art. 583, comma 1° n.1 cod. pen. per aver cagionato, in qualità di
dipendente i Itu Lenuta, lesioni personali consistite nello schiacciamento
traumatico dei secondo dito della mano sinistra con ferita lacero contusa – dalle
quali era derivata una malattia ed una incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per giorni sessantasei e postumi permanenti – versando In colpa
generica e nella specifica violazione delle disposizioni antinfortunistiche di cui agli
artt. 2087 cod. civ. e 35, comma 4 0 D.I.vo n. 626 del 1994; fatto commesso in
Fontanafredda Il 19 luglio 2005. Per l’effetto, il Fellet veniva condannato alla
pena di mesi TRE di reclusione; pena interamente condonata ex lege n. 241 del
2006.
In punto di fatto, si era accertato, in conformità a quanto riportato nel capo
d’accusa, che l’imputato aveva fornito all’operaia – addetta, insieme ad un
collega, alla lavorazione delle lamiere – un macchinario a tanto deputato, non
sicuro, in quanto privo di adeguate protezioni atte ad evitare contatti accidentali
con le parti, pericolose in movimento di guisa che costei, al fine di ovviare
all’improvviso arresto del ciclo di lavorazione a causa di un pezzo di lamiera
rimasto all’ interno, aveva deciso di agire sulla levetta posta sulla parte sinistra.
L’operaia aveva subito la schiacciamento del dito della mano sinistra, non
essendo riuscita a spostare in tempo le mani dal macchinario,
contemporaneamente azionando la suddetta levetta ( posta in prossimità degli
organi in movimento) con funzioni di sensore preordinato non a tutelare
l’incolumità del lavoratore, ma unicamente a permettere il passaggio alla
lavorazione del successivo pezzo di lamiera.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, per tramite del difensore, articolando
tre censure per vizi di motivazione e di violazione di legge, così sintetizzati.
Con il orimo motivo, il ricorrente lamenta, quanto alla ricostruzione della
dinamica dell’incidente, il travisamento della prova

in cui sarebbe incorsa la

Corte d’appello di Trieste per aver affermato che l’infortunata ebbe ad azionare
il sensore cosìccome ebbe a mostrarle il capoturno quando invece, dalla
deposizione della stessa, era emerso che, in caso di blocco del procedimento di
lavorazione, avrebbe dovuto attendere l’intervento del capoturno senza agire
sulla levetta.

datore di lavoro e di legale rappresentante della ditta ” U.G.S. s.r.l. “, alla

Con il secondo motivo, lamenta il difensore che,diversamente da quanto ritenuto
dai Giudici di secondo grado, non sussisterebbero le contestate violazioni alla
disciplina antinfortunistica poiché l’ispettore dell’ASL, a seguito del sopralluogo
eseguito in azienda quattro anni dopo il fatto, non ebbe a redigere alcun
verbale di contravvenzione né ebbe ad imporre alcuna specifica prescrizione di
adeguamento del macchinario che, a quell’epoca, era nuovo e di nuova
concezione. La responsabilità dell’infortunio doveva pertanto far capo
esclusivamente alla condotta della dipendente infortunata, esorbitante dal
interrompere il nesso di causalità con l’evento,quale fatto del tutto imprevedibile
ed inevitabile per il datore di lavoro.
Con la terza , doglianza, si duole l’Imputato della eccessività della pena detentiva
inflitta, atteso Il concorso di colpa della parte offesa,riconosciuto dal Giudice di
prime cure, nonché della mancata concessione delle attenuanti generiche.
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Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere del
pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod.
proc. pen.
La prima censura è inammissibile. Il ricorrente, mediante la deduzione di
insussistenti vizi di motivazione sub specie del travisamento della prova, intende
in realtà Indurre questa Corte ad una ” rivisitazione” – non consentita in sede
di legittimità – della ricostruzione della dinamica dell’incidente alla quale i
Giudici di seconda Istanza ( come riferito in narrativa, cui si rinvia ad evitare
inutili ripetizioni ) sono pervenuti previo coerente apprezzamento delle
risultanze fattuali testè illustrate. La circostanza di prioritario rilievo al riguardo messa opportunamente in risalto dalla motivazione della sentenza impugnata è costituita dai fatto che l’infortunata ed il collega ( addetti entrambi alla stessa
pressa ) non attesero l’intervento del capoturno, una volta bloccatosi il ciclo di
lavorazione della macchina. L’operaia, accogliendo li suggerimento del collega
di far proseguire le lavorazioni, decise al contrario, di agire sul sensore (posto
nelle vicinanze degli organi in movimento ) inserendo la mano all’interno,
attraverso la feritoia dalla quale uscivano i pezzi pressati; ciò nell’ovvio
convincimento che,in tal modo, si sarebbe risaltar l’impasse,

essendo

evidentemente l’infortunata di tanto a conoscenza alla stregua della prassi
Invalsa nell’azienda.
Quanto al secondo motivo, egualmente ineccepibile va giudicato l’apparato
argomentativo della decisione emessa in grado d’appello che, applicando
correttamente la normativa di riferimento,in conformità peraltro all’indirizzo

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procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione, tale da

interpretativo, consolidato e prevalente, della giurisprudenza di legittimità, ha
ribadito la sussistenza sia dei profili di colpa che del nesso eziologico, come
contestati all’imputato. Questi,in particolare in violazione del disposto dell’art.
2087 cod. civile, ebbe pacificamente a consentire l’impiego nell’azienda della
pressa de qua

priva ” di protezioni che evitassero il contatto degli organi

lavoratori con parti del corpo degli addetti “. Al fine di assicurare la salvaguardia
della incolumità fisica di costoro, sarebbe stato invece necessario ed
indispensabile ( come purtroppo dimostrato

a posteriori

dal verificarsi

bloccarne il funzionamento ( od il riavvio,in caso di precedente, improvviso
arresto del – ciclo di lavorazione ) ove l’addetto avesse imprudentemente
ecceduto all’interno della macchina stessa, In prossimità degli organi in
movimento. Sul punto la Corte d’appello ha fatto diretto rinvio alla motivazione
della sentenza di primo grado ove si era fatto cenno ad una barriera di
fotocellule o ad una pedana sensibile, al suddetto scopo finalizzate. Esule quindi
qualsivoglia concreta configurabilità di interruzione del nesso di causa, non
ricorrendo alcuna condotta abnorme, eccezionale, imprevedibile, avulsa dalle
mansioni effettivamente demandate ed esercitate dalla dipendente infortunatasi
(cfr. Sez. 4 n.3455/2004; Sez. 4 n.36339/2005; Sez. 4 n.26141/2006; Sez. 4
n.2494/2009).
Egualmente inammissibile va giudicato il terzo motivo. La motivazione della
sentenza impugnata sottolinea la congruità della pena di genere detentivo
irrogata dal > Giudice di prime cure in conformità ai criteri dettati dall’art. 133
cod.pen., attesi i numerosi precedenti per il delitto di lesioni colpose riportati dal
Fellet,sul rilievo logicamente non contestabile della mancanza di effetti deterrenti
delle pene di genere pecuniario, in precedenza applicate. Le medesime ragioni
valgono implicitamente ad escludere anche il riconoscimento delle attenuanti
generiche.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma,lì 28 marzo 2013.

dell’infortunio ) che la macchina fosse dotata di un dispositivo di sicurezza atto a

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